Lista D.

Prodotti la cui importazione dalla Cecoslovacchia in Italia è ammessa, in deroga al divieto, senza limiti di quantità.

Tappeti di lana: di ciniglia.

Mobili, cornici e mercerie di legno.

Lavori di vetro arrotati, incisi, dorati e argentati.

Capelli lavorati.

Mercerie, e balocchi, esclusi quelli di legno.

Fiori finti.

 

Lista E.

Prodotti la cui importazione della Cecoslovacchia in Italia è autorizzata nel limite di contingenti.

Liquori

Quintali

500

Profumerie

"

100

Saponi profumati

"

200

Lavori di carta e di cartone

"

500

Vetture automobili

Pezzi

100

Piume da ornamento, greggie e lavorate

Quintali

15

Lavori di madreperla, tartaruga, corna e unghie

"

600

Esplodenti

"

800

Articoli di granata, anche combinati con oro e argento

Lire

1,000.000

Pizzi, tulli e tessuti ricamati di lino, di cotone, di lana e di seta

Quintali

200

Tappeti di lana, esclusi quelli di ciniglia

"

1.500

Pianoforti

Pezzi

350

Balocchi di legno

Quintali

500



 

Lista F.

Tasse di manipolazione applicabili

ai prodotti importati dall'Italia in Cecoslovacchia.

       

Quota ad valorem della tassa

ex

8

 

Zafferano

2%

ex

10

 

Uva passa

5%

ex

14

 

Datteri e banane

2%

 

35

a)

Uva fresca, (da tavola)

2%

ex

37

a)

Frutta fresche, fine, da tavola, non compresse nella lista A

2%

 

37

b) c)

Frutta fresche alla rinfusa, in sacchi e in altri imballaggi

1/2%

 

40

 

Tartufi

2%

 

41

 

Cipolle e agli

1/2%

ex

43

a)

Patate

esenti

 

43

b)

Altri ortaggi e legumi freschi

1/2%

ex

52

 

Semenze non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole

1/2%

 

54

a)

Fiori freschi, recisi

2%

 

55

 

Fogliame, erbe, rami da ornamento (senza fiori e frutta d'ornamento), recisi, sciolti o legati in mazzo, anche su filo metallico: freschi e secchi

2%

 

76

 

Conchiglie e crostacei di mare, freschi, anche cotti, ma non sgusciati

2%

ex

86

 

Vesciche, budella: fresche, salate o secche

1/2%

ex

108

a)

Distillati di vino

2%

 

108

b)

Liquori, essenze di punch ed altri liquidi spiritosi con aggiunta di zucchero e di altre sostanze

2%

 

108

d)

Distillati di frutti (maraschino sprint) escludo l'alcool

1%

ex

109

a)

Vini in fusti e damigiane

1/2%

ex

109

b)

Vini in bottiglie

2%

 

110

 

Vini spumanti

2%

 

112

 

Acque minerali

1/2%

ex

118

 

Salami delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze; salamini; mortadelle; zampina e cotechini

1/2%

 

119

 

Formaggi

1%

 

128

 

Pesci, carni e crostacei in conserva

2%

 

129

 

Legumi in conserva

2%

ex

130

 

Conserve die frutta

2%

ex

131

 

Commestibili d'ogni specie, in recipienti ermeticamente chiusi, in scatole, bottiglie e simili, esclusi la conserva di pomodoro e i pesci conservati

1%

ex

132

 

Capperi

1/2%

 

154

 

Acque odorose senza alcool

1%

ex

155

 

Oli eterei eccettuati quelli di agrumi

2%

ex

216

 

Tessuti di filati di canapa

1/2%

 

244

b)

Seta artificiale anche ritorta, tinta... 1/% 246... Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche misti ad altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto

1/2%

 

247

 

Tessuti ricamati di seta

2%

 

248

 

Tulli, garze, pizzi, ecc., di seta

2%

 

250

 

Tessuti di seta

1/2%

 

252

 

Tessuti a maglia e lavori a maglia, di seta

2%

 

255

 

Tessuti di mezza seta, ricamati ecc.

