CONVENZIONE ADDIZIONALE
al Trattato di Commercio e di Navigazione
fra Repubblica Cecoslovacca
e il Regno d'Italia
firmato a Roma il 23 Marzo 21.
Il Presidente della Repubblica, cecoslovacca, e Sua Maestà, il Re d'Italia desiderosi di assicurare agli scambi reciproci di prodotti del suolo e del' industria fra i due Paesi le condizioni piů favorevoli al loro sviluppo, hanno risoluto di concludere con questo scopo una Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione concluso il 23 marzo 1921 e hanno nominati, a tale effetto, per loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
il sig. Jan Dvořáček,
Ministro Plenipotenziario, Capo della Sezione Economica al Ministero degli Affari Esteri;
il sig. Francesco Peroutka,
Capo Sezione al Ministero del Commercio;
Sua Maestà il Re d'Italia:
S. Eccellenza Benito Mussolini,
Presidente del Consiglio, Ministro deleterio e per interim degli Affari Esteri;
i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati su quanto segue:
Articolo 1.
I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dall'Italia, enumerati nella tariffa Allegato A, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Cecoslovacchia, a dazi maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.
I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia, enumerati nella tariffa Allegato B, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro impostazione in Italia, a dazi e coefficienti maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.
Queste disposizioni non pregiudicano, nei riguardi dei detti prodotti, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia o dal' Italia, il diritto a fruire del trattamento della nazione piů favorita in vistai del' art. 8 del Trattai del 23 marzo 1921.
Articolo 2.
I dazi della tariffa cecoslovacca sono stabiliti in corone cecoslovacche.
Se si verificasse nel corso della corona cecoslovacca in confronto al corso medio del 1923 della stessa corona rispetto al dollaro o alla sterlina oppure alla media dei corsi di queste due valute un aumento o una diminuzione di almeno 10 per cento risultante dalla media dei cambi di un intero mese, il Governo cecoslovacco istituirà il coefficiente di valuta in maniera da conservare ai dazi generali e convenzionali il valore che essi avrebbero tenendo conto del corso medio dei detti cambi niellano 1923.
Allo scopo di mantenere costantemente la predetta equivalenza nel valore dei dazi, il Governo cecoslovacco modificherà eventualmente l coefficiente di valuta al più tardi di mese in mese.
Per l'accertamento dei corsi del cambio il Governo cecoslovacco si baserà sulle quotazioni alla Borsa di Praga o a quelle di New York o di Londra.
Articolo 3.
In vista delle anormali condizioni dei traffici internazionali che ancora non consentono ai Governi delle Alte Parti contraenti di rinunciare alla facoltà di cui all'arte. 10 del Trattato di commercia e navigazione, firmato a Roma il 23 marzo 1921, é converto che le disposizioni contenute nell'annesso protocollo Allegato C, saranno osservate, negli scambi fra i due Paesi, in sostituzione di quelle della Convenzione commerciale, stipulata fra le due tolte Parti contraenti nella stessa data suindicati, le quali cesseranno di avere effetto il giorno del' entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 4.
La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca, sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma, appena compiute, dall'una e dall'altra Parte, le formalità, stabilite dalle rispettive legislazioni.
In caso di divergenza farà fede il testo in italiano camme lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
Essa entrerà in vigore allo scadere di 10 giorni dallo scambio delle ratifiche e resterà esecutiva per tutta la durata del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.
In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposti i loro sigilli.
Fatta a Roma, il prima marzo millenovecentoventiquattro.
(L. S.) J. Dvořáček m. p.
(L. S.) Dr. F. Peroutka m. p.
(L. S.) Benito Mussolini m. p.
Allegato A.
