Art. 13.

 

Le merci di ogni natura che vengono dai territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino diretta­mente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

 

In ogni caso esse godranno il trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.

 

Tale disposizione non pregiudica i mag­giori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

 

Art. 14.

 

Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una Parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia tem­poranea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

 

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi o magazzini di dogana, come pure i campioni importati reci­procamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine sta­bilito prima;

 

b) i sacchi di ogni specie, vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai ter­ritori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che nono reimpor­tati dopo essere stati esportati pieni;

 

c) gli oggetti destinati ad essere riparati. L'identità degli oggetti esportati e reim­portati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

 

Art. 15.

 

I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno col­pire, sotto alcun pretesto, nè con una quota più elevata, nè in una maniera più onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

 

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile este­ro potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

 

Art. 16.

 

Le merci fabbricate sotto il regime dell'im­portazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

 

Art. 17.

 

Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sotto­posti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facultativo, come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.

 

Art. 18.

 

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte con­traente.

 

Art. 19.

 

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non po­tranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.

 

Art. 20.

 

I conduttori delle navi e delle barche appar­tenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente, alle stesse con­dizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di navi e di barche nazionali.

 

Art. 21.

 

Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslo­vacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di arma­mento, purchè però la nave non compia nessun atto di commercio.

 

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o ai sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di age­volezze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci che, gettati in mare, saranno stati ricuperati, oppure il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati; il tutto senza altro pagamento che quello delle spese di sal­vamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sareb­bero tenute a pagare in simili casi.

 

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo legale, la decisione sarà deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.

 

Art. 22.

 

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'espor­tazione, il transito e l'introduzione in depo­sito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali, potrano, egualmente esservi impor­tate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, go­dendo dei medesimi privilegi, riduzioni, bene­fici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè ad altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importa­zione, esportazione, transito o alla loro intro­duzione in deposito, da parte di navi nazionali.

 

Art. 23.

 

Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei comuni, delle cor­porazioni, di funzionari pubblici o di stabili­menti quaii si siano, quanto rispetto al collo­camento di queste navi, al loro posto di ca­ricamento e di scaricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qual­siensi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

 

Art. 24.

 

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende: ­

 

a) alle speciali leggi di protezione della Marina mercantile nazionale, in quanto ri­guardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni;

 

b) ai privilegi concessi a società per il di­porto nautico;

 

c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabo­taggio, i quali sono riservati alla marina na­zionale;

 

d) all'eserzio della pesca.

 

Art. 25.

 

Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto siano applicabili, s'intendono estesi, in via di reci­procità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslo­vacchia.

 

 


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