CONVENZIONE ADDIZIONALE

al Trattato di Commercio e di Navigazione

fra Repubblica Cecoslovacca

e il Regno d'Italia

firmato a Roma il 23 Marzo 21.

 

Il Presidente della Repubblica, cecoslovacca, e Sua Maestà, il Re d'Italia desiderosi di assicurare agli scambi reciproci di prodotti del suolo e del' industria fra i due Paesi le condizioni piů favorevoli al loro sviluppo, hanno risoluto di concludere con questo scopo una Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione concluso il 23 marzo 1921 e hanno nominati, a tale effetto, per loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il sig. Jan Dvořáček,

Ministro Plenipotenziario, Capo della Sezione Economica al Ministero degli Affari Esteri;

il sig. Francesco Peroutka,

Capo Sezione al Ministero del Commercio;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. Eccellenza Benito Mussolini,

Presidente del Consiglio, Ministro deleterio e per interim degli Affari Esteri;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati su quanto segue:

Articolo 1.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dall'Italia, enumerati nella tariffa Allegato A, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Cecoslovacchia, a dazi maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia, enumerati nella tariffa Allegato B, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro impostazione in Italia, a dazi e coefficienti maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

Queste disposizioni non pregiudicano, nei riguardi dei detti prodotti, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia o dal' Italia, il diritto a fruire del trattamento della nazione piů favorita in vistai del' art. 8 del Trattai del 23 marzo 1921.

Articolo 2.

I dazi della tariffa cecoslovacca sono stabiliti in corone cecoslovacche.

Se si verificasse nel corso della corona cecoslovacca in confronto al corso medio del 1923 della stessa corona rispetto al dollaro o alla sterlina oppure alla media dei corsi di queste due valute un aumento o una diminuzione di almeno 10 per cento risultante dalla media dei cambi di un intero mese, il Governo cecoslovacco istituirà il coefficiente di valuta in maniera da conservare ai dazi generali e convenzionali il valore che essi avrebbero tenendo conto del corso medio dei detti cambi niellano 1923.

Allo scopo di mantenere costantemente la predetta equivalenza nel valore dei dazi, il Governo cecoslovacco modificherà eventualmente l coefficiente di valuta al più tardi di mese in mese.

Per l'accertamento dei corsi del cambio il Governo cecoslovacco si baserà sulle quotazioni alla Borsa di Praga o a quelle di New York o di Londra.

Articolo 3.

In vista delle anormali condizioni dei traffici internazionali che ancora non consentono ai Governi delle Alte Parti contraenti di rinunciare alla facoltà di cui all'arte. 10 del Trattato di commercia e navigazione, firmato a Roma il 23 marzo 1921, é converto che le disposizioni contenute nell'annesso protocollo Allegato C, saranno osservate, negli scambi fra i due Paesi, in sostituzione di quelle della Convenzione commerciale, stipulata fra le due tolte Parti contraenti nella stessa data suindicati, le quali cesseranno di avere effetto il giorno del' entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 4.

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca, sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma, appena compiute, dall'una e dall'altra Parte, le formalità, stabilite dalle rispettive legislazioni.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano camme lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Essa entrerà in vigore allo scadere di 10 giorni dallo scambio delle ratifiche e resterà esecutiva per tutta la durata del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatta a Roma, il prima marzo millenovecentoventiquattro.

(L. S.) J. Dvořáček m. p.

(L. S.) Dr. F. Peroutka m. p.

(L. S.) Benito Mussolini m. p.

 

Allegato A.

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca

Denominazione delle merci

Dazio d'entrata - Corone c. s.

   

Per quintale

 

Categoria III.

 
 

Frutti meridionali.

