Allegato A.
CARTA DI LEGITTIMAZIONE INDUSTRIALE
PER VIÀGGIATORI DI COMMERCIO
Per l'anno............ |
N. della carta............ |
(Stemma)
IL PORTATORE.
(Cognome e nome.)
(Luogo) il...............19......
(Sigillo) |
(Firma dell'autorità) |
Con la presente si certifica che il portatore di questa carta:
- possiede (qualità della fabbrica o della casa di commercio) a......................
sotto il nome di..........................
(oppure):
- č in qualità di viaggiatore di commercio al servizio della casa............ a......... che ivi possiede una (indicare la fabbrica o la casa di commercio).
Il portatore desiderando raccogliere commissioni e fare acquisti di averci per conto della suddetta ragione sociale come pure per conto della/e ragione/i sociale/i seguente/i.................................. si certifica inoltre che per l'esercizio del commercio della/e suddetta/e ragione/i sociale/i le imposte regolamentari in vigore si devono pagare in questo paese.
Connotati della persona del portatore:
Età:...................................
Statura:...............................
Capelli:..............................
Segni speciali:.....................
Firma del portatore: |
|
...................... |
Nota. - Secondo le esigenze di ciascun caso 1 uno o l'altro dei capoversi alternativi sarà ingerito nel formulario contenente lo spazio necessario.
Avviso.
Secondo i regolamenti in vigore nei territori di ciascuna delle Parti contraenti il portatore di questa carta di legittimazione č autorizzato a raccogliere commissioni e a Pare acquisti di mesci esclusivamente viaggiando e solamente per conto della/e ragione/i sociale/i sopraindicata/e. Egli non potrà portare con sé che campioni, ma non merci.
Allegato B. |
CERTIFICATO DI ANALISI
di una spedizione di birra cecoslovacca destinata a essere importata in Italia, redatto in base al campione prelevato da................ il (data).................... e spedito a (nome dell'Istituto)....................
I.
Indicazioni per l'accertamento della identità:
[Queste indicazioni, eccetto quelle sotto il n. 5, devono essere dedotte dall'etichetta della bittigliacampione o dalla lettera che l'accompagna.]
1. Nome del mittente............................................................
2. Luogo di spedizione.........................................................
3. Nome e domicilio del destinatario (questa indicazione puň essere lasciata in bianco)....
4. Denominazione della specie della birra..........................................
5. Segni distintivi dei suggelli apposti alla bottiglia-campione ed attestazione che questi suggelli sono stati trovati in buono stato........................................
6. Numero e altri contrassegni della botte di cantina, dalla quale fu spillata la birra.....
7. Alla spedizione in fusti: |
Alla spedizione in vagoni piombati: |
a) capacità dei fusti da trasporto... |
a) numero e contrassegni dei vagoni..... |
b) numero dei fusti................. |
b) numero dei fusti..................................... |
c) contrassegni e suggelli dei fusti... |
c) capacità dei fusti................... |
d) piombatura ufficiale dei vagoni...... |
II.
Resultato dell'analisi.
Alcool in percentuale (%) del peso..........................
Estratto secco in percentuale (%) del peso.....................
Gradi saccarometrici del mosto che ha servito a fabbricare la birra, calcolato secondo la formola:
e = (100 (E + 2,0665 A))/(100 + 1,0665 A), in cui significano:
e: l'estratto contenuto nel mosto originario;
A: l'alcool contenuto nella birra in percentuale del peso.
E: l'estratto contenuto
Calcolata in volume, la richezza saccarometrica del mosto č di [Riduzione fatta secondo le tavole di Brix]................
Il contenuto in acido solforoso č normale.
III.
Dichiarazione conclusiva.
Le ricerche sopra specificate, come pure il carattere generale della birra, non permettono di dubitare che questa non sia stata preparata esclusivamente con malto, luppolo, lievito ed acqua, a che la sua composizione non sia quella di una birra. normale.
Si dichiara inoltre che la birra non contiene glicerina, acido salicilico, acido borico, acido ossalico, nč sostanze amare estranee alle birre.
(Data) |
(Bollo) |
(Firma) |
Convenzione per concessioni e facilitazioni
a favore del traffico cecoslovacco nel porto di Trieste.
Col fine di agevolare il traffico della Repubblica Cecoslovacca nel porto di Trieste, i sottoscritti:
Ludovico Luciolli,
Direttore Generale delle Dogane e Imposte inderette nel Ministero delle Finanze del Regno d'Italia;
Angelo di Nola,
Direttore Generale del Commercio, nel Ministero per l'Industria e il Commercio del Regno d'Italia;
Zdeněk Fierlinger,
Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Cecoslovacca;
Zdeněk Fafl,
Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero della Repubblica Cecoslovacca;
in virtů dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai rispettivi loro Governi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:
Art. 1.
