CONVENZIONE

TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA

SULL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE, STIPULATI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE ITALIANE E CONTRAENTI CECOSLOVACCHI, E TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE CECOSLOVACCHE E CONTRAENTI ITALIANI.

CONVENZIONE

tra

il Regno d'Italia

e

la Repubblica Cecoslovacca

sull'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite, stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani.

IL REGNO D'ITALIA e LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA, mossi dal desiderio di concludere una convenzione, in esecuzione dell'articolo 215 del Trattato di pace di S. Germano e dell'articolo 198 del Trattato di pace del Trianon, hanno nominato loro Plenipotenziari

Sua Maestà il Re d'Italia:

il conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia a Praga,

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Ladislav Autengruber,

Consigliere Ministeriale al Ministero deglti Interni,

i quali, dopo essersi comunicati i relativi pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue

Articolo 1.

Ciascuno dei due Stati contraenti farà in ogni caso alle imprese di assicurazione private, che hanno la loro sede nel territorio dell'altro Stato, lo stesso trattamento che fa alle imprese similari di un terzo Stato qualsiasi.

L'articolo 7, comma 30, primo periodo, della convenzione giuridico-finanziaria del 23 marzo 1921, in quanto concerne le imprese di assicurazione private, viene con il presente trattato modificato nel senso che l'ammissione all'esercizio nella Repubblica cecoslovacca sarà da questa concessa obbligatoriamente alle Società "Assicurazioni Generali" e "Riunione Adriatica di Sicurtà". Le rimanenti disposizioni dello stesso articolo restano invariate.

Articolo 2.

1. Le imprese di assicurazione italiane separeranno dal loro portafoglio delle assicurazioni vita e rendite quei contratti di assicurazione (il cui insieme costituirà "il portafoglio cecoslovacco", e cosé sarà designato in prosieguo) stipulati prima del 26 febbraio 1919, dalle centrali o dalle filiali dovunque situate, i cui contraenti, in data 31 dicembre 1924, erano cittadini cecoslovacchi ed in tal giorno avevano la loro residenza abituale sul territorio della Repubblica cecoslovacca.

Per assicurazioni a termine fisso o per assicurazioni dotali, nelle quali la morte del contraente si sia verificata prima del 31 dicembre 1924, saranno decisive per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco la cittadinanza e la residenza abituale al 31 dicembre 1924 dei beneficiari nominativamente designati nella polizza, o, in difetto di tali beneficiari, la cittadinanza e la residenza abituale della maggioranza dei parenti più prossimi (coniuge e figli) del contraente della polizza.

Quando il contraente sia una persona giuridica saranno decisive la cittadinanza e la residenza abituale di quella persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (assicurato).

2. Qualora prima del 31 dicembre 1924 si sia verificato l'evento previstodal contratto o, su richiesta del contraente della polizza od in seguito a mancato pagamento del premio abbia avuto luogo la trasformazione in un'assicurazione liberata (esente dal pagamento dei premi), con somma ridotta, o sia stato richiesto dal contraente il riscatto; in luogo della data del 31 dicembre 1924 si avrà riguardo al giorno del verificarsi dell'evento suddetto, rispettivamente al giorno della trasformazione o al giorno nel quale sia stata presentata alla Società la proposta di riscatto.

3. Se la trasformazione in una assicurazione liberata con somma ridotta sia seguita prima del 26 febbraio 1919, la inclusione di questa assicurazione nel portafoglio cecoslovacco può essere fatta dipendere dalla richiesta che il contraente della polizza dovrà presentare entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, provando il concorso delle condizioni indicate nel presente articolo e nel seguente.

4. I modi di prova della cittadinanza e della residenza abituale agli effetti dell'esecuzione del presente e del successivo articolo di questa convenzione, saranno determinati dall'autorità cecoslovacca di sorveglianza sulle assicurazioni.

Articolo 3.