 

9

Fichi:

 

a)

freschi:

70.--

b)

secchi:

 
 

1. in scatole, cassette o cestini

200,--

 

2. in treccia o in altro imballaggio

120,--

Annotazione ad 9

I fichi secchi in trecce o in altro imballaggio per la fabbricazione dei surrogati di caffè con bolletta di licenza, sotto controllo e alle condizioni stabilite per decreto

40,--

     

ex 10

Uva secca in grani e in grappoli

240,--

     

11

Cedri, limoni, cedrata

30,--

     

12

Aranci:

 
 

aranci

60,--

 

mandarini

140,--

     

13

Cedri, limoni, cedrata, aranci e mandarini conservati in acqua salata; aranci non maturi, piccoli; scorze di aranci, di mandarini, di cedrata e di cedri, anche macinate o conservate in acqua salata

40,--

     

16

Mandorle:

 

a)

secche, con o senza guscio

200,--

b)

non mature, col gaio

112,50

     

ex 17

- Carrube e castagne

40,--

 

- Olive fresche, secche o salate

28,--



 

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca

Denominazione delle merci

Dazio d'entrata - Corone c. s.

   

per quintale

 

Categoria VI.

 
 

Cereali, malto, legumi secchi, farina e prodotti della macinazione, riso.

 

34

Riso con o senza lolla e tritumi di riso

esente

     
 

Categoria VII.

 
 

Frutta, legumi e ortaggi, piante e parti di piante.

 

ex 35

Uva fresca:

 
 

- dal 1° marzo al 31 luglio

240,--

 

- dal 1° agosto al 28 febbraio

300,--

     

ex 36

Nocciole mature:

 
 

- con guscio

90,--

 

- senza guscio

140,--

     

ex 37

Frutta, non specialmente nominate, fresche:

 

ex a)

fine da tavola:

 
 

- mele, pere

80,--

 

- albicocche: dal 1° giugno al 31 luglio

70,--

 

- pesche: dal 1° giugno al 30 settembre

80,--

 

- ciliege: dal 1° marzo al 31 maggio

70,--

 

- prugne: dal 1° giugno al 31 agosto

70,--

 

- fragile: dal 1° marzo al 31 maggio

160,--

b)

altre, non imballate o in sacchi:

 
 

1. mele, pere e cotogne, alla rinfusa

esenti

 

2. mele, pere e cotogne, in sacchi

6,--

 

3. prugne ed altre frutta non nominate ai numeri 1 e 2

9,--

c)

altre frutta, in altro imballaggio

15,--

     

40

Tartufi

200,--

     

41

Cipolle e agli

18,--

     

ex 43

Ortaggi non specialmente nominati e altri vegetali per uso di cucina, freschi:

 

ex a)

ortaggi fini da tavola:

 
 

- cetrioli: dal 15 maggio al 15 luglio

140,--

 

- cavolfiori: dal 1° novembre al 30 aprile

52,--

 

- pomodori: dal 1° aprile al 31 luglio

60,--

 

- fave e piselli: dal 1° novembre al 31 maggio

65,--

 

- fagioli: dal 15 novembre al 15 giugno

65,--

 

- asparagi: dal 1° aprile al 31 maggio

130,--

 

- patate: dal 1° aprile al 30 giugno :

esenti

     

44

Ortaggi d'ogni specie (eccettuati i tartufi) ed altri vegetali per uso di cucina, preparati (secchi, compressi, tagliati, polverizzati o in altro modo sminuzzati):

 

a)

ortaggi secchi, anche salati

250,--

 

altri, anche salati, ovvero conservati nell'acqua salata o nell'aceto, in botti

120,--

     

48

Semi di senapa (ancile macinati, in botti)

30,--

     

ex 49

Semi di trifoglio:

 

a)

semi di lupinella

35,--

ex b

altri:

 
 

- di erba medica

84,--

 

- di trifoglio violetto

168,--

     

ex 51

Anice, coriandoli, finocchio

30,--

     

ex 52

Semenze non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole da zucchero e da foraggio e di conifere

60,--

     

ex 54

Fiori da ornamento (anche rami con frutti d'ornamento) recisi, sciolti o legati in mazzi, anche su filo metallico:

 

a)

freschi: dal 1° dicembre al 31 marzo

500,--

     

ex 55

Foglie, erbe, rami da ornamento (senza frutti da ornamento ne fiori) recisi, sciolti o legati in mazzi; anche su filo metallico:

 

a)

freschi

250,--

ex b)

secchi, non tinti, né impregnati, né preparati in altro modo

60,--

     

ex 61

Materie vegetali per imbottiture, intrecci, spazzole e scope; paglia; fieno; strame

esenti

     

62

Piante e parti di piante non specialmente nominate:

 

a)

fresche

esenti

b)

secche o preparate (ridotte in polvere o altrimenti sminuzzate o tinte)

42,--



 

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca

Denominazione delle merci

Dazio d'entrata - Corone c. s.