Il Governo italiano per mezzo dei Regi Magazzini Generali in Trieste cede al Governo cecoslovacco o a chi per esso in uso temporaneo l'Hangar 55 nel porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta e lo spazio scoperto vicino all'Hangar, della superficie di circa m2 2174, segnato colle lettere A, B, C, D, nell'allegato qui unito, e ciň alle condizioni e sotto le modalità contenute negli articoli seguenti.
Art. 2.
L'Hangar 55 dovrà servire, salvo accordi speciali, in proporzioni giuste tanto per scopi d'imbarco di merce destinata a prossima esportazione via mare, che per scopi di sbarco di merce in arrivo via mare o destinata a prossima rispedizione con ferrovia, di moda che le aree di deposito dovranno servire soltanto da deposito temporaneo e non da magazzino. Ciň nell'interesse generale della navigazione e del commercio.
Il Governo cecoslovacco metterà in opera ogni mezzo a sua disposizione affinché sia evitato un ingombro nel porto in conseguenza di una continuata irregolarità dei trasporti ferroviari.
Vien fatto salvo il diritto di procedere nell'interno dell'Hangar alla manipolazione e campionatura, come in uso.
Lo spazio scoperto cui all'art. 1 servirà, salvo accordi speciali, a scopo di deposito carbone.
Art. 3.
Per le operazioni marittimo-commerciali che riflettono la merce che transiterà l'Hangar o verrà depositata sullo spazio scoperto, inoltre anche per le operazioni che riflettono il rimanente traffico cecoslovacco che non potesse essere capito dagli impianti ceduti in uso, i Magazzini Generali assicurano tutte le agevolazioni che saranno concesse all'altro traffico comune per operazioni analoghe e un trattamento - anche in materia di tariffe non meno favorevole di quello fatto ad altri traffici in generale e al traffico italiano in ispecie.
In particolare i mezzi di sbarco e di sollevamento (gru), l'acqua potabile e di consumo, l'energia per l'illuminazione o per gli altri servizi gestiti dai Magazzini Generali saranno concessi colla massima larghezza consentita dalle circostanze e alle condizioni in uso per il traffico generale e in ispecie per il traffico italiano. per lo svolgimento dei vagii servizi dei Magazzini Generali, inerenti al traffico predette, il personale dei Magazzini. Generali sarà a disposizione, in orario o fuori orario, enti o gli stessi limiti che avranno vigore per gli altri traffici, compreso il traffico italiano. L'opera d'estinzione di eventuali incendi verrà curata, dagli organi a có chiamati, nel miglior modo consentito dalle circostanze, coll'intento di ridurre il danno al minimo possibile.
Art. 4.
Qualora il regolare funzionamento dell'Hangar 55 fosse reso impossibile per guasti dell'edificio o degli impianti ad esso pertinenti, e in conseguenza di ciň, risultasse necessario di trasportare le merci destinate all'esportazione in un altro Hangar o altrove, l'Amministrazione dei Magazzini Generali faciliterà in ogni modo al commercio cecoslovacco questo compito e concederà una riduzione proporzionale e, se del caso, la restituzione totale del canone d'affitto.
In questo caso i carri ferroviari saranno messia disposizione e trainati a prezzo di costo.
Art. 5.
L'Hangar 55 viene ceduto al Governo cecoslovacco in propria gestione alle modalità che seguono.
Il Governo cecoslovacco o chi per esso aprirà e chiuderà l'Hangar a mezzo dei suoi propri organi e ne custodirà le chiavi assumendo l'intera ed esclusiva responsabilità per le merci ivi depositate.
Il Governo cecoslovacco o chi per esso dovrà osservare i regolamenti e le prescrizioni vigenti per gli hangars in generale.
Per le operazioni relative alle merci di cui agli articoli precedenti, in particolare per le operazioni di sbarco, imbarco, consegna, caricazione o scaricazione, stivaggio e tramutamento, ecc. il Governo cecoslovacco ricorrerà esclusivamente ai lavoratori del porto dipendenti dai Magazzini Generali o da questi designati a norma dei regolamenti e delle tariffe valevoli in quella data epoca.
Gli organi dei Magazzini Generali o gli altri organi del Governo italiano a ciň competenti avranno in qualunque momento libero accesso nell'Hangar.
Il Governo cecoslovacco dovrà notificare, sia per scopi statistici, sia per altri scopi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ogni momento i dati sulle merci accolte nell'Hangar o ivi manipolate, salvo quanto costituisca segreto d'affari.
