GLI STATA UNITI D'AMERICA, IL BELGIO, LA BOLIVIA, IL BRASILE, L'IMPERO BRITANNICO, LA CINA, CUBA, L'EQUATORE, LA FRANCIA, LA GRECIA, IL GUATEMALA, HAITI, L'HEDJAZ, L'HONDURAS, L'ITALIA, IL GIAPPONE, LA LIBERIA, IL NICARAGUA, IL PANAMA, IL PER, LA POLONIA, IL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LO STATO SERBO-CROATO-SLOVENO, IL SIAM, LA CZECO-SLOVACCHIA E L'URUGUAY,
Considerando i progressi della navigazione aerea e il vantaggio di un regolamento comune di questa materia, di interesse universale;
Stimando necessario porre fin d'ora certi principi e certe regole atte a evitare controversie;
Mossi dal desiderio di favorire la sviluppo delle comunicazioni internazionali aeree per fini pacifici;
Hanno risoluto di conchiudere una convenzione a questo fine, e hanno designato per Loro plenipotenziari con riserva della facolt di sostituirne altri per la sottoscrizione
IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:
L'Onorevole Frank Lyon Polk, Sottosegretario di Stato;
SUA MAEST IL RE DEI BELGI:
Paul Hymans, Ministro degli affari esteri, Ministro di Stato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA:
Ismal Montes, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia a Paris;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BRASILE:
Olyntho de Magalhas, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Brasile a Paris;
SUA MAEST IL RE DEL REGNO UNITO DE GRAN BRETAGNA ED IRLANDA E DEI TERRITORI BRITANNICI D'OLTREMARE, IMPERATORE DELLE INDIE:
L'Onorevolissimo David Lloyd George, M. P., Primo Lord della Tesoreria e Primo Ministro;
e:
Per il DOMINIO del CANADA:
L'Onorevole Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministro delle Forze d'Oltremare;
Per la FEDERAZIONE AUSTRALIANA:
L'Onorevole George Foster Pearce, Ministro della Difesa;
Per l'UNIONE dell'AFRICA MERIDIONALE:
L'Onorevolissimo Visconte Miner. G. C. B., G. C. M. G.;
Per il DOMINIO della NUOVA ZELANDA:
L'Onorevole Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Alto Commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito;
Per l'INDIA:
L'Onorevolissimo Barone Sinha, K. C., Sottosegretario di Stato per l'India;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CINESE:
Vikyiun Wellington Koo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Cina a Washington;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CUBANA:
Antonio Sanchez de Bustamante, Decano della Facolt di diritto dell'Universit dell'Avana, Presidente della Societ di diritto internazionale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'EQUATORE:
Enrique Dorn y de Alsa, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Equatore a Paris;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Georges Clemenceau, Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra;
SUA MAEST IL RE DEGLI ELLENI:
Nicola Politis, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA:
Joaquin Mendez, gi Ministro di Stato dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Guatemala a Washington, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in missione speciale a Parigi;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI:
Tertulliano Guilbaud, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Haiti a Parigi;
SUA MAEST IL RE DELL'HEDJAZ:
Rustem Haidar;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS:
Il dottore Policarpe Bonilla, in missione speciale a Washington, gi Presidente della Repubblica di Honduras, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
SUA MAEST IL RE D'ITALIA:
L'Onorevole Tomaso Tittoni, Senatore del Regno, Ministro degli affari esteri;
SUA MAEST L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:
K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA:
L'Onorevole C. D. B. King, Segretario di Stato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA:
Salvador Chamorro, Presidente della Camera de deputati;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA:
Antonio Burgos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Panama a Madrid;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PER:
Carlos G. Candamo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Per a Parigi;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POLACCA:
Ignazio J. Paderewski, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Il dottor Affonso da Costa, gi Presidente del Consiglio dei ministri;
SUA MAEST IL RE DI ROMANIA:
Nicolas Misu, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Romania a Londra;
SUA MAEST IL RE DEI SERBI, DEI CROATI E DEGLI SLOVENI:
Milenko R. Vesnitch, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni a Parigi;
SUA MAEST IL RE DEL SIAM:
Sua Altezza il Principe Charoon, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re del Siam a Parigi;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CZECOSLOVACCA:
Carlo Kram. Presidente del Consiglio dei Ministri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY:
Juan Antonio Buero, Ministro dell'Industria, gi Ministro degli affari esteri;
I quali sono convenuti nelle dispozioni seguenti:
CAPITOLO I.