Numero e lettera della tariffa cecoslovacca |
Denominazione delle merci |
Dazio d'entrata - Corone c. s. |
Per quintale |
||
Categoria III. |
||
Frutti meridionali. |
||
9 |
Fichi: |
|
a) |
freschi: |
70.-- |
b) |
secchi: |
|
1. in scatole, cassette o cestini |
200,-- |
|
2. in treccia o in altro imballaggio |
120,-- |
|
Annotazione ad 9 |
I fichi secchi in trecce o in altro imballaggio per la fabbricazione dei surrogati di caffè con bolletta di licenza, sotto controllo e alle condizioni stabilite per decreto |
40,-- |
ex 10 |
Uva secca in grani e in grappoli |
240,-- |
11 |
Cedri, limoni, cedrata |
30,-- |
12 |
Aranci: |
|
aranci |
60,-- |
|
mandarini |
140,-- |
|
13 |
Cedri, limoni, cedrata, aranci e mandarini conservati in acqua salata; aranci non maturi, piccoli; scorze di aranci, di mandarini, di cedrata e di cedri, anche macinate o conservate in acqua salata |
40,-- |
16 |
Mandorle: |
|
a) |
secche, con o senza guscio |
200,-- |
b) |
non mature, col gaio |
112,50 |
ex 17 |
- Carrube e castagne |
40,-- |
- Olive fresche, secche o salate |
28,-- |
Numero e lettera della tariffa cecoslovacca |
Denominazione delle merci |
Dazio d'entrata - Corone c. s. |
per quintale |
||
Categoria VI. |
||
Cereali, malto, legumi secchi, farina e prodotti della macinazione, riso. |
||
34 |
Riso con o senza lolla e tritumi di riso |
esente |
Categoria VII. |
||
Frutta, legumi e ortaggi, piante e parti di piante. |
||
ex 35 |
Uva fresca: |
|
- dal 1° marzo al 31 luglio |
240,-- |
|
- dal 1° agosto al 28 febbraio |
300,-- |
|
ex 36 |
Nocciole mature: |
|
- con guscio |
90,-- |
|
- senza guscio |
140,-- |
|
ex 37 |
Frutta, non specialmente nominate, fresche: |
|
ex a) |
fine da tavola: |
|
- mele, pere |
80,-- |
|
- albicocche: dal 1° giugno al 31 luglio |
70,-- |
|
- pesche: dal 1° giugno al 30 settembre |
80,-- |
|
- ciliege: dal 1° marzo al 31 maggio |
70,-- |
|
- prugne: dal 1° giugno al 31 agosto |
70,-- |
|
- fragile: dal 1° marzo al 31 maggio |
160,-- |
|
b) |
altre, non imballate o in sacchi: |
|
1. mele, pere e cotogne, alla rinfusa |
esenti |
|
2. mele, pere e cotogne, in sacchi |
6,-- |
|
3. prugne ed altre frutta non nominate ai numeri 1 e 2 |
9,-- |
|
c) |
altre frutta, in altro imballaggio |
15,-- |
40 |
Tartufi |
200,-- |
41 |
Cipolle e agli |
18,-- |
ex 43 |
Ortaggi non specialmente nominati e altri vegetali per uso di cucina, freschi: |
|
ex a) |
ortaggi fini da tavola: |
|
- cetrioli: dal 15 maggio al 15 luglio |
140,-- |
|
- cavolfiori: dal 1° novembre al 30 aprile |
52,-- |
|
- pomodori: dal 1° aprile al 31 luglio |
60,-- |
|
- fave e piselli: dal 1° novembre al 31 maggio |
65,-- |
|
- fagioli: dal 15 novembre al 15 giugno |
65,-- |
|
- asparagi: dal 1° aprile al 31 maggio |
130,-- |
|
- patate: dal 1° aprile al 30 giugno : |
esenti |
|
44 |
Ortaggi d'ogni specie (eccettuati i tartufi) ed altri vegetali per uso di cucina, preparati (secchi, compressi, tagliati, polverizzati o in altro modo sminuzzati): |
|
a) |
ortaggi secchi, anche salati |
250,-- |
altri, anche salati, ovvero conservati nell'acqua salata o nell'aceto, in botti |
120,-- |
|
48 |
Semi di senapa (ancile macinati, in botti) |
30,-- |
ex 49 |
Semi di trifoglio: |
|
a) |
semi di lupinella |
35,-- |
ex b |
altri: |
|
- di erba medica |
84,-- |
|
- di trifoglio violetto |
168,-- |
|
ex 51 |
Anice, coriandoli, finocchio |
30,-- |
ex 52 |
Semenze non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole da zucchero e da foraggio e di conifere |
60,-- |
ex 54 |
Fiori da ornamento (anche rami con frutti d'ornamento) recisi, sciolti o legati in mazzi, anche su filo metallico: |
|
a) |
freschi: dal 1° dicembre al 31 marzo |
500,-- |
ex 55 |