Resta riservato ai Magazzini Generali il diritto di chiedere la restituzione temporanea, verso rimborso pro rata dell'affitto anticipato, degli spazi non sfruttati dell'Hangar 55 o delle aree per deposito carbone, qualora tali spazi, per un periodo continuato, non fossero convenientemente sfruttati. All'uopo verranno presi necessari accordi di dettaglio col rappresentante locale della Repubblica cecoslovacca, tostando inteso che in questo caso si eviterà la comunanza di merce che possa comunque danneggiare le merci cecoslovacche che restassero in deposito.
Circa la responsabilità per la sorveglianza s'andrà d'accordo di volta in volta.
Art. 6.
Per l'immagazzinamento e la manipolazione di materiale esplosivo, infiammabile, corrosivo o nocivo, si osserveranno le norme a prescrizioni in vigore in ogni dato momento.
Art. 7.
La manutenzione dell'Hangar 55 e degli impianti d'esercizio spetta ai Magazzini Generali entro i limiti vigenti per i magazzini da essi affittati a privati.
L'assicurazione dell' edificio va a carico dei Magazzini Generali, che potranno effettuarla o meno secondo il proprio discernimento.
La manutenzione delle rive, banchine e degli spazi scoperti spetta all'Amministrazione italiana, che la curerà secondo il proprio libero discernimento.
Art. 8.
Per l'uso dell'Hangar il Governo cecoslovacco o chi per esso corrisponderà ai Magazzini Generali il canone d'affitto corrispondente, secondo le tariffe vigenti in ogni data momento, a quelle prescritte per l' affittanza ad anno dei piani terreni dei magazzini affittati a ditte private (presentemente venti lire per metro quadrato della superficie utile ad anno). L affitto sarà corrisposto in rate trimestrali anticipate.
Eventuali aumenti d'affitto a pari tariffa avranno vigore, agli effetti del presente contratto, soltanto tre mesi dopo effettuatane la notifica al Consolato cecoslovacco.
Per lo spazio scoperto si pagherà il tasso previsto dalle tariffe vigenti in ogni dato momento per l'affittanza di spazi scoperti (presentemente centesimi trenta per metro quadrato e mese).
Art. 9.
L'affittanza si intende conclusa per anni due a partire dal 1 gennaio 1921 e si considera prolungata automaticamente di anno in anno qualora non seguisse regolare disdetta da intimare ai Magazzini Generali da un lato e al Consolato Generale cecoslovacco di Trieste dall'altro, sei mesi prima della scadenza dell'anno.
Art 10.
qualora l'Hangar 55 e lo spazio scoperto di cui all'art. 1 non fossero sufficienti ad accogliere tutta la merce del traffico cecoslovacco o qualora questi impianti non fossero utilizzabili, si provvederà per l'assegnazione d'un altro hangar o rispettivamente altro spazio scoperto, con la massima correntezza consentita dalle circostanze e alle modalità e tariffe in uso per il traffico in generale.
Se possibile si preferirà l'assegnazione dell' Hangar 58.
Art. 11.
Per l'uso di ogni impianto o meccanismo, come pure per ogni servizio portuale, in quanto sia esercitato dallo Stato o da organi posti alla sua dipendenza o regolato da norme e tariffe soggette all'approvazione dello Stato, il Governo italiano garantisce al Governo cecoslovacco o a chi. per esso le piů favorevoli condizioni consentite ad altri e, ad ogni modo, parità di trattamento coi cittadini italiani. L'Autorità marittima consentirà di preferenza (ormeggio alla banchina prospiciente l'Hangar 55 alle navi battenti bandiera cecoslovacca o che devono eseguire operazioni commerciali nell'interesse della Cecoslovacchia.
Art. 12.
Il Governo italiano, per la fornitura dei carri ferroviari necessari per il carico delle merci dirette in Cecoslovacchia, come per l'inoltro sollecito di essi, si rimette alle norme in vigore per lo scambio del materiale rotabile in servizio internazionale e agli accordi già fissati nel Protocollo della Conferenza tenutasi a Graz il 14 maggio 1920, fra i rappresentanti italiani, cecoslovacchi, del Regno S. H. S. ed austriaci.
Art. 13.
Nell'Hangar 55 verrà istituito un ufficio doganale cecoslovacco. con sufficiente spazio, il quale, con propri funzionari, potrà eseguire le operazioni riflettenti il servizio doganale nei limiti fissati in separato protocollo.
I lavori di adattamento eventualmente necessari nei locali messi a disposizione di questo ufficio nell'Hangar suddetto verranno eseguiti d'accordo con l'Amministrazione dei Magazzini Generali.
L'Amministrazione doganale italiana permette che venga introdotto l'uso di una chiusura doganale di transito cecoslovacco.
Il diritto delle autorità italiane di eseguire il servizio ed il controllo doganale, nonché la polizia portuale, resta con ciň impregiudicato. Per la indicazione dell' ufficio doganale cecoslovacco potrà il medesimo ufficio servirsi di una leggenda in lingua ceca ed italiana e dei propri colori nazionali.
Art. 14.
n tutte le questioni riguardanti il traffico cecoslovacco di merci e viaggiatori, il Consolato Generale cecoslovacco a Trieste č competente a trattare per la Cecoslovacchia agli effetti della presente Convenzione.
Il Consolato suddetto stipulerà gli opportuni accordi con le amministrazioni interessate.
Art. 15.
Qualora nell' interpretazione e nell' applicazione degli articoli precedenti sorgessero delle differenze di vedute che non potessero essere appianate a mezzo di una intesa indentata fra i fattori competenti, queste saranno sottoposte a S. E. il Commissario Generale civile in Trieste per la decisione.
Art. 16.
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua ratifica e rimarrà frattanto in vigore la Convenzione 23 agosto 1919, con le modificazioni apportatevi nella Conferenza italo-cecoslovacca del gennaio 1920.
Art. 17.
La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma piů presto che sarà possibile.
Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
(L. S.) Luciolli.
(L. S.) Di Nola.
(L. S.) Fierlinger.
(L. S.) Fafl.
Convenzione giuridico-finanziaria.
Col fine di regolare alcuni rapporti di carattere giuridico-finanziaro fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i sottoscritti:
Lodovico Luciolli,
Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle finanze del Regno d'Italia;
Arturo Ricci Busatti,
Segretario Generale del Consiglio del Contenzioso Diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia;
Zdeněk Fierlinger,
Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Cecoslovacca;
Zdeněk Fafl,
Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero della Repubblica Cecoslovacca;
in virtů dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:
Art. 1.
§ 1. - I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo prima del 3 novembre 1918, fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico, residenti, al momento della firma della presente convenzione, da un lato, nei territori annessi all'Italia a norma dei trattati di S. Germano e di Rapallo; dall' altro, nel territorio cecoslovacco, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, secondo le disposizioni seguenti
a) I debitori residenti nei territori annessi all'Italia pagheranno per ogni, corona austro-ungarica, lire italiane 0,568 (cinquecentosessaitotto millesimi).
b) I debitori residenti nel territorio cecoslovacco pagheranno, per ogni corona austro-ungarica in valuta cecoslovacca, l'equivalente di lire italiane 0,568 (cinquecentosessantotto millesimi) al saggio del cambio di Ginevra, fra la lira italiana e la corona cecoslovacca, del giorno del pagamento.
§ 2. - I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo fra le parti predette dopo il 3 novembre 1918, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, salvo patti speciali, sia dai debitori residenti nei territori annessi all Italia, sia dai debitori residenti nel territorio cecoslovacco, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.
§ 3. - I debiti di qualunque genere espressi in corone austro-ungariche, esistenti fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico che al momento della firma della presente convenzione risiedono, da un lato, nel territorio delle antiche provincie d'Italia, dall'altro nei territorio cecoslovacco, saranno pagati, da ambo le parti, indipendentemente dal giorno della scadenza, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.
§ 4. - Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, le per sorse, le imprese, le società e gli istituti cecoslovacchi, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giudizialmente nelle nuove provincie annesse all Italia, e, rispettivamente, le persone, le imprese, le società e gli istituti delle nuove provincie italiane, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giudizialmente nel territorio cecoslovacco, saranno considerati, per le obbligazioni contratte da dette succursali, come residenti nel territorio ove la succursale č od era registrata.
§ 5. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, con effetto retroattivo, nei casi in cui sia stato eseguito dal debitore il deposito giudiziale delle somme dovute.
§ 6. - Le disposizioni del presente articolo non si applicano
a) alle polizze di assicurazione stilate in corone austro-ungariche, fra residenti nelle nuove provincie del Regno d'Italia e residenti nel territorio cecoslovacco;
b) ai rapporti di debito e credito che sono regolati dagli uffici di verifica e di compensazione, a norma dei trattati di pace.
Art. 2.
I pagamenti di cui all'articolo precedente potranno essere prorogati a favore del debitore, che sia vittima di danni diretti di guerra, per un termine non maggiore di mesi sei dall'entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 3.
L'Italia prende atto che la Cecoslovacchia. fin dall'inizio della sua liberazione, ha abrogato con decreto 9 novembre 1918, i provvedimenti eccezionali di guerra emanati dai cessati governi dell'Austria e dell'Ungheria contro i sudditi italiani.
