Le merci di ogni natura che
vengono dai territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno,
saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di
transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito,
debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.
In ogni caso esse godranno il
trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.
Tale disposizione non
pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del trattato
concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il
10 settembre 1919.
Per favorire il traffico
speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti
contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una Parte e
dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei
dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di
comune accordo dalle Alte Parti contraenti:
a) tutte le merci, ad eccezione
dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una
delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui
territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi o
magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai
commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che
tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano
ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima;
b) i sacchi di ogni specie,
vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e
marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per
essere riesportati pieni o che nono reimportati dopo essere stati esportati
pieni;
c) gli oggetti destinati ad
essere riparati. L'identità degli oggetti esportati e reimportati
dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine
il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni
caratteristici.
I diritti interni di
produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti
del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni
municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto,
nè con una quota più elevata, nè in una maniera più
onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte
contraente.
Se una delle Alte Parti
contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo
o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione
nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato
all'importazione con un diritto uguale.
Le merci fabbricate sotto il
regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti
contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero
traffico della medesima Alta Parte contraente.
Gli oggetti di oreficeria e di
gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati
dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sottoposti,
nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facultativo,
come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di
fabbricazione nazionale.
Ciascuna delle Alte Parti
contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali
o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte
e denunziate all'altra Parte contraente.
Salvo il caso di vendita
giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere
nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera,
rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.
I conduttori delle navi e delle
barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di
navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che
artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente,
alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico,
che sono pagati dai conduttori di navi e di barche nazionali.
Nessun diritto di navigazione o
di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue
Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di
qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di
porto di armamento, purchè però la nave non compia nessun atto
di commercio.
In caso di naufragio o di
avaria di una nave appartenente al Governo o ai sudditi della Cecoslovacchia,
sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai
naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolezze, ma inoltre le navi, le
loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse
appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo, come pure gli effetti e
le merci che, gettati in mare, saranno stati ricuperati, oppure il prezzo della
loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a
quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati; il tutto senza
altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in
generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare
in simili casi.
In mancanza del proprietario o
di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità
consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci
divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo legale, la
decisione sarà deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.
Tutte le merci, qualunque ne
sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il
transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle
navi nazionali, potrano, egualmente esservi importate, esportate, passare in
transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei
medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere
sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè ad
altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci
alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in
deposito, da parte di navi nazionali.
Le navi della Cecoslovacchia
saranno, nei porti italiani, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro
soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto
rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la
denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei comuni, delle corporazioni,
di funzionari pubblici o di stabilimenti quaii si siano, quanto rispetto al
collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e di scaricamento
e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiensi, alle
quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.
L'assimilazione delle navi
cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:
a) alle speciali leggi di protezione della Marina
mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio
delle navi con speciali premi o facilitazioni;
b) ai privilegi concessi a società per il diporto
nautico;
c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabotaggio, i quali
sono riservati alla marina nazionale;
d) all'eserzio della pesca.
Gli articoli 21, 22, 23 e 24,
in quanto siano applicabili, s'intendono estesi, in via di reciprocità,
alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslovacchia.