La nazionalità delle
navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà accertata secondo le
leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.
Le Alte Parti contraenti
accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i
certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei
due Stati al quale le navi appartengono.
Il Governo italiano consente
che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste
quale porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai sudditi
cecoslovacchi.
La concessione di porto di
armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni
generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle
zone di operazione commerciale, sia nelle zone destinate al soggiorno delle
navi in riparazione, in allestimento o in disarrno.
Le navi cecoslovacche, durante
la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le
norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.
L'uso degli impianti ed
arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato
da speciale convenzione.
I sudditi di ciascuna delle
Alte Parti contraenti saranno liberi di fare uso nei territori dell'altra,
alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade
maestre e altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei
ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi
che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi
publici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito
del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni
siano destinati ad uso del pubblicco siano essi amministrati dallo Stato o da
privati.
Salvo i regolamenti particolari
sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa
quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.
Gli abitanti dei territori
delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, sarrano
trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del
prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle
imposte e tasse pubbliche.
Le Alte Parti contraenti
avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro
territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere
perchè le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione
di accordi fra di loro e con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi
per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e
merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze
di tali trasporti.
Qualora una delle Alte Parti
contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative
per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello stesso terzo
Stato, attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima
sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.
Le due Alte Parti contraenti
s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade
ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo
Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti,
in transito sul proprio territorio, dei prezzi
ragionevoli. Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle
derrate alimentari di produzione
italiana accordando loro i prezzi più ridotti che sulla stessa linea e
nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.
Le Alte Parti contraenti
s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di
applicare, rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla
convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e dalla dichiarazione
addizionale del 15 aprile 1889.
Le Alte Parti contraenti si
comunicheranno reciprocamente tute le restrizioni del traffico stabilite per
causa di polizia sanitaria.
Le Alte Parti contraenti si
impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29
maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a
Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che
particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui esse aderissero.
Le Alte Parti contraenti si
impegnano, inoltre, a dare applicazione alla Convenzione internazionale di
Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letteriare e artistiche,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo,
firmato a Berna il 20 marzo 1914.
Le dua Alte Parti contraenti si
impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per
concludere uno ò più accordi speciali allo scopo di assicurare ai
lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro ed ai loro aventi
diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che
concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla
assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi
rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di
organizzazione professionale.
Le Alte Parti contraenti
s'accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti
e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente
nei quali sono ammessi i consoli di un terzo Stato.
Questi consoli di una delle
Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei
territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di
cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.
Per quanto concerne però
l'esenzione dalle imposte dirette si è d'accordo che solo i consoli di
carriera potranno godere di questa esenzione, purchè, tuttavia, non
siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno
esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti
diplomatici delle Alte Parti contraenti.
I detti agenti riceveranno
dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che è o
sarà concessa in seguito agli agenti della nazione più favorita,
per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio
delle navi di una delle Alte Parti contraenti, che avessero disertato nei
territori dell'altra.
Qualora sorgessero fra
le Altre Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed
all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie
saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante
arbitrato.
Per ogni controversia il
tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti
contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona
competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un
terzo Stato amico.
Le Alte Parti contraenti
si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la
persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.
Il presente trattato
entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e
rimarrà esecutorio fino al 31 dicembre 1925.
Nel caso in cui nessuna
delle Alte Parti contraenti notificasse 12 mesi prima della scadenza, la sua
intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà
obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui o l'una o
l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.
Il presente trattato, redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.
In caso di divergenza
farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i
Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno
apposti i loro sigilli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.