La Cecoslovacchia, a sua volta, prende atto dei provvedimenti adottati in Italia, a favore dei sudditi cecoslovacchi, fino dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1919.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere le disposizioni necessarie per la reciproca restituzione prevista dall'art. 238 e dai comma a) ed f) dell'art. 297 del Trattato di pace di Versailles, dall'art. 184 e dai comma a) ed f) dell'art. 249 del Trattato di pace di S. Germano e dagli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace in quanto i beni, diritti ed interessi da restituire, secondo i detti articoli, ai sudditi di una delle due Alte Parti contraenti, si trovino sul territorio dell'altra. Per i diritti d'interessenza in patrimoni, società ed imprese già nemiche, per i quali sussistano le condizioni predette. i sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, del trattamento concesso ai nazionali.
Le indennità previste negli articoli sopra indicati rimangono a carico dello Stato al quale esse incombono a norma dei trattati di pace.
I beni saranno restituiti nello stata in cui si trovano, escluso ogni risarcimento a carico dello Stato o delle persone che ebbero i beni stessi in consegna; saranno rimborsate le spese sostenute per eventuali migliorie.
Le Alte Parti contraenti assicurano inoltre la reciproca restituzione, salvo i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, dei beni, diritti ed interessi di persone già appartenenti alla cessata monarchia austro-ungarica le quali abbiano acquistato o siano per acquistare, a norma delle disposizioni seguenti la nazionalità di uno dei due Stati, in quanto questi beni, diritti ed interessi sieno stati oggetto, da parte dei cessati governi austriaco od ungherese, di asportazione o di requisizioni non pagate, di provvedimenti di sequestro, confisca e simili, per ragioni politiche.
Il presente articolo non riguarda il materiale ferroviario, che sarà oggetto di accordi separati.
Le Alte Parti contraenti si obbligano a prestarsi reciproco appoggio per far valere, verso gli Stati già nemici, i loro diritti al risarcimento dei danni per tutti gli oggetti restituiti agli Stati alleati, in applicazione delle disposizioni degli articoli 238 del trattato di Versailles, 184 del trattato di S. Germano e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace.
Art. 4.
Per l'applicazione dell'art. 3 saranno considerate sudditi cecoslovacchi le persone fisiche che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, avranno dimostrato di avere acquistato la cittadinanza cecoslovacca, sia di pienno diritto, sia mediante opzione; in conformità delle disposizioni dei trattati di pace.
Le persone che potranno acquistare la cittadinanza cecoslovacca in applicazione del trattato di pace di Trianon, dovranno provarne l'acquisto, al piů tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del trattato medesimo. Per profittare delle disposizioni dell'art. 3 gli interessati dovranno rinunciare alla facoltà che i trattati di pace possano riservare loro di optare per la nazionalità già nemica. II riconoscimento della nazionalità cecoslovacca alle società per azioni sarà fatto caso per caso, di comune accordo.
Art. 5.
Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 precedenti gli interessati presenteranno domanda documentata al Ministero degli affari esteri del rispettivo Stato, il quale ne farà trasmissione a quello dell'altro Stato. Il Ministero ricevente avrà cura che la domanda abbia corso nel piů breve termine.
Le condizioni da provare a termini del primo e del secondo comma dell'art. 4 saranno dimostrate con certificati del Ministero degli affari esteri cecoslovacco trasmessi per via diplomatica.
Art. 6.
La Cecoslovacchia dichiara di riconoscere senz'altro come italiane le persone fisiche o giuridiche e le società commerciali, che dalle autorità del Regno d'Italia, in relazione ai trattati di pace di S. Germano e di Trianon e al trattato di Rapallo, siano riconosciute come di nazionalità italiana.
Art. 7.
Le società commerciali e civili delle antiche provincie italiane, già ammesse dai cessati governi austriaco, ungherese o germanico, all'esercizio del commercio e dell'industria nei territori dell'antica monarchia austro-ungarica o dell'antico Regno di Prussia, dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, domanda di ammissione alle autorità cecoslovacche competenti, le quali decideranno secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 del Trattato di commercio italo-cecoslovacco concluso in data d'oggi.
Fino alla decisione definitiva in merito alla domanda d'ammissione, le società predette potranno continuare l'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio della Cecoslovacchia.
Per le società delle antiche e delle nuove provincie italiane, che avevano già il 24 maggio 1915 una succursale nel territorio facente parte attualmente della Repubblica cecoslovacca, l'ammissione sarà concessa obbligatoriamente dal Governo della Repubblica. Non sarà fatto dall'Italia un trattamento meno favorevole alle società cecoslovacche in condizioni analoghe.
