Per le operazioni
marittimo-commerciali che riflettono la merce che transiterà l'Hangar o
verrà depositata sullo spazio scoperto, inoltre anche per le operazioni
che riflettono il rimanente traffico cecoslovacco che non potesse essere
capito dagli impianti ceduti in uso, i Magazzini Generali assicurano tutte le
agevolazioni che saranno concesse all'altro traffico comune per operazioni
analoghe e un trattamento - anche in materia di tariffe - non meno favorevole
di quello fatto ad altri traffici in generale e al traffico italiano in
ispecie.
In particolare i mezzi di
sbarco e di sollevamento (grù), l'acqua potabile e di consumo,
l'energia per l'illuminazione o per gli altri servizi gestiti dai Magazzini
Generali saranno concessi colla massima larghezza consentita dalle circostanze
e alle condizioni in uso per il traffico generale e in ispecie per il traffico
italiano. Per lo svolgimento dei varii servizi dei Magazzini Generali, inerenti
al traffico predetto, il personale dei Magazzini Generali sarà a
disposizione, in orario o fuori orario, entro gli stessi limiti che avranno
vigore per gli altri traffici, compreso il traffico italiano.
L'opera d'estinzione di
eventuali incendi verrà curata, dagli organi a ciò chiamati, nel
miglior modo consentito dalle circostanze, coll'intento di ridurre il danno al
minimo possibile.
Qualora il regolare
funzionamento dell' Hangar 55 fosse reso impossibile per guasti dell'edificio o
degli impianti ad esso pertinenti, e in conseguenza di ciò, risultasse
necessario di trasportare le merci destinate all'esportazione in un altro
Hangar o altrove, l'Amministrazione dei Magazzini Generali faciliterà
in ogni modo al commercio cecoslovacco questo compito e concederà una
riduzione proporzionale e, se del caso, la restituzione totale del canone
d'affitto.
In questo caso i carri
ferroviari saranno messi a disposizione e trainati a prezzo di costo.
L'Hangar 55 viene ceduto al
Governo cecoslovacco in propria gestione alle modalità che seguono.
Il Governo cecoslovacco o
chi per esso aprirà e chiuderà l'Hangar a mezzo dei suoi propri
organi e ne custodirà le chiavi assumendo l'intera ed esclusiva
responsabilità per le merci ivi depositate.
Il Governo cecoslovacco o
chi per esso dovrà osservare i regolamenti e le prescrizioni vigenti
per gli hangars in generale.
Per le operazioni relative
alle merci di cui agli articoli precedenti, in particolare per le operazioni di
sbarco, imbarco, consegna, caricazione o scaricazione, stivaggio e tramutamento,
ecc. il Governo cecoslovacco ricorrerà esclusivamente ai lavoratori del
porto dipendenti dai Magazzini Generali o da questi designati a norma dei
regolamenti e delle tariffe valevoli in quella data epoca.
Gli organi dei Magazzini
Generali o gli altri organi del Governo italiano a ciò competenti
avranno in qualunque momento libero accesso nell'Hangar.
Il Governo cecoslovacco
dovrà notificare, sia per scopi statistici, sia per altri scopi previsti
dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ogni momento i dati sulle merci
accolte nell'Hangar o ivi manipolate, salvo quanto costituisca segreto
d'affari.
Resta riservato ai Magazzini Generali il diritto di chiedere la restituzione temporanea, verso rimborso pro rata dell'affitto anticipato, degli spazi non sfruttati dell'Hangar 55 o delle aree per deposito carbone, qualora tali spazi, per un periodo continuato, non fossero convenientemente sfruttati. All'uopo verranno presi necessari accordi di dettaglio col rappresentante locale della Repubblica cecoslovacca, restando inteso che in questo caso si evitera la comunanza di merce che possa comunque danneggiare le merci cecoslovacche che restassero in deposito.
Circa la
responsabilità per la sorveglianza s'andrà d'accordo di volta in
volta.
Per l'immagazzinamento e la manipolazione di materiale esplosivo, infiammabile, corrosivo o nocivo, si osserveranno le norme a prescrizioni in vigore in ogni dato momento.
La manutenzione
dell'Hangar 55 e degli impianti, d'esercizio spetta ai Magazzini Generali
entro i limiti vigenti per i magazzini da essi affittati a privati.
