Tratatto

di commercio e di navigazione

fra il Regno ďItalia e la Repubblica Cecoslovacca.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre piů le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risoluto di conchiudere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro Plenipotenziari

Sua Maestà il Re d'Italia

i Signori:

Lodovico Luciolli,

Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette;

Angelo di Nola,

Direttore Generale del Commercio;

il Presidente della Repubblica Cecoslovacca

i Signori:

Zdeněk Fierlinger,

Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri;

Zdeněk Fafl,

Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà piena č intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alte Parti contraenti, che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Alta Parte contraente.

I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle città o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio e della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o piů elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità ed altri favori quali si siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il commercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applicherà egualmente riguardo agli statuti di corporazioni o altri statuti locali; nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potrà tuttavia aver luogo che quando saranno state adempiute tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Art. 2.

I cecoslovacchi in. Italia e gli italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compera, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione a b i n t e s t a t o, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei nazionali, senza pagare diritti, tributi e tasse altre o piů alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acqisto, al possesso e alluso di beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Art. 3.

1 negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle Autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio o la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, adorano il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nč nell'uno nč nell'altro caso essi saranno obbligati a pagare perciň una tassa speciale piů alta di quella che siano tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione piů favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Alta Parte contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni ma non merci.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nč commercio nč industria.

Art. 4.

I sudditi delle Alte Parti contraenti sarrano reciprocamente trattati come i nazionali quando si. recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori del l'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse piů alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

Art. 5.

I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi scelti, senza essere obbligati a pagare rimunerazioni o indennità agli agenti, commissionari, ecc., di cui non vorranno servirsi e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

Essi saranno assolutamente liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi perň alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli. Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

Le società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare umazione, sia per difendersi. Le dette società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di un altro paese qualsiasi.

Art. 7.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di. mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ovini contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

Essi non potranno, nč personalmente, n rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari, essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 8.

In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le soprattasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero o essere oggetto, come iure rispetto al transito, alla riesportazione, ale deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto ció che si riferisce all'esercizio del commercio e del l'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad runa terza Potenza.

In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti nč piů elevati nč altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione piů favorita a questo riguardo.

E inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

Resta parimenti convenuto che, per quanto riguardo l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del trattamento della nazione piů favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbligatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi: Quella delle due Alte Parti contraenti che, in. materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione piů favorita, senza condizioni o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione piů favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9.

Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'oboligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciň che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favori.

Art. 10.

In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finanziari del Paese.

Resta pero convenuto che tali divieti, in quanto non vi si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura piů favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, cosi allentata come all uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 11.

A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione e al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2° Per ragioni di sicurezza pubblica;

3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° In vista dell'applicazione alle merci estere, di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5° Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e soprattutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principi internazionali adottati a tale riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione di una convenzione speciale.

Art. 12.

Il regime dei monopoli di Stato, come pur e il regime delle armi e munizioni di guerra, nonché le concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti contraenti.

Art. 13.

Le merci di ogni natura che vengono dai territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

In ogni caso esse godranno il trattamento piů favorevole concesso ad una terza Potenza. Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Art. 14.

Per favorire il traffico speciale che si č sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti. i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una Parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi allentata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi o magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima;

b) i sacchi di ogni specie, vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;

c) gli oggetti destinati ad essere riparati. L'identità degli oggetti esportati e reimportati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Art. 15.

I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni; non potranno colpire, sotto alcun pretesto, nč con una quota piů elevata, né in una maniera piů onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Art. 16.

Le merci fabbricate sotto il regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Par ti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal Libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

Art. 17.

Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come č stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale..

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a duella di monopolio dello Stato dell'altra l'arte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte contraente.

Art. 19.

alvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.

Art. 20.

I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di navi e di barche nazionali.

Art. 21.

Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della vaccai che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purché pero la nave non compia nessun atto di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o ai sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolezze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci che, gettati in mare, saranno stati ricuperati, oppure il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciň debitamente autorizzati; il tutto senza altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo legale, la decisione sarà deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.

Art. 22.

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali, portano, egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o piů forti diritti di dogana o tasse, nč ad altre o piů forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Art. 23.

Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei parti italiani, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi,. a profitto dello Stato, dei comuni, delle corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano, quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e di scaricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiasi, alle quali possono essere sottoposte le cavi, i lodo equipaggi e i loro carichi.

Art. 24.

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:

a) alle speciali leggi di protezione della Marina mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni;

b) ai privilegi concessi a società per il diporto nautico;

c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabotaggio, i quali sono riservati alla marina nazionale;

d) all'esercizio della pesca.

 

Art. 25.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto siano applicabili, s'intendono estesi, in via di reciprocità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della, Cecoslovacchia.

Art. 26.

La nazionalità delle navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei due Stati: quale le navi appartengono.

Art. 27.

Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

La concessione di porto di armamento non. esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale, sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.

L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Art. 28.

I sudditi di ciascuna delle Alte Par ti contraenti saranno liberi di fare uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre e altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati. Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Art. 29.

Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, sanano trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.

Art. 30.

Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perché le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione di accordi fra di loro e con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Art. 31.

Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello stesso terzo Stato, attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei prezzi ragionevoli. Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle derrate alimentari di produzione italiana accordando. loro i prezzi piů ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Art. 32.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di applicare, rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e dalla dichiarazione addizionale del 15 aprile 1889.

Art. 33.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tute le restrizioni del traffico stabilite per causa di polizia sanitaria.

Art. 34.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29 maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui esse aderissero.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 35.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire; al piů presto possibile, le negoziazioni per concludere uno ó piů accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro ed ai loro aventi - diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciň che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del Lavoro; alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

Art. 36.

Le Alte Parti contraenti s'accordano reciprocamente il dir fitto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi i consoli di un terzo Stato.

Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

Per guanto concerne perň l'esenzione dalle imposte dirette si č d'accordo che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purché, tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che č o sarà concessa in seguito agli agenti della nazione piů favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parti cantanti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Art. 37.

Qualora sorgessero fra le Altre Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato.

Per ogni controversia il tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Art. 38.

Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà esecutorio fino al 31 dicembre 1925.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti notificasse 12 mesi prima della scadenza, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino alla spirare di un anno a partire dal giorno in cui o luna o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

Art. 39.

Il presente trattato; redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Rama piů presto che sarà possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) Luciolli.

(L. S.) Di Nola.

(L. S.) Fierlinger.

(L. S.) Fafl.

 

Protocollo finale

annesso al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Al momento di procedere alla sottoscrizione del Tratato di commercio e di navigazione conchiuso in data d'oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le riserve e dichiarazioni seguenti, che dovranno formare parte integrante del Trattato stesso:

Ad articolo 3.

Le carte di legittimazione industriale dovranno essere stabilite conformemente all modello qui unito in allegato A e redatte in italiano o in cecoslovacco con traduzione in francese.

Le Alte Parti contraenti si daranno reciprocamente conoscenza delle autorità incaricate di rilasciare la carta di legittimazione, come pure delle disposizioni alle quali i viaggiatori devono conformassi nell' esercizio del loro commercio.

Gli oggetti passibili di diritti doganali che saranno importati come campioni dai viaggiatori di commercio, saranno, dall'una e dall'altra parte, ammessi in esenzione dai dazi di entrata e di uscita, a condizione che questi oggetti, senza essere stati venduti, siano riesportati nel termine di dodici mesi e che l'identità degli oggetti importati e riesportati non sia dubbia, quallunque sia del resto l'ufficio doganale dal quale essi passino alla loro uscita.

La riesportazione dei campioni dovrà essere garantita all'entrata nei due paesi, o col deposito dell'ammontare dei diritti di dogana rispettivi o con cauzione.

Spirati i termini regolamentari, l'ammontare dei diritti, secondo che sia stato depositato o garantito, sarà acquisito al Tesoro o ricuperato per suo conto, eccetto che non sia data la prova che in tale termine i campioni o modelli furono riesportati.