Resta inteso che le disposizioni dell'art. 6 del trattato concluso a Sčvres il lo agosto 1920, fra d'Italia e gli Stati cessionari di territori già appartenenti all'antica monarchia austro-ungarica, in quanto siano piů favorevoli, non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8.
I sudditi delle Alte Parti contraenti godranno dello stesso trattamento stabilito, in ciascuno dei due Stati, in favore dei propri nazionali, per tutto quanto concerne l'annullamento degli atti emanati o compiuti dal nemico nei territori da esso occupati.
Art. 9.
Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto, previsto nella parte X sezione VI, del trattato di pace di S. Germano e nelle sezioni corrispondenti degli altri trattati di pace, comme definitive, e di renderle obbligatorie nel proprio territorio, in conformità delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Stati, rispettivamente, circa l'esecuzione delle sentenze straniere.
Art. 10.
Le Alte Parti contraenti si impegnano di concludere al piů presto una convenzione speciale diretta ad evitare le doppie imposizioni e la evasione dalle imposte.
Per un periodo di almeno tre mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, qualora quella speciale di cui sopra non fosse conchiusa prima di questo termine, nessun provvedimento definitivo sarà preso dal Governo cecoslovacco a carico di cittadini italiani, circa l'applicazione dell'imposta sul patrimonio.
Lo Stato cecoslovacco resta libero di adottare provvedimenti di cautela per la esazione dell'imposta che rimarrà sospesa, per somme non eccedenti l'ammontare dell'imposta medesima.
Art. 11.
Fino a che i fedecommessi saranno conservati dalla legislazione delle Alte Parti contraenti, i sudditi di una di esse non potranno essere esclusi, dalle leggi dell'altra, dal diritto di percepirne le rendite, salvo le disposizioni particolari degli statuti vigenti per i singoli fedecommessi.
Quando da una delle due Alte Parti fosse provveduto per legge alla soppressione dei fedecommessi e allo scioglimento del vincolo fedecommissario, o in altro modo fosse tolto tale vincolo, i sudditi dell'altra Parte non saranno trattati meno favorevolmente dei nazionali.
Art. 12.
Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte ad un arbitro che sarà designato d'accordo fra le Alte Parti contraenti.
Art. 13
La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana l'altro in lingua ceca, sarà ratificata e entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il piů presto possibile.
In caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
Protocollo
per la definizione del credito dell'Italia a carico nel Governo cecoslovacco per somministrazioni di materiali da guerra e viveri.
Col fine di stabilire le modalità per la definizione del credito dell'Italia a carico del Governo cecoslovacco in dipendenza di somministrazioni a questo fatte dal Governo italiano in materiali da guerra e viveri, e per fissare i modi e il tempo per l'estinzione del debito da parte del Governo cecoslovacco, i sottoscritti:
Lodovico Luciolli,
Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle Finanze del Regno d'Italia;
Carlo Conti Rossini,
Direttore Generale del Tesoro nel Ministero del Tesoro del Regno d'Italia;
Zdeněk Fierlinger,
Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Cecoslovacca;
Zdeněk Fafl,
Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero della Repubblica Cecoslovacca;
in virtů dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:
I.
I governi delle due Alte Parti contraenti convengono su quanto segue per la definizione del debito contratto dal Governo cecoslovacco verso l'Italia e risultante al 31 dicembre 1920:
a) dalle spese per le forniture di materiale da guerra effettivamente consegnato alle truppe cecoslovacche (Convenzione sottoscritta il 21 aprile 1918 tra il Governo italiano e il Consiglio nazionale dei Paesi Cechi e Slovacchi), per l'approvvigionamento in viveri, uniformi e equipaggiamenti, per il pagamento di stipendi; come pure dalle spese per la formazione delle truppe regolari incorporate nell' esercito italiano e che hanno preso parte alle operazioni contro gli Imperi centrali e per la formazione di battaglioni cecoslovacchi dopo l'armistizio;
b) dall'equivalente dei viveri ceduti dal Governo italiano al Ministero dell'approvvigionamento cecoslovacco in seguito all'accordo sottoscritto a Roma il lo maggio 1919.
II.
L'ammontare del debito sarà fissato in lire italiane, anche provvisoriamente, da una Commissione mista, costituita di comune accordo, che dovrà aver ultimato i suoi lavori al piů tardi il 30 giugno 1921. I due Governi metteranno a disposizione della Commissione tutti i documenti e tutte le prove necessari.
Nel termine di quattro mesi a partire dal 30 giugno 1921 i due Governi si metteranno d'accordo sul termine del rimborso del debito e sulle sue formalità.
III.
Il pagamento del debito potrà essere fatto sia a contanti sia con cessioni, da parte del Governo cecoslovacco, di merci secondo gli accordi speciali che potranno intervenire al riguardo.