2%

 

256

 

Tessuti di mezza seta, non nominati

1/2%

 

258

 

Tessuti a maglia e lavori a maglia, di mezza seta

2%

ex

299

 

Cartoline illustrate

1/2%

 

308

 

Piastre di gomma elastica, non vulcanizzate, tagliate, tinte, cilindrate

1/2%

 

309

 

Lavori di piaste di gomma elastica, non specialmente nominati, vulcanizzati o non, anche in unione con materie ordinarie o fini

1/2%

 

310

 

Balocchi di gomma elastica

2%

ex

311

 

Tacchi e suole di gomma elastica

1%

 

312

 

Lavori di gomma tenera, non nominati, anche combinati con materie comuni e fini

1%

 

314

 

Lavori di gomma dura (ebanite) non nominati

1/2%

 

315

 

Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati e di gomena, elastica

1/2%

 

316

 

Tessuti, lavori a maglia, e passamani elastici

1/2%

 

317

 

Vestiti ed altri oggetti confezionati con tessuti delle voci 315 e 316

1/2%

 

320

e)

Pneumatici

1%

ex

320

 

Articoli tecnici di gomma elastica, altri

1/2%

ex

323

 

Tappeti e rivestimenti di linoleum

1/2%

 

335

 

Pelli da guanti

1/2%

ex

340

 

Sandali e calzature da bambini e da ragazzi

1/2%

ex

354

a), b)

Manichei di frusta

1/2%

 

355

 

Balocchi di legno

2%

ex

361

c)

Pellicole cinematografiche impressionate

1/2%

 

368

- 369

Massa di vetro, massa di smalto e d'invetriatura, vetro macinato, verghiate, piastrine e tubetti di vetro

1/2%

ex

370

b)

Fiale vuote per iniezioni ipodermiche, di vetro ordinario

1/2%

ex

372

a)

Fiale vuote per iniezioni ipardermiche, di vetro fine

1/2%

 

394

b) 2

Lastre di marmo, di alabastro e di serpentino, levigate o pulite

1/2%

 

396

 

Lavori non nominati di alabastro, di marmo di serpentino

2%

 

408

 

Lavori di pietra, fini

2%

ex

425

 

Ceramiche artistiche italiane

2%

ex

538

 

Macchine da pastificio

1/2%

     

Ascensori completi

1/2%

 

539

 

Macchine dinamo, elettromotori, trasformatori, ventila tori, ecc.

1/2%

 

544

 

Cavi e conduttori di elettricità, isolati

1/2%

 

550

 

Velocipedi e motociclette complete

1/2%

 

553

 

Automobili

1/2%

 

554

 

Maturi da automobile e da aeroplano

1/%

     

Motori per motocicli

1/2%

ex

613

 

Amido di risa e farina d'amido

1/2%

ex

618

 

Lucido di amido

1/2%

 

632

 

Essenze aromatiche alcoliche

1%

 

633

 

Profumerie, ecc.

2%

 

637

 

Saponi

1/2%

 

638

 

Candele e torcia di cera, cerini

1/2%



 

Protocollo finale.

Al momento di procedere alla sottoscrizione della Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921, conchiusa in data di oggi fra la Cecoslovacchia e Italia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatte le seguenti riserve e dichiarazioni, che dovranno formare parte integrante della stessa Convenzione:

I. In quanto si riferisce alla tariffa A.

(Dazi allentata in Cecoslovacchia.)

1.

Resta riservata alla Cecoslovacchia la facoltà di modificare i dazi per l'importazione dei seguenti prodotti; ma, nel caso che fosse fatto uso di tale facoltà, i nuovi dazi, per gli stessi prodotti di origine e di provenienza dall'Italia, non potranno superare i limiti rispettivamente indicati qui sotto:

       

Corone per quintale

 

34

 

Riso:

 
     

con lolla e tritumi di riso

5.40

     

senza lolla

21.60

ex

37

 

Frutta non specialmente nominate, fresche:

 
   

b)

altre, non imballate o in sacchi:

 
     

1. mele, pere e cotogne, alla rinfusa

6.--

     

2. mele, pere e cotogne, in sacchi

12.--

     

3. prugne e altre frutta non nominate ai numeri 1 e 2

18.--

   

c)

altre frutta in altro imballaggio

30.--

 

41

 

Cipolle e agli

24.--

 

82

b)

Spugne, altre

350.--

ex

244

 

Seta artificiale, anche ritorta:

 
   

a)

greggia, bianca, non tinta:

per Kg.

     

semplice

10.50

     

alloggiata o torta

14.--



 

2.

