Art. 5.

 

Il Regno d'Italia ammetterà ell'esporta­zione verso la Repubblica Cecoslovacca, in de­roga a qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, le merci inscritte nella tabella F annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quan­tità per esse rispettivamente indicate.

 

Art. 6.

 

I contingenti annui delle liste allegate alla presente Convenzione saranno ripartiti in quarti e per trimestri, con l'intesa che se l'importazione di un trimestre risulti inferiore al quarto dei contingenti annui, la differenza sarà aggiunta ai contingenti del trimestre seguente.

Parimenti, per i contingenti fissati per pe­riodi inferiori a un anno, se l'importazione di un periodo risulta inferiore a quella stabilita, la differenza sarà aggiunta al contingente del periodo successivo senza, però, che questo possa superare il contingente di due soli pe­riodi.

 

Art. 7.

 

Le merci vendute dalla Cecoslovacchia all'Italia potranno essere pagate in corone, eccettuati lo zucchero, il carbone e il malto, per i quali il Governo cecoslovacco si riserva la facoltà di esigere che il pagamento sia fatto in altra valuta.

Le merci vendute dall'Italia alla Cecoslo­vacchia saranno pagate in lire italiane, eccet­tuate la seta greggia e la canapa, per le quali il Governo italiano si riserva la facoltà di esi­gere che il pagamento sia fatto in altra va­luta.

Se per le merci vendute dalla Cecoslo­vacchia all'Italia fosse convenuto fra gli in­teressati il pagamento in lire italiane, questa valuta sarà lasciata a libera disposizione del venditore.

 

Art. 8.

 

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle merci inviate per pacco postale.

 

Art. 9.

 

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non ridurre gli effetti utili delle disposizioni che precedono mediante l'imposizione di divieti, di provvedimenti e formalità doganali, finan­ziarie o amministrative, contrarie alla lettera e allo spirito della presente convenzione.

 

In ogni caso, nuove disposizioni o nuovi provvedimenti non avranno l'efficacia di an­nullare i permessi d'importazione e di espor­tazione già rilasciati e che non fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volontà degli interessati, a meno che superiori interessi non impongano diversamente. In questo caso l'altra Alta Parte contraente dovrà essere preavvisata per stabilire di buon accordo i rimedi e le nuove disposizioni o i nuovi provvedimenti non saranno applicati alle merci già consegnate per la spedizione alla stazione o al porto di partenza il giorno della loro entrata in vigore.

 

Art. 10.

 

In tutti i casi nei quali l'una o l'altra Alta Parte contraente fa dipendere l'importazione o l'esportazione di determinate merci da pre­scrizioni di prezzi minimi controllati dallo Sta­to o da organi e corporazioni appositamente instituiti, resta convenuto che tale condizione non è richiesta per permessi rilasciati in precedenza.

 

Parimenti le variazioni dei detti prezzi non si applicano alle merci per le quali il permesso di esportazione sia stato già rilasciato o ri­chiesto se, all'epoca della richiesta, i prezzi minimi in vigore sono stati osservati.

In ogni caso le nuove prescrizioni tro­veranno applicazione nelle misura più favore­vole adottata di fronte a ciascun altro Stato o ai cittadini di ciascun altro Stato, salvo per i prodotti che il Governo cecoslovacco è te­nuto a fornire a Stati limitrofi.

Per i contratti che sono stati conclusi du­rante il 1920 il Governo cecoslovacco promette di esaminare con benevolenza le domande al fine di accordare i permessi di esportazione, alle condizioni stipulate in detti contratti, nella proporzione in cui il pagamento fu effet­tuato o per la totalità della merce consegnata, anche se i permessi non vennero rilasciati.

Resta inteso che i prezzi minimi di esporta­zione dalla Cecoslovacchia attualmente in vi­gore per il legno e il caolino saranno mantenuti per un periodo di sei mesi e per i contin­genti fissati nella annessa Tabella E.

Dopo sei mesi la Cecoslovacchia potrà, di comune accordo con l'Italia, sottoporre a re­visione questi prezzi se la deviazione del corso del cambio o il cambiamento nella situazione del mercato mondiale, potranno giustificare tale revisione.

 

Art. 11.

 

La rinnovazione e il prolungamento dei per­messi d'importazione e d'esportazione non potranno di regola essere rifiutati se la man­cata utilizzazione non è imputabile a colpa del titolare, e avverranno secondo le prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei permessi me­desimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi.

Le eventuali nuove tasse sui permessi di esportazione o d'importazione o gli aumenti delle medesime non si applicheranno ai per­messi d'importazione e di esportazione già rilasciati o prorogati.

Le nuove prescrizioni emanate da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione più favorita.

Art. 12.

 

Di ogni agevolezza accordata in materia di importazione e di esportazione dalla pre­sente Convenzione, godranno, in Cecoslovac­chia, anche le ditte italiane stabilite su territorio cecoslovacco in conformità alle leggi in vigore e che vi paghino imposte, e, in Italia, anche le ditte cecoslovacche, alle stesse condi­zioni.

 

Art. 13.

 

Le Alte Parti contraenti si obbligano di portare a conoscenza, l'una dell'altra, al prin­cipio di ogni trimestre, la lista dei permessi accordati, a scarico dei contingenti fissati con la presente convenzione, per il trimestre precedente.

La lista deve indicare la data del rilascio dei permessi e il nome dei titolari di essi.

 

Art. 14.

 

Le merci importate o esportate in base alle disposizioni della presente Convenzione do­vranno essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalla Camera di com­mercio competente.

 

Art. 15.

 

Per i provvedimenti da adottare in relazione alle presenti difficoltà delle comunicazioni ferroviarie fra i due Stati, sono concordate fra le due Alte Parti contraenti le disposizioni e dichiarazioni contenute nell'Allegato G alla presente Convenzione.

 

Art. 16.

 

La presente Convenzione entrerà in vigore il 15 aprile 1921 e avrà la durata di un anno dalla stessa data.

Se non sarà denunciata un mese prima della scadenza, s'intenderà rinnovata per un altro anno.

 

Art. 17.

 

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà considerata approvata e san­cita dai Governi delle due Alte Parti contra­enti senza bisogno di ratificazione.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipoten­ziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

 

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

 

(L. S.) Luciolli.

(L. S.) Di Nola.

(L. S.) Fierlinger.

(L. S.) Fafl.

 

 


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