Nota. - Non sono comprese nei contigenti stabiliti dalla presente tabella
le merci che entrano nelle stesse voci e delle quali è già attualmente
ammessa l'importazione in Italia in base alla Disposizione Ministeriale del 15
gennaio 1921.
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TABELLA F.
Lista
delle merci contingentate per l'esportazione dall' Italia verso la
Cecoslovacchia.
|
Denominazione
delle merci |
Quantità
annua |
|
|
Estratti tannici |
quintali |
15.000 |
|
Peli di coniglio e di lepre |
" |
300 |
|
Minerali di ferro |
" |
100.000 |
|
Piriti di ferro |
" |
60.0001) |
-------
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Accordo
§ 1.
Il traffico delle merci
fra i due Stati sarà effettuato sotto il regime della Convenzione
internazionale riguardante i transporti per ferrovia conclusa a Berna, con
tutte le aggiunte e le condizioni complementari. Tuttavia, considerate le
attuali difficoltà dei traffici potranno essere apportate
provvisoriamente a questa Convenzione delle deroghe stipulate in un accordo
speciale concluso fra le amministrazioni ferroviarie interessate.
§ 2.
Allo scopo di facilitare
il traffico ferroviario fra i due Paesi, i due Governi inviteranno le
rispettive Amministrazioni e Compagnie ferroviarie:
a) a predisporre senza indugio
la fissazione di tariffe dirette almeno per i principali articoli e le
relazioni più importanti;
b) a prendere tutte le
disposizioni necessarie per garantire l'esecuzione il più che possibile
rapida e sicura del traffico mercantile, se occorre, anche per mezzo di treni
completi diretti.
§ 3.
Le due Alte Parti
contraenti riconoscono la necessità della conclusione di una Convenzione
generale internazionale concernente lo scambio e la mutua utilizzazione dei
carri ferroviari e si impegnano ad agire di comune intesa perchè la
detta convenzione abbia a concludersi nel più breve tempo possibile. Frattanto
saranno applicate le convenzioni già concluse o da concludersi fra le
Ferrovie interessate.
§ 4.
Le due Alte Parti
contraenti si impegnano ad accordarsi mutuo appoggio allo scopo di eliminare le
difficoltà che ancora si oppongono alla completa ripartizione definitiva
del materiale rotabile già appartenente alle Ferrovie dell'ex Monarchia
Austro-ungarica, ed altresì a compiere di comune intesa, tutti gli opportuni
passi perchè tale ripartizione sia condotta a termine al più
presto possibile.
Le due Alte Parti
contraenti agiranno, frattanto, d'accordo per assicurare la libera e sollecita
circolazione del materiale rotabile summenzionato, come pure del materiale rotabile
appartenente ai rispettivi Paesi.
§ 5.
Per quanto si riferisce
ai particolari per l'esecuzione del presente accordo saranno osservate le
disposizioni dello speciale compromesso, concluso, in data del 22 febbraio
1921, fra i Delegati delle Amministrazioni ferroviarie dei due Stati e
quì annesso in Allegato H.
Compromesso
Le Amministrazioni delle
Ferrovie degli Stati italiano e cecoslovacco si impegnano a consegnarsi a
vicenda, nel più breve termine possibile, le locomotive che saranno
state loro assegnate ai sensi della prima ripartizione definitiva parziale,
avendo riguardo alla situazione attuale del traffico ed allo stato delle
locomotive, e di fare presso la Commissione di ripartizione i passi utili,
perchè la consegna delle locomotive da ripartire, venga eseguita entro i
termini e con norme analoghe a quelle previste per la consegna dei vagoni della
prima ripartizione definitiva parziale.
L'Amministrazione delle
Ferrovie cecoslovacche si impegna a restituire alle Ferrovie italiane dello
Stato tutti i veicoli originari del parco italiano che si trovassero ancora sul
territorio cecoslovacco, che erano stati confiscati dall'antica Monarchia
austro-ungarica al principio delle ostilità o presi come bottino di
guerra durante lo svolgersi delle operazioni militari.
I delegati delle
Ferrovie dello Stato cecoslovacco hanno formulata la domanda che tutti i
vagoni e le locomotive appartenenti così alle compagnie private come ai
privati di nazionalità cecoslovacca, siano restituiti alla
Cecoslovacchia.
I delegati della
Direzione Generale delle Ferrovie italiane rispondono di non poter entrare nella
discussione di tale questione prima di conoscere la decisione della Conferenza
degli Ambasciatori sul trattamento da fare a tali vagoni e locomotive dal punto
di vista del bottino di guerra, dell'armistizio e della confisca prima della
dichiarazione di guerra.
I delegati delle
Ferrovie italiane dello Stato domandano ai delegati delle Ferrovie cecoslovacche
di impiegare nel traffico di esportazione verso l'Italia anche i vagoni di
loro proprietà, marcati C. S. D. compresi quelli provenienti dalla prima
ripartizione definitiva del parto comune, e ciò sotto la garanzia dei
regolamenti internazionali in vigore, o che potranno esserlo in avvenire, per
lo scambio e l'uso reciproco del materiale rotabile.
I delegati delle
Ferrovie cecoslovacche rispondono che i vagoni marcati C. S. D. saranno
impiegati in via generale per le esportazioni verso l'Italia a decorrere da
quando sarà eseguita la ripartizione definitiva parziale.
Nel frattempo le
Ferrovie di Stato cecoslovacche impiegheranno in primo luogo i vagoni del
parco comune completandoli in caso di bisogno con i vagoni C. S. D. Questi
ultimi vagoni dovranno essere rispediti sia carichi sia vuoti, in
Cecoslovacchia. Per quanto attiene alla spedizione a vuoto, le due Amministrazioni
faranno tutti i passi utili presso il Comitato di circolazione dell'Europa
centrale per assicurare il ritorno a vuoto dei detti vagoni in Cecoslovacchia.
Per quanto riguarda i vagoni
del parco comune spediti dalla Cecoslovacchia in Italia, i rappresentanti
delle due Amministrazioni nel Comitato di circolazione agiranno concordemente
per ottenere il ritorno in Cecoslovacchia dei vagoni in numero eguale a quelli
spediti in Italia.

