I negozianti, i fabbricanti ed
altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante
l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle
Autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio,
essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio o la loro industria e
che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o
col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel
territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici
locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno
pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre
persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto.
Nè nell'uno nè nell'altro caso essi saranno obbligati a pagare
perciò una tassa speciale più alta di quella che siano tenuti a
pagare i nazionali o i sudditi della nazione più favorita a questo riguardo.
Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Alta Parte
contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici,
parità di trattamento coi nazionali.
Gli industriali (viaggiatori di
commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di
portare campioni ma non merci.
Le disposizioni che precedono
non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante
e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè
commercio nè industria.
I sudditi delle Alte Parti
contraenti sarrano reciprocamente trattati come i nazionali ouando si
recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori del
l'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro
commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse
più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.
I cecoslovacchi in Italia e gli
italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari
come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi
scelti, senza essere obbligati a pagare rimunerazioni o indennità agli
agenti, commissionari, ecc., di cui non vorranno servirsi e senza essere, in
tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi
generali del Paese.
Essi saranno assolutamente
liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite,
nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro
disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di
dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopolii.
Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.
Le società commerciali e
civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione),
domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente
costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le
modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore
nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocità,
come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi
tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali,
secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia
per difendersi.
Le dette società
godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli
stessi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di un
altro paese qualsiasi.
I sudditi di ciascuna delle
Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni
servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella
milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale
obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento
dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione
militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal
possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni
militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi dei paese, a
titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.
Essi non potranno, nè
personalmente, nè rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari,
essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle
a cui saranno sottoposti i nazionali.
In quanto all'ammontare, alla
garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione,
compresi le sopratasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti
sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla
riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo
delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio
del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna
di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse
avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.
In applicazione di questo
principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca
che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria
dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia
al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno
sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti
nè più elevati nè altri che quelli cui siano sottoposti i
prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.
E' inteso che queste
disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che
potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il
traffico di frontiera.
Resta parimente convenuto che,
per quanto riguardo l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del
trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal
presente articolo, sarà reciprocamente obbligatoria tra le due Alte
Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza
Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti che, in materia di
dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione più
favorita, senza condizioni o compensi, a nessun altro Stato, sarà in
facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante
preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il
trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per
l'altra Alta Parte contraente.
Gli importatori in Italia di
merci di produzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella
Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola
generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di
origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in
via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso
che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e
che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto
per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che
venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci
provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse
esclusa dal regime di favore.
In considerazione delle attuali
condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni
perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà
di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o
restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi
economici e finanziari del Paese.
Resta però convenuto che
tali divieti, in quanto non vi si faccia espressa deroga con una particolare
convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati
verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.
Nel caso in cui una delle due
Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come
all' uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe,
su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor
pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.
A partire dal giorno in cui i
Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente
dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo,
le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna
guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione,
alla esportazione e al transito.
Eccezioni a questa regola, in
quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche
condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:
1° In circostanze eccezionali
per riguardo alle provviste di guerra;
2° Per ragioni di sicurezza
pubblica;
3° Per i monopolii di Stato
attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
4° In vista dell'applicazione
alle merci estere, di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni
interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della
vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione
nazionale;
5° Nei riguardi della polizia
sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili,
contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e sopratutto
nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principii
internazionali adottati a tale riguardo.
Per quanto concerne le
disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti
che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti
contraenti si riservano la stipulazione di una convenzione speciale.
Il regime dei monopolii di
Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonchè le
concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi
delle Alte Parti contraenti.