PRINCIPI GENERALI.
Articolo 1.
Le alte Parti contraenti riconoscono che ogni Potenza ha la sovranit piena ed eslusiva sullo spazio atmosferico al disopra del suo territorio e delle sue acque territoriali.
Ai sensi della presente convenzione, per territorio d'uno Stato s'intender il territorio nazionale metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.
Articolo 2.
Ogni Stato contraente si obbliga a concedere, in tempo di pace, la libert di passaggio inoffensivo, al disopra del proprio territorio, agli aeromobili degli altri Stati contraenti, purch siano osservate le condizioni stabilite nella presente convenzione.
Le regole stabilite da uno degli Stati contraenti per l'ammissione sul suo territorio degli aeromobili degli altri Stati contraenti, devono essere applicate senza distinzione di nazionalit.
Articolo 3.
Ogni Stato contraente ha il diritto di vietare, per ragioni d'ordine militare o nell'interesse della sicurezza pubblica, il volo al disopra di determinate zone del suo territorio agli aeromobili degli altri Stati contraenti, sotto minaccia delle pene sancite dalle proprie leggi e con la riserva che non sar fatta sanzi distinzione, a questo riguardo, tra i suoi aeromobili privati e quelli degli altri Stati contraenti.
In questo caso dovr pubblicare e notificare in precedenza agli altri Stati contraenti la posizione e l'estensione delle zone vietate.
Articola 4.
Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata dovr, appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto al paragrafo 17 dell'allegato D, e atterrare fuori della zona vietata, al pi presto possibile, in uno degli aerodromi pi vicini dello Stato sul quale indebitamente volava.
CAPITOLO II.
NAZIONALIT DEGLI AEROMOBILI.
Articolo 5.
Nessuno Stato contraente permetter la circolazione, al dispora del suo territorio, d'un aeromobile che non abbia la nazionalit di alcuno degli Stati contraenti, salvo la concessione di un permesso speciale e temporaneo.
Articolo 6.
Ogni aeromobile ha la nazionalit dello Stato sul registro del quale iscritto, secondo le disposizioni dell'allegato A, sezione I, lettera c).
Articolo 7.
Gli aeromobili saranno iscritti nel registro di uno degli Stati contraenti soltanto se appartengono per intiero a cittadini del detto Stato.
Una societ non potr essere registrata come proprietaria di un aeromobile se non possiede la nazionalit dello Stato nel quale l'aeromobile inscritto, se il presidente e i due terzi almeno degli amministratori non hanno la detta nazionalit e se non adempie tutte le altre condizioni stabilite dalle leggi del detto Stato.
Articolo 8.
Un aeromobile non pu essere validamente iscritto in pi di uno Stato.
Articolo 9.
Gli Stati contraenti dovranno ogni mese scambiarsi tra loro e trasmettere alla Commissione internazionale di navigazione aerea prevista all'articolo 34 copia delle iscrizioni e delle radiazioni che sono state effettuate sul loro registro-matricola durante il mese precedente.
Articolo 10.
Nella navigazione internazionale, gli aeromobili dovranno portare distintivi di nazionalit e di immatricolazione, il nome il domicilio, del proprietario, a norma delle disposizioni dell'allegato A.
CAPITOLO III.
CERTIFICATI DI NAVIGABILIT E DI ABILITAZIONE.
Articolo 11.
Nella navigazione internazionale, ogni aeromobile dovr essere munito di un certificato di navigabilit, rilasciato o reso valido, nelle condizioni stabilite all'allegato B, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalit.
Articolo 12.
Il comandante, i piloti, i motoristi e gli altri membri del personale di bordo di ogni aeromobile devono essere provvisti delle patenti di abilitazione e licenze rilasciate o rese valide, a norma dell'allegato E, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalit.
Articolo 13.
I certificati di navigabilit, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate o rese valide dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalit, a norma degli allegati B ed E, e in seguito dalla Commissione internazionale di navigazione aerea saranno riconosciute valide agli altri Stati.
