Art. 3.

 

I negozianti, i fabbricanti ed altri indu­striali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle Autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio o la loro indu­stria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campio­ni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nè nell'uno nè nell'altro caso essi saranno obbligati a pagare perciò una tassa speciale più alta di quella che siano tenuti a pagare i nazionali o i sud­diti della nazione più favorita a questo ri­guardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Alta Parte contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

 

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni ma non merci.

 

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di com­missioni presso persone che non esercitano nè commercio nè industria.

 

Art. 4.

 

I sudditi delle Alte Parti contraenti sarrano reciprocamente trattati come i nazionali ouando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori del l'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sotto­posti a tasse più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

 

Art. 5.

 

I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi scelti, senza essere obbligati a pa­gare rimunerazioni o indennità agli agenti, commissionari, ecc., di cui non vorranno ser­virsi e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

 

Essi saranno assolutamente liberi di rego­larsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopolii.

 

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro in­teressi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

 

Le società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicura­zione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costi­tuitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti con­traenti, a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

 

Le dette società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di un altro paese qual­siasi.

Art. 7.

 

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti con­traenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudi­ziaria, sia amministrativa o municipale, dall'­alloggiamento dei soldati, da ogni contribu­zione di guerra, da ogni requisizione o pre­stazione militare di qualsiasi specie, ad ecce­zione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle pre­stazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi dei paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

 

Essi non potranno, nè personalmente, nè rispetto alle loro proprietà mobiliari o immo­biliari, essere assoggettati a doveri, retri­buzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

 

Art. 8.

 

In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le sopratasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al tras­bordo delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti con­traenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.

 

In applicazione di questo principio i pro­dotti del suolo e dell'industria della Re­pubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Re­pubblica Cecoslovacca, destinati sia al con­sumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso tratta­mento e non saranno passibili di diritti nè più elevati nè altri che quelli cui siano sotto­posti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

 

E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accor­dati o che potranno essere accordati ulterior­mente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

 

Resta parimente convenuto che, per quanto riguardo l'ammontare dei dazi d'importa­zione, la concessione del trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbli­gatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti che, in materia di dazi d'importazione, non accordasse il tratta­mento della nazione più favorita, senza con­dizioni o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9.

 

Gli importatori in Italia di merci di pro­duzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per re­gola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di ori­gine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi diffe­renziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.

 

Art. 10.

 

In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le espor­tazioni di prodotti mediante divieti o restri­zioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finan­ziari del Paese.

Resta però convenuto che tali divieti, in quanto non vi si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come all' uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle re­lazioni commerciali fra i due Paesi.

 

Art. 11.

 

A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinun­ciare alla facoltà di cui al precedente arti­colo, le Alte Parti contraenti resteranno im­pegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibi­zioni alla importazione, alla esportazione e al transito.

 

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

 

1° In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2° Per ragioni di sicurezza pubblica;

3° Per i monopolii di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° In vista dell'applicazione alle merci estere, di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della pro­duzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5° Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e sopratutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principii internazionali adottati a tale riguardo.

 

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'ani­mali e gli oggetti che potranno servire di vei­colo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione di una convenzione speciale.

 

Art. 12.

 

Il regime dei monopolii di Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonchè le concessioni minerarie, restano sotto­posti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti contraenti.

 

 


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