1. I contratti di assicurazione nei duali i contraenti (o nel caso dell'articolo 2, numero 1, 2° alinea, le persone ivi indicate o nel caso dell'art. 2, numero 1, 3° alinea gli assicurati) erano in data 31 dicembre 1924 cittadini cecoslovacchi, ma avevano in tale data la loro residenza abituale fuori del territorio della. Repubblica cecoslovacca, saranno inclusi nel portafoglio cecoslovacco, solo nel caso che le assicurazioni siano state libere da pagamento di premi già al 26 febbraio 1919, oppure, se questa premessa non si verifica, nel caso che i premi giunti a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nell'ipotesi di precedente liberazione dal pagamento di premi, i premi giunti per ultimo a scadenza

a) siano stati corrisposti in. corone cecoslovacche, oppure

b) in un'altra valuta, però con riserva relativa alla valuta oppure

c) sia stata pattuita con l'istituto assicuratore la proroga del pagamento del premio

e se, oltre a ciò, i contraenti (o nel caso dell'art. 2, numero 1, 2° alinea le persone ivi designate o nel caso dell'art. 2, numera 1, 3° alinea, gli assicurati) richiedano nei casi b) e c), al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore di questa convenzione, l'attribuzione dei contratti di assicurazione al portafoglio cecoslovacco.

Qualora sia subentrata prima del 26 febbraio 1919 la trasformazione in una assicurazione esente, da premi con somma ridotta, sarà applicao il numero 3 dell'art. 2.

2. Le norme dell'alinea che precede si applicano analogamente alle assicurazioni di rendite, in cui sia già cominciato prima del 31 dicembre 1924 il godimento della rendita, nell'intesa che l'inclusione di queste assicurazioni nel portafoglio cecoslovacco dipende dalla valuta nella quale o dalle riserve sotto le quali siano state riscosse dall'avente diritto le rate di rendita giunte a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nel caso di precedente cessazione del godimento della rendita, le rate di rendita giunte da ultimo a scadenza.

Articolo 4.

Le assicurazioni sulla vita nelle quali la prestazione della compagnia assicuratrice consista nella consegna di obbligazioni del prestito di guerra austriaco o ungherese in un determinato importo nominale, o nelle quali la stipulazione dell'assicurazione sia stata condizionata alla contemporanea sottoscrizione del prestito di guerra presso le Compagnie di Assicurazione (assicurazioni combinate con prestito diguerra) saranno attribuite, se concorrono le altre condizioni di cui ai precedenti art. 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco, in quanto tali assicurazioni fossero ancora in vigore al 31 dicembre 1924.

Qualora al momento della ratifica della presente convenzione non sia stato già diversamente pattuito fra i contraenti e le imprese di assicurazione, queste saranno obbligate di convertire, a richiesta dei contraenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, siffatte assicurazioni in assic razioni che garantiscano ai contraenti il diritto a una somma assicurata da pagarsi in denaro contante e di conteggiare per queste ultime assicurazioni, come premio unico in corone cecoslovacche

a) se le relative assicurazioni combinate con prestito di guerra furono stipulate a premio unico o contro versamento antecipato di tutte le annualità di premio, il 25%,

b) se furono invece stipulate verso premi ricorrenti, il 75%

dei premi (senza accessori) corrisposti sulle assicurazioni combinate con prestito di guerra fino al 26 febbraio 1919, ed il 100 % dei premi (senza accessori) versati, da questa data in poi, effettivamente in corone cecoslovacche.

Le modalità di queste conversioni vanno soggette all'approvazione dell'autorità cecoslovacca di sorveglianza sulle assicurazioni ai sensi dei par. 9 e 10 del Regolamento cecoslovacco sulle assicurazioni.

