ALLEGATO H.

DOGANE.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1.

Qualsiasi aeromobile diretto all'estero deve partire soltanto dagli aeroporti che sono appositamente indicati dall'amministrazione doganale di ogni Stato contraente e denominati "aeroporti doganali".

Gli aeromobili che provengono dall'estero dovranno atterrare soltanto in tali aeroporti.

2.

Ogni aeromobile che passa da uno Stato ad un'altro č obbligato a traversare il confine fra determinati punti stabiliti dagli Stati contraenti. Tali punti sono indicati sulle carte aeronautiche.

3.

Tutte le informazioni sugli aeroporti doganali di uno Stato, comprese le modificazioni che potrebbero essere portate alla loro lista e le modificazioni corrispondenti delle carte aeronautiche, la data colla duale tali modificazioni entreranno in vigore, e tutte le altre informazioni relative a quegli aeroporti internazionali che potranno essere impiantati in seguito saranno comunicate dallo Stato interessato alla Commissione internazionale di navigazione aerea che le notificherŕ a tutti gli Stati contraenti. Gli Stati contraenti possono prendere accordi per impiantare degli aeroporti internazionali nei duali vi sia un servizio doganale cumulativo per due o piů Stati.

4.

Quando, in caso di forza maggiore, che dovrŕ essere debitamente giustificata, un aeromobile traversa il confine in un punto diverso da quelli previsti, dovrŕ atterrare nell'aeroporto doganale piů vicino situato sulla sua rotta. Se č obbligato ad atterrare prima, di arrivare a tale aeroporto dovrŕ informarne la piů vicina stazione di dogana o di polizia.

Poti ŕ ripartire solamente coll'autorizzazione di tali autoritŕ, che, dono la verifica, firmeranno il libro di bordo e il manifesto previsti nel paragrafo 9, e indicheranno al pilota l'aeroporto doganale nel quale esso č tenuto a compiere le formalitŕ della visita doganale.

5.

Prima della partenza, o subito dopo l'arrivo, secondo che si rechino in paese estero o ne ritornino, i piloti mostreranno i loro libri di bordo alle autoritŕ dell'aeroporto e se č necessario, il manifesto delle merci e delle provviste che trasportano a bordo.

6.

Il manifesto deve essere tenuto in conformitŕ del modello no 1, allegato.

La merce sarŕ oggetto di dichiarazioni particolareggiate in conformitŕ del modello n 2, allegato, che dev'essere riempito dal mittente.

Ogni Stato contraente ha il diritto di prescrivere l'inserzione, o sul manifesto o sulla dichiarazione doganale di quelle indicazioni addizionali che riterrŕ necessarie.

7.

Se un aeromobile trasporta merci, l'agente di dogana, prima della partenza, esaminerŕ il manifesto e le dichiarazioni, farŕ le verifiche prescritte, e firmerŕ il giornale di rotta e il manifesto.

Legalizzerŕ la firma con un bolla e metterŕ i sigilli di piombo a quelle merci per le quali questa formalitŕ č richiesta.

All'arrivo, l'agente di dogana constaterŕ se il sigillo di piombo č ancora intatto, procederŕ alle operazioni di sdoganamento della merce, e firmerŕ il giornale di rotta e il manifesto. Se l'aeromobile non trasporta merci, gli ufficiali di polizia e di dogana firmeranno solamente il giornale di rotta.

Il combustibile a bordo andrŕ esente da diritti di dogana, purché la sua quantitŕ non oltrepassi quella occorrente per il viaggio come č descritto nei libri di bordo.

8.

Come eccezioni al regolamento generale, certe categorie di aeromobili, e in particolare gli aeromobili postali, gli aeromobili che appartengono alle compagnie di trasporti aerei debitamente costituite e autorizzate, e quelli che appartengono ai membri di societŕ riconosciute di turismo e che non sono adibiti a trasporti pubblici di persone o di merci, possono essere esonerati dall'obbligo di atterrare in un aeroporto doganale e possono avere dall'amministrazione doganale e di polizia dello Stato l'autorizzazione di iniziare e di terminare il viaggia in determinati aeroporti dell'interno, dove saranno compiute le formalitŕ doganali.

Questi aeromobili dovranno pero seguire la rotta aerea normale, e dovranno farsi riconoscere, quando traversano la frontiera, per mezza di segnali convenuti.

 

REGOLAMENTI APPLICABILI AGLI AEROMOBILI E ALLE MERCI.

9.

Gli aeromobili che atterrano in paese estero devono corrispondere, in massima, i diritti doganali, se vene sono.

Se gli aeromobili devono essere riesportati, potranno godere il beneficio della bolletta di cauzione, o del deposito dei diritti.

Costituendosi fra due o piů Stati una Unione delle societŕ turistiche, gli aeromobili di tali Stati potranno godere del regime del ťtritticoŤ.

10.

Le merci che arrivano per aeromobile saranno considerate come prevenienti dal paese nel quale i libri di bordo e il manifesto sono stati firmati dall'agente di dogana.

Per quanto riguarda l'origine e i diversi regimi doganali, esse sono soggette a regolamenti analoghi a quelli esistenti per le merci importate per terra o per mare.

11.

Per le merci esportate a scarico d'importazione temporanea o di deposito, o soggette a tasse interne, i mittendi dovranno giustificare il loro diritto di spedire la merce all'estero, producendo un certificata della dogana del luogo di destinazione.

 

TRANSITO AEREO.

12.