Il Governo cecoslovacco potrà anche, su domanda del Tesoro italiano, mettere a disposizione di questo, per pagamenti da effettuare in Cecoslovacchia, fondi in corone cecoslovacche al cambio di Zurigo alla data della girata.
IV.
A malleveria del totale del debito stabilito, il Governo cecoslovacco consegnerà al Tesoro italiano dei buoni del tesoro non negoziabili, a scadenza annuale regolare. La prima scadenza dovrà avvenire il 31 dicembre 1922. Questi buoni del Tesoro produrranno interessi che in nessun caso potranno essere superiori a quelli che il Governo italiano paga sui propri buoni del Tesoro ordinari a scadenza annuale.
Gli interessi sul debito totale stabilito cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1922 e saranno pagati su ogni buono del Tesoro alla sua scadenza.
I buoni sui quali sarà stato effettuato unversamento saranno restitutti al Governo cecoslovacco.
Il Governo cecoslovacco si riserva anche il diritto di saldare i buoni e gli interessi prima della loro scadenza.
V.
A partire dal lo gennaio 122 il Governo italiano aprirà al Governo cecoslovacco un conto corrente contenente tutti i debiti e tutti i crediti derivanti dall'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo.
Il presente protocollo, redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma il piů presto possibile. Frattanto i due Governi daranno esecuzione alle disposizioni del presente accordo che non richiedono l'approvazione dei rispettivi Parlamenti.
In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
(L. S.) Luciolli.
(L. S.) Conti Rossini.
(L. S:) Fierlinger.
(L. S.) Fafl.
Convenzione commerciale
tra il Regno d'Italia e la Repubblica
Cecoslovacca. Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, ritenuto che le attuali condizioni anormali dei traffici internazionali obbligano ancora i Governi dei rispettivi Stati a valersi della facoltà loro riservata dall'articolo 10 del trattato di commercio e navigazione da essi oggi conchiuso e nel desiderio di agevolare pure in queste anormali condizioni lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i loro Stati assicurando ai rispettivi traffici una maggiore libertà, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione commerciale e hanno nominato, a questo effetto, loro Plenipotenziari:
Sua Maestà il re d'Italia i Signori:
Lodovico Luciolli,
Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette;
Angelo di Nola,
Direttore Generale del Commercio;
II Presidente della Repubblica Cecoslovacca i Signori:
Zdeněk Fierlinger,
Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri;
Zdeněk Fafl,
Direttore della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero;
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:
Art. 1.
La Repubblica Cecoslovacca s'impegna ad autorizzare l'importazione dall'Italia, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, delle merci inscritte nella tabella A annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
La Repubblica Cecoslovacca s'impegna altresě a concedere il permesso d'importazione nel proprio territorio delle merci in transito dal porto di Trieste indicate nella tabella B annessa alla presente concezione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
Art. 2.
Il Regno d'Italia s'impegna ad autorizzare l'importazione dalla Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, delle merci inscritte nella tabella C annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
Art. 3.
La Repubblica Cecoslovacca garantisce la libera importazione delle merci indicate nella tabella D annessa alla presente convenzione.
Art. 4.
La Repubblica Cecoslovacca ammetterà all'esportazione verso l'Italia, in deroga a qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, le merci iscritte nella tabella E annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
Art. 5.
Il Regno d'Italia ammetterà ell'esportazione verso la Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, le merci inscritte nella tabella F annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
Art. 6.
I contingenti annui delle liste allegate alla presente Convenzione saranno ripartiti in quarti e per trimestri, con l'intesa che se l'importazione di un trimestre risulti inferiore al quarto dei contingenti annui, la differenza sarà aggiunta ai contingenti del trimestre seguente.
Parimenti, per i contingenti fissati per periodi inferiori a un anno, se l'importazione di un periodo risulta inferiore a quella stabilita, la differenza sarà aggiunta al contingente del periodo successivo senza, pero, che questo possa superare il contingente di due soli per riodi.
Art. 7.
Le merci vendute dalla Cecoslovacchia all'Italia potranno essere pagate in corone, eccettuati lo zucchero, il carbone e il malto, per i quali il Governo cecoslovacco si riserva la facoltà di esigere che il pagamento sia fatto in altra valuta.
Le merci vendute dall'Italia alla Cecoslovacchia saranno pagate in lire italiane, eccettuate la seta greggia e la canapa, per le quali il Governo italiano si riserva la facoltà di esigere che il pagamento sia fatto in altra valuta.
Se per le merci vendute dalla Cecoslovacchia all'Italia fosse convenuto fra gli interessati il pagamento in lire italiane, questa valuta sarà lasciata a libera disposizione del venditore.