Rimangono estinti i debiti per sovvenzioni verso le compagnie di assicurazione, sorti all'atto della sottoscrizione del prestito di guerra, a carico dei contraenti di assicurazioni combinate con prestiti di guerra. Ove il contraente non accetti la conversione offertagli dalla compagnia sulla base delle condizioni approvate dalla competente autorità, i pagamenti da esso già effettuati su tali polizze vanno a favore della compagnia assicuratrice fino a concorrenza del credito per sovvenzioni, compresi pure gli interessi legali.

Ar ticolo 5.

1. I contratti di assicurazione da attribuirsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco delle compagnie di assicurazione, in quanto espressi in vecchie corone austro-ungariche, saranno eseguiti da ambo le parti in corone cecoslovacche nel rapporto di una corona cecoslovacca per ogni vecchia corona austro-ungarica.

Lo stesso vale per quelle assicurazioni, le quali subentreranno in seguito a conversione al posto delle assicurazioni combinate con prestito di guerra di cui al precedente art. 4 relativamente alle quote di premio da conteggiarsi al contraente come premi unici.

I premi corrisposti dal 26 febbraio 1919 in poi in una valuta, diversa dalle corone cecoslovacche saranno restituiti ai contraenti nella valuta originale nell'importo nominale assieme agli interessi legali di mora. I contraenti dovranno invece versare il corrispondente importo, con gli interessi legali di mora in corone cecoslovacche.

2. Le precedenti disposizioni si applicano a tutti i pagamenti dipendenti dai contratti di assicurazione ed in particolare a tutte le prestazioni dell'assicuratore da un lato e dall'altro al pagamento dei premi, alla restituzione di prestiti su polizze ed alla corresponsione degli interessi relativi a tali prestiti.

Per il pagamento di prezzi di riscatto e di prestiti su polizze potranno essere emanate speciali norme per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, da parte dell'autorità di sorveglianza cecoslovacca d'accordo con l'autorità italiana di sorveglianza sulle assicurazioni. Dette norme saranno obbligatorie per le imprese assicurative e per i contraenti.

Articolo 6.

1. I contratti d'assicurazione vita, espressi in vecchie corone austro-ungariche, per i quali dai 26 febbraio 1919 in poi tutti i pagamenti di premio siano stati effettuati, senza riserva, in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca nel rapporto 1:1 o per i quali dagli aventi diritto siano stati accettati, senza riserva, pagamenti in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca, al ragguaglio 1:1, saranno da adempiersi, anche in concorso degli altri requisiti previsti per l'attribuzione al portafoglio cecoslovacco (art. 2 e 3) da entrambe le parti in quest'altra valuta anche per l'avvenire.

Detta disposizione non si applica nei casi in cui un pagamento di premio offerto dal contraente in corone cecoslovacche non sia stato accettato dalla compagnia assicuratrice.

2. I contratti di assicurazione sulla vita stabiliti inmoneta diversa dalle vecchie corone austro-ungariche saranno eseguiti in concorso delle altre condizioni previste per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco (art. 2 e 3) anche in seguito da entrambe le parti contraenti in quest'altra valuta.

Articolo 7.

Le riserve tecniche (riserve premi, riporti premi, riserve per sinistri, riserve per partecipazione agli utili) per le assicurazioni vita, da attribuirsi, ai sensi dei precedenti articoli 2-6, al portafoglio cecoslovacco, saranno computate al 31 dicembre 1924, includendo nel calcolo le prestazioni incombenti all'assicuratore, giunte a scadenza dopo il 26 febbraio 1919 e tuttora insolute.

Il calcolo delle riserve premi (comprese le quote della riserva premi attinenti alle somme cedute in riassicurazione) seguirà secondo le basi e i sistemi di calcolo in uso presso le compagnie assicuratrici, purchè gli stessi non contrastino con le disposizioni vigenti nella Repubblica cecoslovacca.

Quanto alle assicurazioni combinate con prestito di guerra, di cui al precedente art. 4, in luogo delle riserve tecniche al 31 dicembre 1924 si calcolerà l'importo corrispondente alle riserve tecniche per i contratti convertiti in conformità delle relative disposizioni in assicurazioni di somme in contanti.

