Protocollo
finale
Al momento di procedere
alla sottoscrizione del Tratato di commercio e di navigazione conchiuso in
data d'oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i Plenipotenziari sottoscriti
hanno fatto le riserve e dichiarazioni seguenti, che dovranno formare parte
integrante del Trattato stesso:
Le carte di legittimazione
industriale dovranno essere stabilite conformemente all modello qui unito in
allegato A e redatte in italiano o in cecoslovacco con traduzione in francese.
Le Alte Parti contraenti si
daranno reciprocamente conoscenza delle autorità incaricate di
rilasciare la carta di legittimazione, come pure delle disposizioni alle quali
i viaggiatori devono conformarsi nell' esercizio del loro commercio.
Gli oggetti passibili di
diritti doganali che saranno importati come campioni dai viaggiatori di
commercio, saranno, dall'una e dall'altra parte, ammessi in esenzione dai dazi
di entrata e di uscita, a condizione che questi oggetti, senza essere stati
venduti, siano riesportati nel termine di dodici mesi e che l'identità
degli oggetti importati e riesportati non sia dubbia, quallunque sia del resto
l'ufficio doganale dal quale essi passino alla loro uscita.
La riesportazione dei
campioni dovrà essere garantita all'entrata nei due paesi, o col
deposito dell'ammontare dei diritti di dogana rispettivi o con cauzione.
Spirati i termini regolamentari,
l'ammontare dei diritti, secondo che sia stato depositato o garantito,
sarà acquisito al Tesoro o ricuperato per suo conto, eccetto che non sia
data la prova che in tale termine i campioni o modelli furono riesportati.
Se, prima della scadenza del
termine regolamentare, i campioni o modelli sono presentati a una dogana
competente per essere riesportati, la dogana dovrà accertarsi che gli
oggetti che le sono presentati sono identicamente quelli per i quali fu
rilasciato il permesso di entrata.
Se non v'è dubbio al
riguardo, la dogana accerterà la riesportazione e restituirà la
somma dei diritti depositati all'atto dell'importazione o prenderà i
provvedimenti necessari per lo scarico della cauzione.
Non si esigeranno
dall'importatore spase di sorta, ad eccezione delle tasse di bollo per il
rilascio del certificato o permesso, nonchè per l'apposizione delle
marche destinate ad assicurare l'indentità dei campioni o modelli.
I certificati di origine
potranno emanare dallAutorità governativa dal luogo di esportazione o
dall'Ufficio di dogana di spedizione sia all'interno, sia alla frontiera, o
dalla Camera di commercio e industria competente o da un agente consolare e
potranno essere anche sostituiti dalla fattura se i Governi rispettivi lo
credessero conveniente.
In casi dubbi il Governo del
paese importatore potrà esigere che i certificati stessi siano vidimati
dal proprio agente consolare avente giurisdizione sul luogo dal quale le merci
sono state spedite.
Resta inteso cha la
libertà di esercitare il commercio d'importazione, di esportazione e di
transito non potrà essere sottoposta ad altre restrizioni che quelle che
saranno causate da difficoltà tecniche del momento.
La sopratassa che le birre
in botti o in bottiglie pagano, alla entrata in Italia, a titolo di
equivalente dell imposta interna, sarà riscossa, a scelta
dell'importatore, sia in base a una ricchezza saccarometrica di sedici gradi al
massimo, sia in base alla ricchezza zuccherina alcoolica accertata secondo una
formola stabilita di comune accordo e che deve garantire la perequazione fra
la sopratassa sulle birre importate e la tassa riscossa sulle birre fabbricate
in paese.
Nel caso che, in seguito a
domanda dell'importatore, la sopratassa dovesse riscuotersi in base alla
ricchezza zuccherina e alcoolica accertata, i certificati di analisi rilasciati
in Cecoslovacchia dagli istituti a ciò autorizzati, saranno riconosciuti
dalle autorità italiane.
Le birre accompagnate da
tali certificati non saranno sottoposte a nuove analisi, purchè risulti
dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale sia stato
accertato secondo la detta formola e che si siano osservate le regole di
analisi che saranno fissate di comune accordo fra i Governi rispettivi, anche
in considerazione degli interessi sanitari.
I certificati saranno
compilati in lingua italiana o francese secondo il modello qui annesso in
allegato B.
In caso di dubbio fondato,
è riservato all'Amministrazione italiana delle dogane il diritto di
verificare l'analisi delle birre ammesse a fruire dell'importazione in base ai
certificati.
Gli istituti autorizzati
al rilascio dei certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno
designati di comune accordo fra i Geverni rispettivi.
In ogni caso, le navi
cecoslovacche potranno passare da uno ad altro o a più porti italiani,
sia per scaricarvi in tutto o in parte il loro carico proveniente dall'estero,
sia per comporre o completare il loro carico destinato all'estero.
§ 1. - Restano fermi,
nei riguardi dei trasporti considerati in questo articolo e nell'articolo 30,
gl'impegni stabiliti nell'art. 3 del Trattato di Sèvres de1 10 agosto
1920 tra l'Italia, la Polonia, la Romania, lo Stato S. H. S. e la
Cecoslovacchia.
§ 2. - Con le parole
"prezzi ragionevoli" si vuol dire prezzi tali da non ostacolare il transito,
ossia prezzi stabiliti su basi tariffarie chilometriche non superiori a quelle
normali valevoli per il transporto all'interno delle stesse merci.
Per "derrate alimentari"
si intendono le voci compresse nelle tariffe speciali nn. 55 e 56 dei servizi
internazionali italiani, con l'aggiunta delle voci seguenti: "carni insaccate,
miele e vino". Si è convenuto inoltre che i "fiori freschi" siano da
considerare, in quanto al trattamento in transito, alla stessa stregua delle
"derrate alimentari".
Il presente protocollo,
che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti
contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio
delle ratificazioni del trattato al quale si riferisce, è stato steso
in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca.
Nel caso di divergenza
farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
(L. S.)
CARTA DI LEGITTIMAZIONE
INDUSTRIALE
Per
l'anno.....................
(Luogo) il...............
19......
(Sigillo)
Con la presente si
certifica che il portatore di questa carta:
- possiede
(qualità della fabbrica o della casa di commercio)
a.............................................
sotto il nome
di..............................................
(oppure):
- è in
qualità di viaggiatore di commercio al servizio della casa........................a....................
che ivi possiede una
(indicare la fabbrica o la casa di commercio).
Il portatore desiderando
raccogliere commissioni e fare acquisti di merci per conto della suddetta
ragione sociale come pure per conto della/e ragione/i
sociale/i seguente/i......................
..................................................si certifica inoltre che per
l'esercizio del commercio della/e suddetta/e
ragione/i sociale/i le imposte
regolamentari in vigore si devono pagare in questo paese.