Se, prima della scadenza del termine regolamentare, i campioni o modelli sono presentati a una dogana competente per essere riesportati, la dogana dovrà accertarsi che gli oggetti che le sono presentati sono identicamente quelli per i quali fu rilasciato il permesso di entrata. Se non v'č dubbio al riguardo, la dogana accerterà la riesportazione e restituirà la somma dei diritti depositati allatto dell'importazione o prenderà i provvedimenti necessari per Io scarico della cauzione.

Non si esigeranno dall'importatore spese di sorta, ad eccezione delle tasse di bollo per il rilascio del certificato o permesso, nonché per l'apposizione delle marche destinate assicurare l'identità dei campioni o modelli.

Ad articolo 9.

I certificati di origine potranno emanare dall'Autorità governativa del luogo di esportazione o dall'Ufficio di dogana di spedizione sia all'interno, sia alla frontiera, o dalla Camera di commercio e industria competente o da un agente consolare e potranno essere anche sostituiti dalla fattura se i Governi rispettivi lo credessero conveniente.

In casi dubbi il Governo del paese importatore potrà esigere che i certificati stessi siano vidimati dal proprio agente consolare avente giurisdizione sul luogo dal quale le merci sono state spedite.

Ad articolo 11.

Resta inteso che la libertà die esercitare il commercio d'importazione, di esportazione e di transito non potrà essere sottoposta ad altre restrizioni che guelle che saranno causate da difficoltà tecniche del momento.

Ad articolo 15.

La soprattassa che le birre in botti o in bottiglie pagano, alla entrata in Italia, a titolo di equivalente dell'imposta interna, sarà riscossa, a scelta dell'importatore, sia in base a una ricchezza saccarometria di sedici gradi al massimo, sia in base alla ricchezza zuccherina e alcoolica accertata secondo una formula stabilita di comune accordo e che deve garantire la perequazione fra la soprattassa sulle birre importate e la tassa riscossa sulle birre fabbricate in paese.

 

 

Nel caso che, in seguito a domanda dell'importatore, la soprattassa dovesse riscuotersi in base alla ricchezza zuccherina e alcoolica accertata, i certificati di analisi rilasciati in Cecoslovacchia dagli istituti a ciň autorizzati, saranno riconosciuti dalle autorità italiane. Le birre accompagnate da tali certificati non saranno sottoposte a nuove analisi, purché risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale sia stato accertato secondo la detta formula e che si siano osservate le regole di analisi che saranno fissate di comune accordo fra i Governi rispettivi, anche in considerazione degli interessi sanitari.

I certificati saranno compilati in lingua italiana o francese secondo il modello qui annesso in allegato B.

In caso di dubbio fondato, č riservato all'Amministrazione italiana delle dogane il diritto di verificare l'analisi delle birre ammesse a fruire dell'importazione in base ai certificati.

Gli istituti autorizzati al rilascio dei certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i Geverni rispettivi.

Ad articolo 24.

In ogni caso, le navi cecoslovacche potranno. passare da uno ad altro o a piů porti italiani, sia per scaricarvi in tutto o in parte il loro carico proveniente dall'estero, sia per comporre o completare il loro carico destinato all'estero.

Ad articolo 31.

§ 1. - Restano fermi, nei riguardi dei trasporti considerati in questo articolo e nell'articolo 30, gl'impegni stabiliti nell'art. 3 del Trattato di Sčvres del 10 agosto 1920 tra l'Italia, la Polonia, la Romania, lo Stato S. H. S. e la Cecoslovacchia.

§ 2. - Con le parole "prezzi ragionevoli" si vuol dire prezzi tali da non ostacolare il transito, ossia prezzi stabiliti su basi tariffarie chilometriche non superiori a quelle normali valevole per il trasporto all'interno delle stesse merci.

Per "derrate alimentari" si intendono evochi compresse nelle tariffe speciali nn. 5.5 e 56 dei servizi internazionali italiani, con l'aggiunta delle voci seguenti: "carni insaccare, miele e vino". Si č convenuto inoltre che i "fiori freschi" siano da considerare, in quanto al trattamento in transito, alla stessa stregua delle "derrate alimentari".

Il presente protocollo, che Sara considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senza altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratificazioni del trattato al quale si riferisce, č stato steso in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo in. italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

Luciolli. m. p.

Di Nola. m. p.

Fierlinger. m. p.

Fafl. m. p.


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