Il Regno d'Italia
ammetterà ell'esportazione verso la Repubblica Cecoslovacca, in deroga
a qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata,
le merci inscritte nella tabella F annessa alla presente convenzione, fino alla
concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
I contingenti annui
delle liste allegate alla presente Convenzione saranno ripartiti in quarti e
per trimestri, con l'intesa che se l'importazione di un trimestre risulti
inferiore al quarto dei contingenti annui, la differenza sarà aggiunta
ai contingenti del trimestre seguente.
Parimenti, per i
contingenti fissati per periodi inferiori a un anno, se l'importazione di un
periodo risulta inferiore a quella stabilita, la differenza sarà
aggiunta al contingente del periodo successivo senza, però, che questo
possa superare il contingente di due soli periodi.
Le merci vendute dalla
Cecoslovacchia all'Italia potranno essere pagate in corone, eccettuati lo
zucchero, il carbone e il malto, per i quali il Governo cecoslovacco si riserva
la facoltà di esigere che il pagamento sia fatto in altra valuta.
Le merci vendute
dall'Italia alla Cecoslovacchia saranno pagate in lire italiane, eccettuate
la seta greggia e la canapa, per le quali il Governo italiano si riserva la facoltà
di esigere che il pagamento sia fatto in altra valuta.
Se per le merci vendute
dalla Cecoslovacchia all'Italia fosse convenuto fra gli interessati il
pagamento in lire italiane, questa valuta sarà lasciata a libera
disposizione del venditore.
Le disposizioni dei
precedenti articoli sono applicabili anche alle merci inviate per pacco
postale.
Le due Alte Parti
contraenti s'impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non
ridurre gli effetti utili delle disposizioni che precedono mediante
l'imposizione di divieti, di provvedimenti e formalità doganali, finanziarie
o amministrative, contrarie alla lettera e allo spirito della presente
convenzione.
In ogni caso, nuove
disposizioni o nuovi provvedimenti non avranno l'efficacia di annullare i
permessi d'importazione e di esportazione già rilasciati e che non
fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volontà
degli interessati, a meno che superiori interessi non impongano diversamente. In
questo caso l'altra Alta Parte contraente dovrà essere preavvisata per
stabilire di buon accordo i rimedi e le nuove disposizioni o i nuovi
provvedimenti non saranno applicati alle merci già consegnate per la
spedizione alla stazione o al porto di partenza il giorno della loro entrata in
vigore.
In tutti i casi nei
quali l'una o l'altra Alta Parte contraente fa dipendere l'importazione o
l'esportazione di determinate merci da prescrizioni di prezzi minimi
controllati dallo Stato o da organi e corporazioni appositamente instituiti,
resta convenuto che tale condizione non è richiesta per permessi
rilasciati in precedenza.
Parimenti le variazioni
dei detti prezzi non si applicano alle merci per le quali il permesso di
esportazione sia stato già rilasciato o richiesto se, all'epoca della
richiesta, i prezzi minimi in vigore sono stati osservati.
In ogni caso le nuove
prescrizioni troveranno applicazione nelle misura più favorevole
adottata di fronte a ciascun altro Stato o ai cittadini di ciascun altro Stato,
salvo per i prodotti che il Governo cecoslovacco è tenuto a fornire a
Stati limitrofi.
Per i contratti che sono
stati conclusi durante il 1920 il Governo cecoslovacco promette di esaminare
con benevolenza le domande al fine di accordare i permessi di esportazione,
alle condizioni stipulate in detti contratti, nella proporzione in cui il
pagamento fu effettuato o per la totalità della merce consegnata, anche
se i permessi non vennero rilasciati.
Resta inteso che i
prezzi minimi di esportazione dalla Cecoslovacchia attualmente in vigore per
il legno e il caolino saranno mantenuti per un periodo di sei mesi e per i
contingenti fissati nella annessa Tabella E.
Dopo sei mesi la
Cecoslovacchia potrà, di comune accordo con l'Italia, sottoporre a revisione
questi prezzi se la deviazione del corso del cambio o il cambiamento nella
situazione del mercato mondiale, potranno giustificare tale revisione.
La rinnovazione e il
prolungamento dei permessi d'importazione e d'esportazione non potranno di regola
essere rifiutati se la mancata utilizzazione non è imputabile a colpa
del titolare, e avverranno secondo le prescrizioni vigenti il giorno del
rilascio dei permessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della
scadenza dei permessi.
Le eventuali nuove tasse
sui permessi di esportazione o d'importazione o gli aumenti delle medesime non
si applicheranno ai permessi d'importazione e di esportazione già
rilasciati o prorogati.
Le nuove prescrizioni
emanate da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione
per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione più
favorita.
Di ogni agevolezza
accordata in materia di importazione e di esportazione dalla presente
Convenzione, godranno, in Cecoslovacchia, anche le ditte italiane stabilite su
territorio cecoslovacco in conformità alle leggi in vigore e che vi
paghino imposte, e, in Italia, anche le ditte cecoslovacche, alle stesse condizioni.
Le Alte Parti contraenti
si obbligano di portare a conoscenza, l'una dell'altra, al principio di ogni
trimestre, la lista dei permessi accordati, a scarico dei contingenti fissati
con la presente convenzione, per il trimestre precedente.
La lista deve indicare
la data del rilascio dei permessi e il nome dei titolari di essi.
Le merci importate o
esportate in base alle disposizioni della presente Convenzione dovranno essere
accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio
competente.
Per i provvedimenti da
adottare in relazione alle presenti difficoltà delle comunicazioni
ferroviarie fra i due Stati, sono concordate fra le due Alte Parti contraenti
le disposizioni e dichiarazioni contenute nell'Allegato G alla presente
Convenzione.
La presente Convenzione
entrerà in vigore il 15 aprile 1921 e avrà la durata di un anno
dalla stessa data.
Se non sarà
denunciata un mese prima della scadenza, s'intenderà rinnovata per un
altro anno.
La presente Convenzione,
redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca,
sarà considerata approvata e sancita dai Governi delle due Alte Parti
contraenti senza bisogno di ratificazione.
In caso di divergenza
farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i
Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno
apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)