   

per quintale

 

Categoria IX.

 
 

Altri animali.

 

ex 75

Pesci di mare, scampi, freschi

esenti

     
 

Categoria X.

 
 

Prodotti animali.

 

82

Spugne:

 

a)

fini e ordinarie (spugne da bagno e da cavallo), allo stato naturale, non lavorate, non lavate; spugne da cavallo lavate, ulteriormente lavorate, ma non imbianchite

esenti

b)

altre

esenti

     

87

Prodotti animali, non specialmente nominati

esenti

     
 

Categoria XII.

 
 

Olii grassi.

 

ex 103

Olio di ricino

160,--

     

ex 104

- olio d'oliva

36,--

 

- olio di sesamo

72,--

 

- olio di arachide

43,20

     

Annotazione al n. 105

Olio di oliva estratto al solfuro di carbonio

6,--

     

ex 106

Oli grassi, in bottiglie, orci e simili recipienti di peso inferiore a 25 kg:

 

ex b)

- olio di oliva:

 
 

1. in bottiglie

54,--

 

2. in stagnoni

81,--



 

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca

Denominazione delle merci

Dazio d'entrata - Corone c. s.

   

per quintale

 

Categoria XIII.

 
 

Bevande.

 

ex 108

Liquidi spiritosi distillati:

 

ex a)

Distillati di vini

3.000,--

ex b)

- liquori e altri liquidi spiritosi, distillati, con aggiunta di zucchero o di altre sostanze

2.200,--

ex b)

- maraschino di Zara, in battigie originali, accompagnato da certificato di origine

1.500,--

ex d)

- acquaviti naturali di frutta

1.640,--

     

Ad 108 d)

Sotto questa voce rientra il Maraschino Sprit distillato dici frutti delle marasche.

 
     

ex 109

Vini di uva originari e in provenienza dall'Italia secondo le condizioni indicate qui appresso:

 

ex a)

in fusti o damigiane:

 
 

1. di gradazione alcolica superiore a 13° compresi il vermut e il marsala (eccettuati i vini concentrati)

210,--

 

2. vini delle Venezia Giulia e Tridentina di qualunque gradazione alcolica

210,--

ex b)

in bottiglie:

 
 

marsala e vermut

487,50

     

ex 110

Vini spumanti:

 
 

- Moscati spumanti e altri vini spumanti italiani aventi diritto ad un nome speciale di cui l'esclusività sia riconosciuta ai produttori secondo la legislazione italiana

1.200,--

     
 

Ad n. 109 e 110.

 
 

1. I vini di uva in damigiane sono sdoganati sotto il numero ex 109 a), come i vini in fusti, quando le damigiane hanno un peso lordo superiore a 25 chilogrammi.

 
 

2. In ogni caso i vini italiani non potranno essere sottoposti a dazi diversi o piů elevati di quelli che saranno applicabili ai vini analoghi piů favoriti di qualsiasi altra provenienza.

 
 

3. Tutti i vini originari e in provenienza dall'Italia, aventi diritto alle concessioni tariffarie stabilite in via convenzionale, dovranno essere accompagnati da un certificato d'origine, rilasciato dalle autorità italiane, la cui lista sarà fissata di comune accordo.

 
 

4. Le autorità cecoslovacche riconosceranno i certificati di analisi, rilasciati in buona e debita forma da parte degli istituti ufficiali italiani, a ciò autorizzati d'accordo fra i due Governi, in base all'analisi da essi effettuata. Tutte queste disposizioni non tolgono alle autorità cecoslovacche il diritto di verificare l'analisi lei vini importati.

 
     

112

Acque minerali, naturali o artificiali

10,50




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