Ogni Stato ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione aerea nei limiti e al disopra del proprio territorio, le patenti di abilitazione e le licenze conferite a un suo cittadino da un altro Stato contraente.
Articolo 14.
Nessun apparecchio radiotelegrafico potr essere portato a borda, senza licenza speciale rilasciata dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalit. Tali apparecchi saranno usati soltanto da personne dell'equipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo.
Ogni aeromobile addetto a trasporti pubblici e capace di portare almeno dieci persone dovr essere munito di apparecchi radiotelegrafici trasmettenti e riceventi, quando le modalit dell'uso dei detti apparecchi saranno state stabilite della Commissione internazionale di navigazione aerea.
La commissione potr estendere in seguito l'obbligo degli apparecchi radiotelegrafici anche a tutte le altre categorie di aeromobili, nelle condizioni e secondo le modalit da essa stabilite.
CAPITOLO IV.
AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE AEREA SOPRA UN TERRITORIO ESTERO.
Articolo 15.
Ogni aeromobile di uno Stato contraente ha diritto di attraversare l'atmosfera d'un altro Stato contraente senza atterrare, ma deve, in caso seguire la rotta stabilita dallo Stato attraversato. Tuttavia, per ragioni di sicurezza generale sar tenuto ad atterare, se ne riceve l'ordine per mezzo dei segnali previsti nell'allegato D.
Ogni aeromobile che passa da uno Stato in un altro deve, se i regolamenti di quest'ultimo lo esigono, atterrare in uno degli aeroporti stabiliti dal medesimo. Sar data notifica; zinne di detti aeroporti, dagli Stati contraenti alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la trasmetter a tutti gli altri Stati contraenti.
L'impianto delle linee aeree internazionali subordinato al consenso degli Stati da attraversare.
Articolo 16.
Ogni Stato contraente avr il diritto di stabilire, in favore dei suoi aeromobili nazionali, riserve e restrizioni circa i trasporti commerciali di persone e di merci fra due punti del suo territorio.
Le restrizioni e le riserve saranno immediatamente pubblicate e comunicate alla Commissione internazionale di navigazione aerea che le notificher agli altri Stati contraenti.
Articolo 17.
Se uno degli Stati contraenti stabilisce restrizioni o riserve a norma dell'articolo 16, i suoi aeromobili potranno essere soggetti alle stesse restrizioni e riserve in qualunque degli altri Stati contraenti, anche se questi non le abbiano imposte agli altri aeromobili esteri.
Articolo 18.
Durante il passaggio o il transito attraverso l'atmosfera di uno Stato contraente, comprese le fermate ragionevolmente necessarie un aeromobile potr sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, merc il deposito di una cauzione, l'importo della quale sar stabilito nel pi breve termine, in mancanza di accordo amichevole, dall'autorit competente del luogo dove il sequestro dovrebbe essere eseguito.
CAPITOLO V.
REGOLE DA OSSERVARE ALLA PARTENZA, ALL'ATTERRAMENTO ED IN ROTTA.
Articolo 19.
Ogni aeromobile addetto alla navigazione aerea internazionale dev'essere munito:
a) del certificato di registrazione, a norma dell'allegato A;
b) del certificato di navigabilit, a norma dell'allegato B;
c) delle patenti di abilitazione del comandante, dei piloti e delle persone dell'equipaggio, a norma dell'allegato E;
d) se trasporta passeggeri, dell'elenco di essi;
e) se trasporta merci, delle polizze di carico e del manifesto;
f) dei libri di bordo, a norma dell'allegato C;
g) della licenza speciale prescritta all'articolo 14, se ha a bordo apparecchi radiotelegrafici.
Articolo 20.
I libri di bordo devono essere conservati per due anni dopo l'ultima iscrizione.
Articolo 21.
Alla partenza e all'atterramento di un aeromobile, le autorit locali avranno sempre il diritto di visitarlo e di verificare tutti i documenti dei quali dev'essere munito.
Articolo 22.
Gli aeromobili degli Stati contraenti avranno diritto, per l'atterramento, agli stessi provvedimenti di assistenza, specie in caso di pericolo, degli aeromobili nazionali.
Articolo 23.
Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sar regolato, salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo.
Articolo 24.