Articolo 8.

A copertura delle riserve tecniche calcolate a norma dell'art. 7 saranno impiegati dalle compagnie di assicurazione i valori patrimoniali sotto indicati, appartenenti ad esse, e nell'ordine che segue:

a) obbligazioni del Debito pubblico, emesse dalla Repubblica cecoslovacca,

b) prestiti su polizze vita appartenenti al portafoglio cecoslovacco,

c) beni immobili, siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca,

d) crediti ipotecari garantiti su immobili siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca,

e) obbligazioni di sicurezza pupillare (lettere di pegno, obbligazioni provinciali, comunali, ecc.), emesse da corporazioni o istituzioni pubbliche o private (istituti di credito, ecc.) che abbiano la loro sede nel territorio della Repubblica cecoslovacca,

f) depositi e conti in avere presso banche, casse di risparmio, istituti di eredito e compagnie di assicurazione, ed inoltre altri crediti e conti in avere, purché esistenti nella Repubblica cecoslovacca al 31 dicembre 1924,

g) premi scaduti e non ancora versati, porche siano stati assunti come pagati, nel calcolo delle riserve tecniche, giusta Part. 7 della presente convenzione,

h) i titoli di Debito pubblico indicati nell'art. 203 par. 1 del Trattato di S. Germano o nell'art. 186 par. 1 del Trattato del Trianon, in quanto facciano parte a mente delle succitate disposizioni del Trattato di S. Germano e del Trattato del Trianon, del Debito pubblico della Repubblica cecoslovacca,

i) i titoli di debito pubblico indicati nell'art. 203, par. 2 del Trattato dì S. Germano o nell'art. 186, par. 2 del Trattato del Trianon, e precisamente

1. Titoli stampigliati dalla Repubblica cecoslovacca e riconosciuti come parte del Debito pubblico della Repubblika cecoslovacca..

2. Titoli che non abbiano alcun contrassegno apposto in esecuzione degli articoli succitati del Trattato di S. Germano o del Trattato del Trianon.

Sl valore nominale complessivo dei titoli menzionati alla lettera i) numero 2. del presente articolo, da impiegarsi dalle suddesignate compagnie di assicurazione italiane a copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco non potrà superare l'importo di 50 milioni di corone.

Articolo 9.

Qualora le attività indicate nel precedente articolo non siano sufficienti per la piena copertura. delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, potranno essere impiegate a copertura dell'importo rimasto scoperto, previa autorizzazione, ai sensi di legge, da parte dell'amministrazione di finanza cecoslovacca, i titoli di Debito pubblico menzionati nell'art. 205 del Trattato di San Germano e nell'art. 188 del Trattato del Trianon.

Articolo 10.

I titoli indicati alle lettere a), e), h) e i) numero 1. dell'art. 8 saranno assunti a copertura in base al loro valore nominale, e le attività indicate alle lettere b), d), f), g) dello stesso articolo, col pieno loro ammontare in contanti.

La valutazione delle attività designate alla lettera c) dell'art. 8, in caso di mancato accordo, seguirà sulla base dei risultati di una stima ufficiale.

I titoli indicati alla lettera i) numero 2. dell'art. 8 saranno valutati al valore nominale al ragguaglio di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

Articolo 11.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca assumerà al loro pieno valore nominale i titoli indicati alla lettera i) numero 2. dell'art. 8, nella somma, che sarà necessaria per la copertura delle riserve tecniche calcolate al 81 dicembre 1924 ai sensi dell'art. 7, mantenendo le basi di valutazione dell'articolo 10, con un massimo di nominali 50 milioni di corone. I tagliandi dei predetti titoli saranno pagati dalla Repubblica cecoslovacca a datare dall'entrata in vigore dei Trattati di S. Germano e del Trianon.

