Codice V. - Visibilità (V) al suolo e nebbia.
Codice VI. - Umidità relativa.-H.
Codice VII. - Stato del mare. - S.
Codice VIII (a) e (b). - Condizioni di tempo per la navigazioni aerea. Codice VIII (a). - Velivoli.
Codice VIII (b). - Dirigibili.
Codice IX. - Andamento della curva barometrica. - .
Codice X. - Direzione del vento. La direzione del vento è indicata di 5° in 5° a mezzo dei numeri interi da 1 a 72. I numeri corrispondenti ai punti cardinali dell'antica scala telegrafica sono i seguenti:
Per esprimere in questa scala una direzione calcolata in gradi, bisogna dividere il numero dei gradi per 5 (o moltiplicare per 2 e dividere per 10) e prendere il numero intiero più prossimo al risultato. Esempio: 17° = 03; 53° = 11; 257° = 51; 313° = 63. ALLGATO H. DOGANE. DISPOSIZIONI GENERALI. 1. Qualsiasi aeromobile diretto all'estero deve partire soltanto dagli aeroporti che sono appositamente indicati dall'amministrazione doganale di ogni Stato contraente e denominati "aeroporti doganali". Gli aeromobili che provengono dall'estero dovranno atterrare soltanto in tali aeroporti. 2. Ogni aeromobile che passa da uno Stato ad un'altro è obbligato a traversare il confine fra determinati punti stabiliti dagli Stati contraenti. Tali punti sono indicati sulle carte aeronautiche. 3. Tutte le informazioni sugli aeroporti doganali di uno Stato, comprese le modificazioni che potrebbero essere portate alla loro lista e le modificazioni corrispondenti delle carte aeronautiche, la data colla quale tali modificazioni entreranno in vigore, e tutte le altre informazioni relative a quegli aeroporti internazionali che potranno essere impiantati in seguito saranno comunicate dallo Stato interessato alla Commissione internazionale di navigazione aerea che le notificherà a tutti gli Stati contraenti. Gli Stati contraenti possono prendere accordi per impiantare degli aeroporti internazionali nei quali vi sia un servizio doganale cumulativo per due o più Stati. 4. Quando, in caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente giustificata, un aeromobile traversa il confine in un punto diverso da quelli previsti, dovrà atterrare nell'aeroporto doganale più vicino situato sulla sua rotta. Se è obbligato ad atterrare prima di arrivare a tale aeroporto dovrà informarne la più vicina stazione di dogana o di polizia. Potrà ripartire solamente coll'autorizzazione di tali autorità, che, dopo la verifica, firmeranno il libro di bordo e il manifesto previsti nel paragrafo 9, e indicheranno al pilota l'aeroporto doganale nel quale esso è tenuto a compiere le formalità della visita doganale. 5. Prima della partenza, o subito dopo l'arrivo, secondo che si rechino in paese estero o ne ritornino, i piloti mostreranno i loro libri di bordo alle autorità dell'aeroporto e se è necessario, il manifesto delle merci e delle provviste che transportano a bordo. 6. Il manifesto deve essere tenuto in conformità del modello no 1, allegato. La merce sarà oggetto di dichiarazioni particolareggiate in conformità del modello no 2, allegato, che dev'essere riempito dal mittente. Ogni Stato contraente ha il diritto di prescrivere l'inserzione, o sul manifesto o sulla dichiarazione doganale di quelle indicazioni addizionali che riterrà necessarie. 7. Se un aeromobile trasporta merci, l'agente di dogana, prima della partenza, esaminerà il manifesto e le dichiarazioni, farà le verifiche prescritte, e firmerà il giornale di rotta e il manifesto. Legalizzerà la firma con un bollo e metterà i sigilli di piombo a quelle merci per le quali questa formalità è richiesta. All'arrivo, l'agente di dogana constaterà se il sigillo di piombo è ancora intatto, procederà alle operazioni di sdoganamento della merce, e firmerà il giornale di rotta e il manifesto. Se l'aeromobile non trasporta merci, gli ufficiali di polizia e di dogana firmeranno solamente il giornale di rotta. Il combustibile a bordo andrà esente da diritti di dogana, purchè la sua quantità non oltrepassi quella occorrente per il viaggio come è descritto nei libri di bordo. 8. Come eccezioni al regolamentó generale, certe categorie di aeromobili, e in particolare gli aeromobili postali, gli aeromobili che appartengono alle compagnie di trasporti aerei debitamente costituite e autorizzate, e quelli che appartengono ai membri di società riconosciute di turismo e che non sono adibiti a trasporti pubblici di persone o di merci, possono essere esonerati dall'obbligo di atterrare in un aeroporto doganale e possono avere dall'amministrazione doganale e di polizia dello Stato l'autorizzazione di iniziare e di terminare il viaggio in determinati aeroporti dell'interno, dove saranno compiute le formalità doganali. Questi aeromobili dovranno pero' seguire la rotta aerea normale, e dovranno farsi riconoscere, quando traversano la frontiera, per mezzo di segnali convenuti. REGOLAMENTI APPLICABILI AGLI AEROMOBILI E ALLE MERCI. 9. Gli aeromobili che atterrano in paese estero devono corrispondere, in massima, i diritti doganali, se vene sono. Se gli aeromobili devono essere riesportati, potranno godere il beneficio della bolletta di cauzione, o del deposito dei diritti. Costituendosi fra due o più Stati una Unione delle società turistiche, gli aeromobili di tali Stati potranno godere del regime del >trittico<.
10. Le merci che arrivano per aeromobile saranno considerate come provenienti dal paese nel quale i libri di bordo e il manifesto sono stati firmati dall'agente di dogana. Per quanto riguarda l'origine e i diversi regimi doganali, esse sono sogette a regolamenti analoghi a quelli esistenti per le merci importate per terra o per mare. 11. Per le merci esportate a scarico d'importazione temporanea o di deposito, o soggette a tasse interne, i mittendi dovranno giustificare il loro diritto di spedire la merce all'estero, producendo un certificato della dogana del luogo di destinazione. TRANSITO AEREO. 12. Quando un aeromobile, per arrivare a destinazione, deve traversare in volo uno o più Stati contraenti, salvo il diritto di sovranità di ciascuno di essi, dire casi sono da distinguere: 1. se l'aeromobile non prende nè sbarca passeggeri o merci, sarà tenuto soltanto a seguire la rotta normale e a farsi riconoscere, quando passa sopra i punti designati a tale scopo; 2. in caso diverso, è imposto uno scalo obbligatorio in un aeroporto doganale. La scelta dell'aeroporto è lasciata al pilota, che dovrà inscrivere prima della partenza nel suo libro di bordo il nome del luogo di scalo. Allo scalo, le autorità doganali esamineranno i documenti ed il carico, e prenderanno, se occorre, le disposizioni necessarie per assicurare la riesportazione dell'aeromobile e delle merci o il pagamento dei diritti. |