In tutti gli Stati contraenti, ogni aeroporto aperto al servizio pubblico degli aeromobili nazionali contro pagamento di certi diritti, dovr esserlo, nelle stesse condizioni, a quello degli aeromobili di tutti gli altri Stati predetti.
Per ognuno di questi aeroporti vi sar un'unica tariffa di atterramento e di soggiorna, applicabile egualmente agli aeromobili nazionali e a quelli esteri.
Articolo 25.
Ogni Stato contraente si obbliga a prendere i provvedimenti opportuni per garantire che ogni aeromobile navigante al disopra del suo territorio o munito del contrassegno della sua nazionalit dovunque si trovi, si conformer alle regole contenute nell'allegato D. Ogni Stato contraente si impegna a procedere a carico dei contravventori e a punirli.
CAPITOLO VI.
TRASPORTI VIETATI.
Articolo 26.
Il trasporto per via aerea degli esplosivi, delle armi e delle munizioni da guerra vietato, nella navigazione aerea internazionale. Non sar permesso ad aeromobili esteri di trasportare i detti materiali fra due punti qualunque di uno stesso Stato contraente.
Articolo 27.
Ogni Stato potr vietare o regolare il trasporto e l'uso, in navigazione aerea, di apparecchi fotografici. Ogni disposizioni di questo genere dovr essere notificata immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la comunicher agli altri Stati contraenti.
Articolo 28.
Per ragioni d'ordine pubblico, il trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli 26 e 27 potr essere sottoposto a restrizioni da ogni Stato contraente. Ogni disposizione di questo genere dovr essere notificata immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la comunicher agli altri Stati contraenti.
Articolo 29.
Tutte le restrizioni indicate nell'articolo 28 devono essere applicate egualmente agli aeromobili nazionali e a quelli esteri.
CAPITOLO VII.
AEROMOBILI DI STATO.
Articolo 30.
Saranno considerati aeromobili di Stato:
a) gli aeromobili militari;
b) gli aeromobili destinati esclusivamente a servizi di Stato, come la posta, le dogane e la polizia.
Ogni altro aeromobile sar reputato aeromobile privato.
Tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana o di polizia, saranno considerati aeromobili privati e come tali soggetti a tutte le norme della presente convenzione.
Articolo 31.
Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, sar considerato aeromobile militare.
Articolo 32.
Nessun aeromobile militare di uno degli Stati contraenti potr volare al disopra di un altro dei detti Stati o atterrarvi, senza autorizzazione speciale. In tal caso, l'aeromobile militare godr, in massima, in mancanza di speciali stipulazioni, dei privilegi concessi, secondo l'uso, alle navi da guerra estere.
Un aeromobile militare costretto ad atterrare, o a cui stato fatto segno o stato ima posto di atterrare, non acquister perci alcuno dei privilegi indicati nel comma precedente.
Articolo 33.
Speciali accordi tra gli Stati interessati determineranno in quali casi gli aeromobili di polizia e di dogana potranno essere autorizzati a passar la frontiera. In nessun caso essi godranno dei privilegi di cui all'articolo 32.
CAPITOLO VIII.
COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI NAVIGAZIONE AEREA.
Articolo 34.
Sar istituita, col nome di Commissione internazionale di navigazione aerea, sotto (autorit della Societ delle Nazioni, una Commissione internazionale permanente, cosi composta:
due rappresentanti per ciascuno dei seguenti Stati: Stati Uniti d'America, Francia, Giappone e Italia;
un rappresentante della Gran Bretagna e uno per ciascuno dei Domini britannici e per l'India;
un rappresentante per ciascuno degli altri Stati contraenti.
Ciascuno dei cinque primi Stati (la Gran Bretagna coi suoi Domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avr il pi piccolo numero iutiero di voti che, moltiplicato per cinque, ecceda di almeno uno la somma dei voti di tutti gli altri Stati contraenti.
Ciascuno degli altri Stati avr un voto. La Commissione internazionale di naviga zinne aerea stabilir la propria procedura e la propria sede permanente; ma sar libera di riunirsi dovunque lo riterr opportuno. La sua prima riunione avverr a Parigi. La convocazione ne sar fatta dal Governo francese; appena la maggioranza degli Stati firmatari gli avr notificato la ratifica della presente convenzione.