Articolo 12.

Il Governo italiano permetterà l'esportazione nel territorio cecoslovacco dei valori da impiegarsi, ai sensi degli art. 8 e 9, per la copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, ove detti valori si trovino sul territorio italiano.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca ne acconsentirà l'importazione con esenzione da ogni tassa.

Articolo 13.

Le disposizioni contenutedegli art. 4 a 9 saranno applicate analogamente anche ai contratti di riassicurazione stipulati da compagnie di assicurazione italiane con compagnie di assicurazione cecoslovacche.

Articolo 14.

I contratti di assicurazione sulla vita che le compagnie di assicurazione cecoslovacche abbiano stipulato in corone austro-ungariche nelle nuove provincie del Reàno d'Italia già, appartenenti all'ex Monarchia austro-ungarica saranno eseguiti in conformità del R. D. 3 gennaio 1926 n. 19 al cambio di 60 centesimi di lira italiana per una vecchia corona austroungarica, salvo che tra le suddette compagnie ed i contraenti sia già intervenuto un diverso accordo circa l'adempimento delle relative assicurazioni in un'altra determinata valuta o ad un differente ragguaglio, ovvero che nell'anno 1924, o, nel caso di anteriore cessazione del pagamento dei premi, gli ultimi pagamenti dipendenti dai contratti di citi trattasi siano stati prestati da una parte ed accettati dall'altra in diversa valuta, senza riserva.

Per agevolare l'adempimento di queste obbligazioni, il Governo, italiano consegnerà al Governo cecoslovacco, per le compagnie di assicurazione cecoslovacche, titoli di consolidato italiano 5% per il capitale nominale di lire 200.000, con cedole decorrenti dal 1. gennaio 1925.

Articolo 15.

Ove sorgessero controversie fra le due Alte Parti Contraenti nell'esecuzione della presente convenzione, esse saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre memori, di cui uno sarà nominato dal Governo italiano ed uno dal Governo della Repubblica cecoslovacca; i due arbitri eleggeranno il Presidente.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo circa la scelta del Presidente, questo sarà nominato dal Presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aia.

Il Collegio arbitrale stabilirà la procedura e deciderà sulle spese del procedimento.

Articolo 16.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile ed entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.

La presente convenzione è stata redatta in due esemplari, in lingua italiana e cecoslovacca, di cui uno sarà consegnato al Governo italiano e l'altro al Governo cecoslovacco. I due testi sono entrambi autertici.

In fede di che, i Plenlpotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Praga addì 4 maggio 1925.

Per il regno d'Italia:

B. Pignatti Morano, m. p.

Ladislav Autengruber, m. p.

Protocollo finale.

I Plenipotenziari DEL REGNO D'ITALIA e DELLA. REPUBBLICA CECOSLOVACCA, all'atto della firma della convenzione di data odierna, di cui il presente Protocollo è parte integrante, e che si intende contemporaneamente ratificato, hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

§ 1.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca dichiara che considera come non stampigliati quei titoli designati alla lettera i) n. 2. dell'art. 8 della convenzione, che siano muniti del timbro di qualsiasi Stato, qualora la seguita stampigliatura sia stata successivamente annullata dallo Stato stesso.

§ 2.

Le autorità di sorveglianza sulle assicurazioni di enti anlbe le Parti contraenti avranno reciprocamente il diritto di esaminare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, presso l'ufficio di rappresentanza delle imprese di assicurazione, i dati riferentisi all'esercizio cecoslovacco delle compagnie di assicurazione italiane da un lato e dall'altro all'esercizio italiano delle compagnie di assicurazione cecoslovacche. Le autorità predette dovranno prestarsi reciprocamente ogni assistenza nel disimpegno di tale esame.

Praga addì 4. maggio 1926.

Per il Regno d'Italia:

B. Pignatti Morano, m. p.

Ladislav Autengruber, m. p.


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