L'assicurazione dell'
edificio va a carico dei Magazzini Generali, che potranno effettuarla o meno
secondo il proprio discernimento.
La manutenzione delle
rive, banchine e degli spazi scoperti spetta all'Amministrazione italiana, che
la curerà secondo il proprio libero discernimento.
Per l'uso dell'Hangar il
Governo cecoslovacco o chi per esso corrisponderà ai Magazzini Generali
il canone d'affitto corrispondente, secondo le tariffe vigenti in ogni dato
momento, a quelle prescritte per l'affittanza ad anno dei piani terreni dei
magazzini affittati a ditte private (presentemente venti lire per metro
quadrato della superficie utile ad anno). L'affitto sarà
corrisposto in rate trimestrali anticipate.
Eventuali aumenti
d'affitto a pari tariffa avranno vigore, agli effetti del presente contratto,
soltanto tre mesi dopo effettuatane la notifica al Consolato cecoslovacco.
Per lo spazio scoperto
si pagherà il tasso previsto dalle tariffe vigenti in ogni dato momento
per l'affittanza di spazi scoperti (presentemente centesimi trenta per metro
quadrato e mese).
L'affittanza si intende
conclusa per anni due a partire dal 1° gennaio 1921 e si considera prolungata
automaticamente di anno in anno qualora non seguisse regolare disdetta da
intimare ai Magazzini Generali da un lato e al Consolato Generale cecoslovacco
di Trieste dall'altro, sei mesi prima della scadenzà dell'anno.
Qualora l'Hangar 55 e lo
spazio scoperto di cui all'art. 1 non fossero sufficienti ad accogliere tutta
la merce del traffico cecoslovacco o qualora questi impianti non fossero
utilizzabili, si provvederà per l'assegnazione d'un altro hangar o
rispettivamente altro spazio scoperto, con la massima correntezza consentita
dalle circostanze e alle modalità e tarife in uso per il traffico in
generale.
Se possibile si
preferirà l'assegnazione dell' Hangar 58.
Per l'uso di ogni
impianto o meccanismo, come pure per ogni servizio portuale, in quanto sia
esercitato dallo Stato o da organi posti alla sua dipendenza o regolato da
norme e tariffe soggette all'approvazione dello Stato, il Governo italiano
garantisce al Governo cecoslovacco o a chi per esso le più favorevoli
condizioni consentite ad altri e, ad ogni modo, parità di trattamento
coi cittadini italiani.
L'Autorità
marittima consentirà di preferenza l'ormeggio alla banchina prospicente
l'Hangar 55 alle navi battenti bandiera cecoslovacca o che devono eseguire
operazioni commerciali nell'interesse della Cecoslovacchia.
Il Governo italiano, per
la fornitura dei carri ferroviari necessari per il carico delle merci dirette
in Cecoslovacchia, come per l'inoltro sollecito di essi, si rimette alle norme
in vigore per lo scambio del materiale rotabile in servizio internazionale e
agli accordi già fissati nel Protocollo della Conferenza tenutasi a Graz
il 14 maggio 1920, fra i rappresentanti italiani, cecoslovacchi, del Regno S.
H. S. ed austriaci.
Nell'Hangar 55 verrà
istituito un ufficio doganale cecoslovacco con sufficiente spazio, il quale,
con propri funzionari, potrà eseguire le operazioni riflettenti il
servizio doganale nei limiti fissati in separato protocollo.
I lavori di adattamento
eventualmente necessari nei locali messi a disposizione di questo ufficio
nell'Hangar suddetto verranno eseguiti d'accordo con l'Amministrazione dei
Magazzini Generali.
L'Amministrazione
doganale italiana permette che venga introdotto l'uso di una chiusura
doganale di transito Cecoslovacco.
Il diritto delle autorità italiane di eseguire il servizio ed il controllo doganale, nonchè la polizia portuale, resta con ciò impregiudicato.
Per la indicazione dell'
ufficio doganale cecoslovacco potrà il medesimo ufficio servirsi di una
leggenda in lingua ceca ed italiana e dei propri colori nazionali.
In tutte le questioni
riguardanti il traffico cecoslovacco di merci e viaggiatori, il Consolato
Generale cecoslovacco a Trieste è competente a trattare per la
Cecoslovacchia agli effetti della presente Convenzione.
Il Consolato suddetto
stipulerà gli opportuni accordi con le amministrazioni interessate.