I governi delle due Alte
Parti contraenti convengono su quanto segue per la definizione del dobito
contratto dal Governo cecoslovacco verso l'Italia e risultante al 31 dicembre
1920:
a) dalle spese per le
forniture di materiale da guerra effettivamente consegnato alle truppe
cecoslovacche (Convenzione sottoscritta il 21 aprile 1918 tra il Governo
italiano e il Consiglio nazionale dei Paesi Cechi e Slovacchi), per
l'approvvigionamento in viveri, uniformi e equipaggiamenti, per il pagamento di
stipendi; come pure dalle spese per la formazione delle truppe regolari
incorporate nell esercito italiano e che hanno preso parte alle operazioni
contro gli Imperi centrali e per la formazione di battaglioni cecoslovacchi
dopo l'armistizio;
b) dall'equivalente dei
viveri ceduti dal Governo italiano al Ministero dell'approvvigionamento
cecoslovacco in seguito all'accordo sottoscritto a Roma il 1° maggio 1919.
L'ammontare del debito
sarà fissato in lire italiane, anche provvisoriamente, da una Commissione
mista, costituita di comune accordo, che dovrà aver ultimato i suoi
lavori al più tardi il 30 giugno 1921. I due Governi metteranno a
disposizione della Commissione tutti i documenti e tutte le prove necessari.
Nel termine di quattro mesi
a partire dal 30 giugno 1921 i due Governi si metteranno d'accordo sul termine
del rimborso del debito e sulle sue formalit à.
Il pagamento del debito
potrà essere fatto sia a contanti sia con cessioni, da parte del Governo
cecoslovacco, di merci secondo gli accordi speciali che potranno intervenire al
riguardo.
Il Governo cecoslovacco
potrà anche, su domanda del Tesoro italiano, mettere a disposizione di
questo, per pagamenti da effettuare in Cecoslovacchia, fondi in corone cecoslovacche
al cambio di Zurigo alla data della girata.
A malleveria del totale del debito stabilito, il Governo cecoslovacco consegnerà al Tesoro italiano dei buoni del tesoro non negoziabili, a scadenza annuale regolare. La prima scadenza dovrà avvenire il 31 dicembre 1922. Questi buoni del Tesoro produrranno interessi che in nessum caso potranno essere superiori a quelli che il Governo italiano paga sui propri buoni del Tesoro ordinari a scadenza annuale.
Gli interessi sul debito totale
stabilito cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1922 e saranno pagati su
ogni buono del Tesoro alla sua scadenza.
I buoni sui quali sarà
stato effettuato un versamento saranno restitutti al Governo cecoslovacco.
Il Governo cecoslovacco si
riserva anche il diritto di saldare i buoni e gli interessi prima della loro
scadenza.
V.
A partire dal 1° gennaio 1922 il
Governo italiano aprirà al Governo cecoslovacco un conto corrente
contenente tutti i debiti e tutti i crediti derivanti dall'esecuzione delle disposizioni
del presente protocollo.
Il presente protocollo, redatto
in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà
ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto
possibile.
Frattanto i due Governi daranno
esecuzione alle disposizioni del presente accordo che non richiedono
l'approvazione dei rispettivi Parlamenti.
In caso di divergenza
farà fede íl testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i
Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente protocollo e vi hanno
apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
Convenzione
commerciale
Sua Maestà il Re
d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, ritenuto che le attuali
condizioni anormali dei traffici internazionali obbligano ancora i Governi dei
rispettivi Stati a valersi della facoltà loro riservata dall'articolo 10
del trattato di commercio e navigazione da essi oggi conchiuso e nel desiderio
di agevolare pure in queste anormali condizioni lo sviluppo delle relazioni
commerciali fra i loro Stati assicurando ai rispettivi traffici una maggiore
libertà, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione commerciale e
hanno nominato, a questo effetto, loro Plenipotenziari:
Sua
Maestà il re d'Italia i Signori:
i quali, dopo aver
scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono
accordati sugli articoli seguenti:
La Repubblica Cecoslovacca s'impegna ad autorizzare l'importazione dall'Italia, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, delle merci inscritte nella tabella A annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
La Repubblica Cecoslovacca
s'impegna altresì a concedere il permesso d'importazione nel proprio
territorio delle merci in transito dal porto di Trieste indicate nella tabella
B annessa alla presente concenzione, fino alla concorrenza delle
quantità per esse rispettivamente indicate.
Il Regno d'Italia s'impegna ad
autorizzare l'importazione dalla Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi
contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata,
delle merci inscritte nella tabella C annessa alla presente convenzione, fino
alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.
La Repubblica
Cecoslovacca garantisce la libera importazione delle merci indicate nella
tabella D annessa alla presente convenzione.
La Repubblica
Cecoslovacca ammetterà all'esportazione verso l'Italia, in deroga a
qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata,
le merci iscritte nella tabella E annessa alla presente convenzione, fino alla
concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.