Alla Commissione internazionale di navigazione aerea competer:
a) ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o far loro le proposte di modificazioni o di emendamenti alle disposizioni della presente convenzione, e notificare le variazioni adotate;
b) esercitare le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo e dagli articoli 9, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 36 e 37 della presente convenzione;
c) emendare le disposizioni degli allegati A-G;
d) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti le informazioni di ogni genere con cementi la navigazione aerea internazionale;
e) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti tutte le notizie relative alla radiotelegraphia, meteorologia e scienze mediche, interessanti la navigazione aerea;
f) assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione aerea, a norma delle disposizioni dell'allegato F;
dar parere sulle questioni che gli Stati sottoporranno al suo esame.
Le modificazioni degli allegati potranno I essere adottate dalla Commissione internazionale di navigazione aerea soltanto se saranno approvate dai tre quarti del totale assoluto dei voti, cio del totale dei voti che potrebbero essere raccolti, se tutti i rappresentanti degli Stati fossero presenti; esse avranno pieno effetto dal momento che saranno state notificate dalla Commissione a tutti gli Stati contraenti.
Le modificazioni proposte agli articoli della convenzione saranno esaminate dalla Commissione internazionale di navigazione aerea, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissione medesima. Tali proposte non potranno essere presentate per l'accettazione agli Stati contraenti, se non saranno approvate coi due terzi almeno del totale assoluto dei voti.
Le modificazioni agli articoli della convenzione, - non quelle degli allegati, - dovranno essere adottate ufficialmente dagli Stati contraenti, prima di divenire esecutorie.
Le spese di organizzazione e di funzionamento della Commissione internazionale di navigazione aerea saranno sostenute dagli Stati contraenti in proporzione del numero dei voti di cui dispongono.
Le spese derivanti dall'invio di delegazioni tecniche saranno sostenute dagli Stati rispettivi.
CAPITOLO IX.
DISPOSIZIONI FINALI.
Articolo 35.
Le Alte Parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto la concerne, a cooperare per quanto possibile ai provvedimenti di carattere internazionale relativi:
a) alla raccolta e diffusione di dati statistici meteorologici, correnti o speciali, secondo le disposizioni dell'allegato G;
b) alla pubblicazione di carie aeronautiche e all'impianto di un sistema uniforme di segnali aeronautici al suolo, secondo le disposizioni dell'allegato F;
c) alluso della radiotelegrafia nella navigazione aerea, all'impianto delle stazioni radiotelegrafiche occorrenti, e all'osservanza dei regolamenti internazionali di radiotelegrafia.
Articolo 36.
Disposizioni generali relative alle dogane e concernenti la navigazione aerea internazionale sono oggetto di accordi particolari, contenuti nell'allegato II alla presente convenzione.
Nessuna clausola della presente convenzione sar interpretata come contraria alla conclusione, da parte degli Stati contraenti, in conformit dei principi stabiliti dalla convenzione stessa, di accordi speciali fra Stato e Stato circa le dogane, la polizia, le poste e altri argomenti d'interesse comune, in attinenza con la navigazione aerea. Ogni protocollo di tal genere dovr essere notificato immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la comunicher agli altri Stati contraenti.
Articolo 37.
In caso di dissenso fra due o pi Stati, relativamente all'interpretazione della presente convenzione, la controversia ser definita dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che sar stabilita dalla Societ delle Nazioni, e fino alla costituzione di questa Corte, per vi di arbitrato.
Se le parti non si accordano direttamente sulla scelta degli arbitri, esse procederanno nel modo seguente.
Ciascuna delle parti in causa nominer un arbitro e gli arbitri si riuniranno per scegliere il soprarbitro. Se gli arbitri non si accordano, le parti designeranno ciascuna un terzo Stato e gli Stati cosi designati procederanno alla nomina del soprarbitro, o di comune accordo, o proponendo ciascuna un nome e lasciando alla sorte la scelta.
In caso di dissenso relativo a una dei regolamenti tecnici allegati alla presente convenzione, la controversia sar definita dalla Commissione internazionale di navigazione aerea, a maggioranza.