Art. 8.
Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle merci inviate per pacco postale.
Art. 9.
Le due Alte Parti contraenti s'impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non ridurre gli effetti utili delle disposizioni che precedono mediante l'imposizione di divieti, di provvedimenti e formalità doganali, finanziarie o amministrative, contrarie alla lettera e allo spirito della presente convenzione.
In ogni caso, nuove disposizioni o nuovi provvedimenti non avranno l'efficacia di annullare i permessi d'importazione e di esportazione già rilasciati e che non fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volontà degli interessati, a meno che super ioni interessi non impongano diversamente. In questo caso l'altra Alta Par te contraente dovrà essere preavvisata per stabilire di buon accordo i rimedi e le nuove disposizioni o i nuovi provvedimenti non saranno applicati alle merci già consegnate per la spedizione alla stazione o al porto di partenza il giorno della loro entrata in vigore.
Art. 10.
In tutti i casi nei quali luna o l'altra Alta P arte contraente fa dipendere l'importazione o l'esportazione di determinate merci dai prescrizioni di prezzi minimi controllati dallo Stato o da organi e corporazioni appositamente istituiti, resta convenuto che tale condizione non č richiesta per permessi rilasciati in precedenza.
Parimenti le variazioni dei detti prezzi non si applicano alle merci per le quali il permesso di esportazione sia stato già rilasciato o richiesto se, all'epoca della richiesta, i prezzi minimi in vigore sono stati osservati.
In ogni caso le nuove prescrizioni troveranno applicazione nella misura piů favorevole adottata di fronte a ciascun altro Stato o ai cittadini di ciascun altro Stato, salvo per i, prodotti che il Governo cecoslovacco č tenuto a fornire a Stati limitrofi.
Per i contratti che sono stati conclusi durante il 1920 il Governo cecoslovacco promette di esaminare con benevolenza le domande al fine di accordare i permessi di esportazione, alle condizioni stipulate in detti contratti,. nella proporzione in cui il pagamento fu effettuato o per la totalità della merce consegnata, anche se i permessi non vennero rilasciati. Resta inteso che i prezzi minimi di esportazione dalla Cecoslovacchia attualmente in vigore per il legno e il caolino saranno mantenuti per un periodo di sei mesi e per i contingenti fissati nella annessa Tabella E.
Dopo sei mesi la Cecoslovacchia potrà, di comune accordo con l'Italia, sottoporre a revisione questi prezzi se la deviazione del corso del cambio o il cambiamento nella situazione del mercato mondiale, potranno giustificare tale revisione.
Art. 11.
La rinnovazione e il prolungamento dei permessi d'importazione e d'esportazione non potranno di regola essere rifiutati se la mancata utilizzazione non č imputabile a colpa del titolare, e avverranno soffondo le prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei permessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi.
Le eventuali nuove tasse sui permessi di asportazione o d'importazione o gli aumenti delle medesime non si applicheranno ai permessi d'importazione e di esportazione già rilasciati o prorogati.
Le nuove prescrizioni emanata da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione piů favorita.
Art. 12.
Di. ogni agevolezza accordata in materia di importazione e di esportazione dalla presente Convenzione. godranno, in Cecoslovacchia, anche le ditte italiane stabilite su territorio cecoslovacco in conformità alle leggi in vigore e che vi paghino imposte, e, in Italia, anche le ditte cecoslovacche, alle stesse condizioni.
Art. 13.
Le Alte Parti contraenti si obbligano di portare a conoscenza, luna dell'altra, al principio di ogni trimestre, la lista dei permessi accordati, a scarico dei contingenti fissati con la presente convenzione, per il trimestre precedente.
La lista deve indicare la data del rilascio dei permessi e il nome dei titolari di essi.
Art. 14.
Le merci importate o esportata in base alle disposizioni della presente Convenzione dovranno essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio competente.
Art. 15.
Per i provvedimenti da adottare in relaziona alla presenti difficoltà dalle comunicazioni ferroviarie fra i due Stati, sono concordate fra le due Alte Parti contraenti le disposizioni e dichiarazioni contenute nell'Allegato G alla presente Convenzione.
Art. 16.
La presente Convenzione entrerà in vigore il 15 aprile 1921 e avrà la durata di un anno dalla stessa data.
Se non sarà denunciata un mese prima della scadenza, s'interdetta rinnovata per un altro anno.
Art. 17.
La presente Convenzione, redatta in due esemplari uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà considerata approvata e sancita dai Governi delle due Alte Parti contraenti senza bisogno di ratificazione.
In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
(L. S.) Luciolli.
(L. S.) Di Nola.
(L. S:) Fierlinger.