Nota. - Non sono comprese nei contigenti sta­biliti dalla presente tabella le merci che entrano nelle stesse voci e delle quali è già attualmente ammessa l'importazione in Italia in base alla Disposizione Ministeriale del 15 gennaio 1921.

1) Sull'aumento della produzione di cellulosa in Cecoslovacchia sarà inoltre concessa l'esportazione in Italia di una maggiore quantità proporzionalmente all' aumento della produzione.

 

TABELLA F.
Lista delle merci contingentate per l'espor­tazione dall' Italia verso la Cecoslovacchia.

 

Denominazione delle merci

Quantità annua

Estratti tannici

quintali

             15.000

Peli di coniglio e di lepre

"

                    300

Minerali di ferro

"

          100.000

Piriti di ferro

"

             60.0001)

 

-------

1) Fino al 1° luglio 1921 l'esportazione resta limi­tata a 5.000 quintali.

 

 

Allegato G.

 

Accordo

per la sistemazione delle comunicazioni ferro­viarie fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

 

§ 1.

 

Il traffico delle merci fra i due Stati sarà effettuato sotto il regime della Convenzione internazionale riguardante i transporti per fer­rovia conclusa a Berna, con tutte le aggiunte e le condizioni complementari. Tuttavia, con­siderate le attuali difficoltà dei traffici po­tranno essere apportate provvisoriamente a questa Convenzione delle deroghe stipulate in un accordo speciale concluso fra le ammini­strazioni ferroviarie interessate.

 

§ 2.

 

Allo scopo di facilitare il traffico ferro­viario fra i due Paesi, i due Governi invite­ranno le rispettive Amministrazioni e Compa­gnie ferroviarie:

 

a) a predisporre senza indugio la fissa­zione di tariffe dirette almeno per i principali articoli e le relazioni più importanti;

 

b) a prendere tutte le disposizioni neces­sarie per garantire l'esecuzione il più che possibile rapida e sicura del traffico mercan­tile, se occorre, anche per mezzo di treni com­pleti diretti.

 

§ 3.

 

Le due Alte Parti contraenti riconoscono la necessità della conclusione di una Conven­zione generale internazionale concernente lo scambio e la mutua utilizzazione dei carri ferroviari e si impegnano ad agire di comune intesa perchè la detta convenzione abbia a concludersi nel più breve tempo possibile. Frattanto saranno applicate le convenzioni già concluse o da concludersi fra le Ferrovie interessate.

 

§ 4.

 

Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad accordarsi mutuo appoggio allo scopo di eliminare le difficoltà che ancora si oppongono alla completa ripartizione definitiva del ma­teriale rotabile già appartenente alle Ferrovie dell'ex Monarchia Austro-ungarica, ed altresì a compiere di comune intesa, tutti gli oppor­tuni passi perchè tale ripartizione sia con­dotta a termine al più presto possibile.

 

Le due Alte Parti contraenti agiranno, frat­tanto, d'accordo per assicurare la libera e sollecita circolazione del materiale rotabile summenzionato, come pure del materiale ro­tabile appartenente ai rispettivi Paesi.

 

§ 5.

 

Per quanto si riferisce ai particolari per l'esecuzione del presente accordo saranno osservate le disposizioni dello speciale compro­messo, concluso, in data del 22 febbraio 1921, fra i Delegati delle Amministrazioni ferro­viarie dei due Stati e quì annesso in Alle­gato H.

 

 

Allegato H.

 

Compromesso

concluso a Roma il 22 febbraio 1921 fra i delegati delle Ferrovie degli Stati italiano e cecoslovacco.

 

I.

 

Le Amministrazioni delle Ferrovie degli Stati italiano e cecoslovacco si impegnano a consegnarsi a vicenda, nel più breve termine possibile, le locomotive che saranno state loro assegnate ai sensi della prima riparti­zione definitiva parziale, avendo riguardo alla situazione attuale del traffico ed allo stato delle locomotive, e di fare presso la Commis­sione di ripartizione i passi utili, perchè la consegna delle locomotive da ripartire, venga eseguita entro i termini e con norme analoghe a quelle previste per la consegna dei vagoni della prima ripartizione definitiva parziale.

 

L'Amministrazione delle Ferrovie ceco­slovacche si impegna a restituire alle Ferro­vie italiane dello Stato tutti i veicoli originari del parco italiano che si trovassero ancora sul territorio cecoslovacco, che erano stati confiscati dall'antica Monarchia austro-unga­rica al principio delle ostilità o presi come bottino di guerra durante lo svolgersi delle operazioni militari.

 

II.

 

I delegati delle Ferrovie dello Stato ceco­slovacco hanno formulata la domanda che tutti i vagoni e le locomotive appartenenti così alle compagnie private come ai privati di nazionalità cecoslovacca, siano restituiti alla Cecoslovacchia.

 

I delegati della Direzione Generale delle Ferrovie italiane rispondono di non poter entrare nella discussione di tale questione pri­ma di conoscere la decisione della Conferenza degli Ambasciatori sul trattamento da fare a tali vagoni e locomotive dal punto di vista del bottino di guerra, dell'armistizio e della confisca prima della dichiarazione di guerra.

 

III.

 

I delegati delle Ferrovie italiane dello Stato domandano ai delegati delle Ferrovie ceco­slovacche di impiegare nel traffico di espor­tazione verso l'Italia anche i vagoni di loro proprietà, marcati C. S. D. compresi quelli provenienti dalla prima ripartizione definitiva del parto comune, e ciò sotto la garanzia dei regolamenti internazionali in vigore, o che potranno esserlo in avvenire, per lo scambio e l'uso reciproco del materiale rotabile.

 

I delegati delle Ferrovie cecoslovacche ri­spondono che i vagoni marcati C. S. D. saranno impiegati in via generale per le esportazioni verso l'Italia a decorrere da quando sarà ese­guita la ripartizione definitiva parziale.

 

Nel frattempo le Ferrovie di Stato ceco­slovacche impiegheranno in primo luogo i va­goni del parco comune completandoli in caso di bisogno con i vagoni C. S. D. Questi ultimi vagoni dovranno essere rispediti sia carichi sia vuoti, in Cecoslovacchia. Per quanto attie­ne alla spedizione a vuoto, le due Amministra­zioni faranno tutti i passi utili presso il Co­mitato di circolazione dell'Europa centrale per assicurare il ritorno a vuoto dei detti va­goni in Cecoslovacchia.

 

Per quanto riguarda i vagoni del parco co­mune spediti dalla Cecoslovacchia in Italia, i rappresentanti delle due Amministrazioni nel Comitato di circolazione agiranno con­cordemente per ottenere il ritorno in Ceco­slovacchia dei vagoni in numero eguale a quelli spediti in Italia.


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