Foglie, erbe, rami da ornamento (senza frutti da ornamento ne fiori) recisi, sciolti o legati in mazzi; anche su filo metallico: |
|
a) |
freschi |
250,-- |
ex b) |
secchi, non tinti, né impregnati, né preparati in altro modo |
60,-- |
ex 61 |
Materie vegetali per imbottiture, intrecci, spazzole e scope; paglia; fieno; strame |
esenti |
62 |
Piante e parti di piante non specialmente nominate: |
|
a) |
fresche |
esenti |
b) |
secche o preparate (ridotte in polvere o altrimenti sminuzzate o tinte) |
42,-- |
Numero e lettera della tariffa cecoslovacca |
Denominazione delle merci |
Dazio d'entrata - Corone c. s. |
per quintale |
||
Categoria IX. |
||
Altri animali. |
||
ex 75 |
Pesci di mare, scampi, freschi |
esenti |
Categoria X. |
||
Prodotti animali. |
||
82 |
Spugne: |
|
a) |
fini e ordinarie (spugne da bagno e da cavallo), allo stato naturale, non lavorate, non lavate; spugne da cavallo lavate, ulteriormente lavorate, ma non imbianchite |
esenti |
b) |
altre |
esenti |
87 |
Prodotti animali, non specialmente nominati |
esenti |
Categoria XII. |
||
Olii grassi. |
||
ex 103 |
Olio di ricino |
160,-- |
ex 104 |
- olio d'oliva |
36,-- |
- olio di sesamo |
72,-- |
|
- olio di arachide |
43,20 |
|
Annotazione al n. 105 |
Olio di oliva estratto al solfuro di carbonio |
6,-- |
ex 106 |
Oli grassi, in bottiglie, orci e simili recipienti di peso inferiore a 25 kg: |
|
ex b) |
- olio di oliva: |
|
1. in bottiglie |
54,-- |
|
2. in stagnoni |
81,-- |
Numero e lettera della tariffa cecoslovacca |
Denominazione delle merci |
Dazio d'entrata - Corone c. s. |
per quintale |
||
Categoria XIII. |
||
Bevande. |
||
ex 108 |
Liquidi spiritosi distillati: |
|
ex a) |
Distillati di vini |
3.000,-- |
ex b) |
- liquori e altri liquidi spiritosi, distillati, con aggiunta di zucchero o di altre sostanze |
2.200,-- |
ex b) |
- maraschino di Zara, in battigie originali, accompagnato da certificato di origine |
1.500,-- |
ex d) |
- acquaviti naturali di frutta |
1.640,-- |
Ad 108 d) |
Sotto questa voce rientra il Maraschino Sprit distillato dici frutti delle marasche. |
|
ex 109 |
Vini di uva originari e in provenienza dall'Italia secondo le condizioni indicate qui appresso: |
|
ex a) |
in fusti o damigiane: |
|
1. di gradazione alcolica superiore a 13° compresi il vermut e il marsala (eccettuati i vini concentrati) |
210,-- |
|
2. vini delle Venezia Giulia e Tridentina di qualunque gradazione alcolica |
210,-- |
|
ex b) |
in bottiglie: |
|
marsala e vermut |
487,50 |
|
ex 110 |
Vini spumanti: |
|
- Moscati spumanti e altri vini spumanti italiani aventi diritto ad un nome speciale di cui l'esclusività sia riconosciuta ai produttori secondo la legislazione italiana |
1.200,-- |
|
Ad n. 109 e 110. |
||
1. I vini di uva in damigiane sono sdoganati sotto il numero ex 109 a), come i vini in fusti, quando le damigiane hanno un peso lordo superiore a 25 chilogrammi. |
||
2. In ogni caso i vini italiani non potranno essere sottoposti a dazi diversi o piů elevati di quelli che saranno applicabili ai vini analoghi piů favoriti di qualsiasi altra provenienza. |
||
3. Tutti i vini originari e in provenienza dall'Italia, aventi diritto alle concessioni tariffarie stabilite in via convenzionale, dovranno essere accompagnati da un certificato d'origine, rilasciato dalle autorità italiane, la cui lista sarà fissata di comune accordo. |
||
4. Le autorità cecoslovacche riconosceranno i certificati di analisi, rilasciati in buona e debita forma da parte degli istituti ufficiali italiani, a ciò autorizzati d'accordo fra i due Governi, in base all'analisi da essi effettuata. Tutte queste disposizioni non tolgono alle autorità cecoslovacche il diritto di verificare l'analisi lei vini importati. |
||
112 |
Acque minerali, naturali o artificiali |
10,50 |