Ad nn. 104 e 106. - In vista delle disposizioni in vigore in Cecoslovacchia per lo sdoganamento degli oli d'oliva e d'arachide allo scopo di constatarne la purezza, é convenuto che saranno riconosciuti dalle dogane cecoslovacche i certificati d'analisi rilasciati dagli Istituti scientifici del Regno d'Italia, che saranno a ciò autorizzati secondo gli accordi da prendere fra i Governi delle due Alte Parti contraenti.

3.

Ad n. 108. - I distillati di vino di cui al n. 108 a), per essere ammessi al dazio convenzionale per essi stabilito, dovranno essere accompagnati da un certificato, rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato che si tratta di prodotti provenienti dalla distillazione del vino.

4.

Ad n. 383. - Gli articoli conosciuti sotto la, denominazione di conterie di Venezia rientrano sotto il n. 383 e sono ammessi al dato convenzionale di 40 corone anche se sono infilati per facilitarne l'imballaggio e il trasporto.

5.

Ad n. 393. - Per lastre di ardesia uguagliate, considerate sotto il n. 393 b), s'intendono soltanto le ardesse che sono state rese piane uguagliandone lo spessore, senza aver subito tuttavia operazioni che ne abbiano resa liscia a superficie e cioè che presentano ancora la superficie ruvida per effetto di lievi cavità, protuberanze o altre asperità.

6.

Ad n. 613. - Per essere ammesso al trattamento convenzionale stabilito sotto il n. 613. Inamido dovrà essere accompagnato da uri certificato rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato chicchi tratta di amido di riso.

II. In quanto si riferisce alla tariffa B.

(Dazi allentata in Italia.)

1.

Ad n. 581. - Nel caso in cui Italia modificasse i dazi sulle lastre di vetro tirate a macchina, di spesso e superiore a 3 millimetri, attualmente classificate sotto il n. 581 c) 3, i nuovi dazi per le lastre di tale specie, di orine e provenienza dalla Cecoslovacchia, non potranno superare quelli stabiliti dalla Tariffa B annessa alla presente Convenzione, per le lastre considerate sotto il n. 581 c) 4.

2.

Nel caso in cui Italia ripristinasse il dazio d'importazione sui prosciutti, non sarà applicato a questi prodotti, di origine e provenienza dilla Cecoslovacchia, un dazio superiore a quello stabilito sotto il n. 20 b) 1, dalla tariffa doganale italiana approvata col Regio decreto 9 giugno 1921, n. 806.

3.

Ad ex n. 658. - Nello sdoganamento degli oli essenziali enumerati sotto il n. ex 658 saranno riconosciuti dalla dogana italiana i certificati di analisi rilasciati dalle autorità cecoslovacche a ciò debitamente autorizzate, dai quali risulti accertato che si tratta di oli essenziali delle qualità specificate sotto il predetto numero della tariffa.

4.

Ad n. 757. - L'Italia si riserva, in ogni caso, la facoltà di fare cessare il regime convenzionale dell'Antrachinone allo scadere di due anni dalla data della presente Convenzione.

5.

Le seguenti disposizioni saranno osservate, per quanto riguarda le tare, all'importazione dalla Cecoslovacchia delle merci sotto indicate:

a) Sulle lastre di vetro o di cristallo e sui lavori di vetro, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, l'aumento a titolo di tara, stabilito dal' art. 5 delle disposizioni sulle tare, sarà applicato nella misura ridotto di 12 per cento.

b) L'aumento a titolo di tara, stabilito dal predetto art. 5 delle disposizioni sulle tare, noli si applica alle stoviglie e al vasellame di terra cotta e di maiolica, né alle terraglie e alle porcellane provenienti dalla Cecoslovacchia.

c) E fatta eccezione a quanto prescrive l art. 11 delle predette disposizioni sulle tare per i recipienti di lamiera di ferro contenenti carboraffina, i quali, quando sono chiusi mediante saldatura, per modo che si renda necessario di guastarli per estrarne il contenuto, sono ammessi allo stesso trattamento della merce che contengono.

Il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatterello scambio delle ratificazioni della Convenzione alla quale si riferisce, é stato steso in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il primo marzo millenovecentoventiquattro.

(L. S.) J. Dvořáček m. p.

(L. S.) Dr. F. Peroutka m. p.

(L. S.) Benito Mussolini m. p.


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