Nel caso in cui il dissenso verta sul punto, se la controversia concerne a interpretazione della convenzione o di un regolamento, la decisione finale spetter a un tribunale arbitrale, a norma del primo comma del presente articolo.
Articolo 38.
In caso di guerra, le stipulazioni della presente convenzione non pregiudicheranno la libert di azione degli Stati contraenti, sia come belligeranti, sia come neutrali.
Articolo 39.
Le disposizioni della presente convenzione sono completate dagli allegati A-H che, salvo quanto dispoto all'articolo 34, lettera c), hanno la stessa efficacia ed entreranno in vigore contemporaneamente ad essa.
Articolo 40.
Ai fini della presente convenzione, i domini britannici e l'India saranno considerati come Stati.
Ai fini della presente convenzione, il territorio e i cittadini dei territori protetti o amministrati in nome della Societ delle Nazioni saranno assimilati al territorio e ai cittadini dello Stato protettore o mandatario.
Articolo 41.
Gli Stati che non hanno preso parte alla guerra del 1914-1919 saranno ammessi a aderire alla presente convenzione.
Questa adesione sar notificata in via diplomatica al Governo della Repubblica francese e da questo a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
Articolo 42.
Ogni Stato che abbia preso parte alla guerra del 1914-1919, ma che non sia firmatario della presente convenzione, non potr essere ammesso a aderirvi se non membra della Societ delle Nazioni, o, fino al lo gennaio 1923, se la sua adesione non ottiene il consenso delle Potenze alleate e associate, firmatarie del trattato di pace conchiuso col detto Stato. Dopo il 1 gennaio 1923, questa adesione potr essere ammessa se consentita almeno da tre quarti degli Stati firmatari e aderenti, nelle condizioni stabilite all'articolo 34 della presente convenzione.
Le domande di adesione saranno dirette al Governo della Repubblica francese, che le comunicher alle altre Potenze contraenti; salvo che lo Stato richiedente sia ammesso di pieno dritto come membra della Societ delle Nazioni, il Governo francese raccoglier i voti delle dette Potenze e far loro conoscere il risultato della votazione.
Articolo 43.
La presente convenzione non potr essere denunciata fino al 1 gennaio 1922. In caso di denuncia, questa dovr essere notificata al Governo della Repubblica francese, che ne dar comunicazione alle altre Parti contraenti. Essa non avr effetto che un anno dopo la notificazione e varr soltanto nei riguardi della Potenza che vi avr proceduto.
La presente Convenzione sar ratificata.
Ciascuna Potenza invier la propria ratifica al Governo francese, a cura del quale ne sar dato avviso alle altre Potenze firmatarie.
Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo francese.
La presente convenzione entrer in vigore, per ciascuna Potenza firmataria, di fronte alle altre Potenze che l'abbiano gi ratificata, quaranta giorni dopo il deposito della sua ratifica.
Appena la convenzione sar entrata in vigore, il Governo francese ne invier copia autentica alle Potenze che in forza dei trattati di pace, si sono impegnate a saneire norme di navigazione aerea conformi a quelle di questa convenzione.
FATTA a Parigi il tredici ottobre mille novecento diciannove, in un solo esemplare, che rester depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, e copie autentiche del quale saranno rimesse agli Stati contraenti.
L'esemplare datato come sopra potr essere sottoscritto fino al il dodici aprile mille novecento venti inclusivamente.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari, i poteri dei quali sono stati riconosciuti in buona e debita forma, hanno sottoscritto la presente convenzione, redatta ira francese, in inglese P in italiano: i tre testi avranno pari efficacia.
(L. S.) ROUN-JAEQUEMYNS
(L. S.) ISMAEL MONTES
(L. S.) FAUL FERNANDES
(L. S.) EYRE A. CROWE
(L. S.) V. K. WELLINGTON KOO
(L. S.) RAFAEL MARTINEZ ORTIZ
(L. S.) E. DORN Y DE ALSUA
(L. S.) S. PICHON
(L. S.) VITTORIO SCIALOJA
(L. S.) ANTONIO BURGOS
(L. S.) I. J. PADEREWSKI
(L. S.) AFFONSO COSTA
(L. S.) ALEX. VAIDA VOEVOD
(L. S.) CHAROON
(L. S.)
(L. S.) J. A. BUERO.