I.

 

I governi delle due Alte Parti contraenti convengono su quanto segue per la definizione del dobito contratto dal Governo cecoslovacco verso l'Italia e risultante al 31 dicembre 1920:

 

a) dalle spese per le forniture di materiale da guerra effettivamente consegnato alle truppe cecoslovacche (Convenzione sotto­scritta il 21 aprile 1918 tra il Governo italiano e il Consiglio nazionale dei Paesi Cechi e Slo­vacchi), per l'approvvigionamento in viveri, uniformi e equipaggiamenti, per il pagamento di stipendi; come pure dalle spese per la formazione delle truppe regolari incorporate nell esercito italiano e che hanno preso parte alle operazioni contro gli Imperi centrali e per la formazione di battaglioni cecoslovacchi dopo l'armistizio;

 

b) dall'equivalente dei viveri ceduti dal Governo italiano al Ministero dell'approvvi­gionamento cecoslovacco in seguito all'accordo sottoscritto a Roma il 1° maggio 1919.

II.

 

L'ammontare del debito sarà fissato in lire italiane, anche provvisoriamente, da una Com­missione mista, costituita di comune ac­cordo, che dovrà aver ultimato i suoi lavori al più tardi il 30 giugno 1921. I due Governi metteranno a disposizione della Commissione tutti i documenti e tutte le prove necessari.

 

Nel termine di quattro mesi a partire dal 30 giugno 1921 i due Governi si metteranno d'accordo sul termine del rimborso del debito e sulle sue formalit à.

III.

 

Il pagamento del debito potrà essere fatto sia a contanti sia con cessioni, da parte del Governo cecoslovacco, di merci secondo gli accordi speciali che potranno intervenire al riguardo.

 

Il Governo cecoslovacco potrà anche, su do­manda del Tesoro italiano, mettere a disposi­zione di questo, per pagamenti da effettuare in Cecoslovacchia, fondi in corone ceco­slovacche al cambio di Zurigo alla data della girata.

 

IV.

 

A malleveria del totale del debito stabilito, il Governo cecoslovacco consegnerà al Tesoro italiano dei buoni del tesoro non negoziabili, a scadenza annuale regolare. La prima scadenza dovrà avvenire il 31 dicembre 1922. Questi buoni del Tesoro produrranno interessi che in nessum caso potranno essere superiori a quelli che il Governo italiano paga sui propri buoni del Tesoro ordinari a scadenza annuale.

 

Gli interessi sul debito totale stabilito co­minceranno a decorrere dal 1° gennaio 1922 e saranno pagati su ogni buono del Tesoro alla sua scadenza.

 

I buoni sui quali sarà stato effettuato un versamento saranno restitutti al Governo ce­coslovacco.

Il Governo cecoslovacco si riserva anche il diritto di saldare i buoni e gli interessi prima della loro scadenza.

 

V.

 

A partire dal 1° gennaio 1922 il Governo italiano aprirà al Governo cecoslovacco un conto corrente contenente tutti i debiti e tutti i crediti derivanti dall'esecuzione delle dis­posizioni del presente protocollo.

 

Il presente protocollo, redatto in due esem­plari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

 

Frattanto i due Governi daranno esecu­zione alle disposizioni del presente accordo che non richiedono l'approvazione dei rispetti­vi Parlamenti.­

 

In caso di divergenza farà fede íl testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipoten­ziari.

 

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

 

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

 

(L. S.) Luciolli.

(L. S.) Conti Rossini.

(L. S.) Fierlinger.

(L. S.) Fafl.

 

Convenzione commerciale

fra il Regno d'Italia e la Repubblica Ceco­-slovacca.

 

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, ritenuto che le attuali condizioni anormali dei traffici inter­nazionali obbligano ancora i Governi dei rispettivi Stati a valersi della facoltà loro riservata dall'articolo 10 del trattato di com­mercio e navigazione da essi oggi conchiuso e nel desiderio di agevolare pure in queste anormali condizioni lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i loro Stati assicurando ai rispettivi traffici una maggiore libertà, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione com­merciale e hanno nominato, a questo effetto, loro Plenipotenziari:

 

Sua Maestà il re d'Italia i Signori:

 

Lodovico Luciolli,

Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette;

 

Angelo di Nola,

Direttore Generale del Commercio;

 

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca i Signori:

 

Zdeněk Fierlinger,

Direttore Generale della Sezione economica del Mi­nistero degli Affari Esteri;

 

Zdeněk Fafl,

Direttore della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero;

 

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni po­teri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

 

Art. 1.

 

La Repubblica Cecoslovacca s'impegna ad autorizzare l'importazione dall'Italia, in de­roga a qualsiasi contraria disposizione attual­mente in vigore o che fosse in seguito adotta­ta, delle merci inscritte nella tabella A annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettiva­mente indicate.

 

La Repubblica Cecoslovacca s'impegna altresì a concedere il permesso d'importazione nel proprio territorio delle merci in transito dal porto di Trieste indicate nella tabella B annessa alla presente concenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

 

Art. 2.

 

Il Regno d'Italia s'impegna ad autorizzare l'importazione dalla Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, delle merci inscritte nella tabella C annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettiva­mente indicate.

 

Art. 3.

 

La Repubblica Cecoslovacca garantisce la libera importazione delle merci indicate nella tabella D annessa alla presente convenzione.

 

Art. 4.

 

La Repubblica Cecoslovacca ammetterà all'esportazione verso l'Italia, in deroga a qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, le merci iscritte nella tabella E annessa alla presente conven­zione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

 

 


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