Quando un aeromobile, per arrivare a destinazione, deve traversare in volo uno o piů Stati contraenti, salvo il diritto di sovranitŕ di ciascuno di essi, dire casi sono da distinguere:

1. se l'aeromobile non prende né sbarca passeggeri o merci, sarŕ tenuto soltanto a seguire la rotta normale e a farsi riconoscere, quando passa sopra i punti designati a tale scopo;

2. in caso diverso, č imposto uno scalo obbligatorio in un aeroporto doganale. La scelta dell'aeroporto č lasciata al pilota, che dovrŕ inscrivere prima della partenza nel suo libro di bordo il nome del luogo di scalo. Allo scalo, le autoritŕ doganali esamineranno i documenti ed il carico, e prenderanno, se occorre, e disposizioni necessarie per assicurate la riesportazione dell'aeromobile e delle merci o il pagamento dei diritti.

Le disposizioni del paragrafo 9, alinea 2, sono applicabili alle merci da riesportare.

Se l'aeromobile scarica, o riprende merce, l'agente di dogana ne farŕ risultare sul manifesto debitamente completato, e metterŕ, se occorre, un nuovo sigillo di piombo.

 

DISPOSIZIONI VARIE.

13.

Ogni aeromobile in vado, in qualsiasi luogo si trovi, dovrŕ conformarsi agli ordini ricevuti dai posti di dogana o di polizia e dagli aeromobili di polizia, e di dogana dello Stato sopra il quale vola.

14.

Gli agenti di dogana e di finanza, e in generale i rappresentanti della autoritŕ pubblica avranno libero accesso in tutti i luoghi di partenza o di arrivo di aeromobili; potranno visitare qualsiasi aeromobile e il suo carico per l'esercizio del loro diritto di sorveglianza.

15.

Salvo per gli aeromobili postali, č vietato lo scario e il getto di qualsiasi materiale, fuor che la zavorra, durante il volo.

16.

In caso d'infrazione alle disposizioni precedenti, oltre le penalitŕ previste dalle leggi dello Stato danneggiato, l'infrazione sarŕ notificata allo Stato nel quale l'aeromobile č inscritto; questi sospenderŕ, temporaneamente o in permanenza, il certificato di inscrizione dell'aeromobile in colpa.

17.

Le disposizioni di questo allegato non saranno applicate agli aeromobili militari muniti di autorizzazione speciale (articoli 30 a 32 della convenzione), né agli aeromobili di polizia o di dogana (articoli 30 e 33 della convenzione).

 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE. ALLA CONVENZIONE DEL 13 OTTOBRE 1919 PER IL REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

LE ALTE PARTI CONTRAENTI si dichiarano disposte ad accordare deroghe all'ari. V della Convenzione, su domanda degli Stati firmatari o aderenti interessati e solamente nei casi nei quali stimeranno degne di essere prese in considerazione le ragioni invocate.

Le domande saranno indirizzate al Governo della Repubblica, Francese che le comunicherŕ alla Commissione Internazionale della Navigazione aerea, come č previsto nell'art. 34 della Convenzione.

La Commissione Internazionale della Navigazione aerea esaminerŕ ciascuna domanda, che non potrŕ essere proposta all'accettazione degli Stati contraenti se non dopo essere stata approvata almeno con due terzi del totale possibile dei voti, vale a dire del totale dei voti che potrebbero essere dati se tutti gli Stati fossero presenti.

Ogni deroga accordata dovrŕ prima di avere efficacia essere espressamente accettata dagli Stati contraenti.

La deroga avrŕ l'effetto di autorizzare lo Stato contraente, al cui profitto sia stata accordata, ad ammettere la circolazione sopra il suo territorio delle aeronavi di uno o piů Stati non contraenti espressamente designati, e solamente per un periodo limitato fissato nel testo della decisione accordante la deroga.

Al termine di detto periodo, la deroga sarŕ rinnovata per tacito accordo per un periodo di eguale durata, salvo che uno degli Stati contraenti dichiari di opporvisi.

Inoltre, le Alte Parti Contraenti decidono di fissare per la data del 1 giugno 1920 la scadenza del termine per la firma del presente Protocollo e di prorogare fino a tale data il termine per la firma della Convenzione del 13 ottobre 1919, in vista della connessione esistente tra il presente Protocollo e la suddetta Convenzione.

FATTO a Parigi, il primo maggio mille novecento venti, in un solo esemplare che rimarrŕ depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e copie autentiche del quale saranno rimesse agli Stati contraenti.

Tale esemplare, colla data suindicata, potrŕ essere firmato fino al primo giugno mille novecento venti incluso.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari di cui seguono i nomi e i cui poteri sono stati riconosciuti in buona e debita forma hanno firmato il presente Protocollo di cui il testo italiano, il testo francese ed il testo inglese avranno lo stesso valore.

 

HUGH C. WALLACE.

E. DE GAIFFIER.

J. C. ARTEAGA.

DERBY.

GEORGE H. PERLEY.

ANDREW FISHER.

THOMAS MACKENZIE.

R. A. BLANKENBERG.

DERBY.

VIKYUIN WELLINGTON KOO.

RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.

E. DORN Y DE ALSUA.

A. MILLERAND.

A. ROMANOS.

BONIN.

MATSUI.

R. A. AMADOR.

ERASME PILTZ.

JOÂO CHAGAS.

D. J. GHIKA.

DR. ANTE TRUMBIČ.

CHAROON.

STEFAN OSUSKY.

J. C-. BLANCO.

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