Qualora nell'
interpretazione e nell' applicazione degli articoli precedenti sorgessero
delle differenze di vedute che non potessero essere appianate a mezzo di una
intesa immediata fra i fattori competenti, queste saranno sottoposte a S. E.
il Commissario Generale civile in Trieste per la decisione.
La presente Convenzione
entrerà in vigore alla data della sua ratifica e rimarrà
frattanto in vigore la Convenzione 23 agosto 1919, con le modificazioni
apportatevi nella Conferenza italo-cecoslovacca del gennaio 1920.
La presente Convenzione,
redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca,
sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più
presto che sarà possibile.
Nel caso di divergenza
farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i
Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno
apposto i loro suggelli.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
Convenzione
giuridico-finanziaria.
Col fine di regolare alcuni
rapporti di carattere giuridico-finanziaro fra l'Italia e la Cecoslavacchia, i
sottoscritti:
Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero della Repubblica Cecoslovacca;
in virtù dei
pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi, si sono accordati sulle
seguenti disposizioni:
§ 1. - I debiti espressi
in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo prima del 3 novembre
1918, fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di
diritto pubblico, residenti, al momento della firma della presente convenzione,
da un lato, nei territori annessi all'Italia a norma dei trattati di S.
Germano e di Rapallo; dall' altro, nel territorio cecoslovacco, saranno pagati,
independentemente dal giorno della scadenza, secondo le disposizioni seguenti:
a) I debitori residenti
nei territori annessi all'Italia pagheranno per ogni, corona austroungarica,
lire italiane 0,568 (cinquecentosessantotto millesimi).
b) I debitori residenti
nel territorio cecoslovacco pagheranno, per ogni corona austro-ungarica in
valuta cecoslovacca, l'equivalente di lire italiane 0,568
(cinquecentosessantotto millesimi) al sagiio del cambio di Ginevra, fra la lira
italiana e la corona cecoslovacca, del giorno del pagamento.
§ 2. - I debiti espressi
in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo fra le parti predette
dopo il 3 novembre 1918, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della
scadenza, salva patti speciali, sia dai debitori residenti nei territori
annessi all' Italia, sia dai debitori residenti nei territorio cecoslovacco, in
valuta cecoslovacca, alla pari, osia in ragione di una corona cecoslovacca per
ogni corona austro-ungarica.
§ 3. - I debiti di
qualunque genere espressi in corone austro-ungariche, esistenti fra persone
fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico
che al momento della firma della presente convenzione risiedono, da un lato,
nel territorio delle antiche provincie d'Italia, dall'altro pel territorio
cecoslovacco, saranno pagati, da ambo le parti, indipendentemente dai giorno
della scadenza, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una
corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.
§ 4. - Agli effetti
delle disposizioni del presente articolo, le persone, le imprese, le
società e gli istituti cecoslovacchi, i quali abbiano attualmente o
abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giudizialmente nelle
nuove provincie annesse all' Italia, e, rispettivamente, le persone, le imprese,
le società e gli istituti delle nuove provincie italiane, i quali
abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate
giudizialmente nel territorio cecoslovacco, saranno considerati, per le obligazioni
contratte da dette succursali, come residenti nel territorio ove la succursale
è od era registrata.
§ 5. - Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche con effetto retroattivo, nei casi in
cui sia stato eseguito dal debitore il deposito giudiziale delle somme dovute.
§ 6. - Le disposizioni
del presente articolo non si applicano:
a) alle polizze di
assicurazione stilate in corone austro-ungariche, fra residenti nelle nuove
provincie del Regno d'Italia e residenti nel territorio cecoslovacco;
b) ai rapporti di debito
e credito che sono regolati dagli uffici di verifica e di compensazione, a
norma dei trattati di pace.
I pagamenti di cui
all'articolo precedente potranno essere prorogati a favore del debitore, che
sia vittima di danni diretti di guerra, per un termine non maggiore di mesi sei
dall'entrata in vigore della presente convenzione.
L'Italia prende atto che
la Cecoslovacchia, fin dall'inizio della sua liberazione, ha abrogato con
decreto 9 novembre 1918, i provvedimenti eccezionali di guerra emanati dai cessati
governi dell'Austria e dell'Ungheria contro i sudditi italiani.
La Cecoslovacchia, a sua
volta, prende atto dei provvedimenti adottati in Italia, a favore dei sudditi
cecoslovacchi, fino dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 febbraio 1919.
Le Alte Parti contraenti
s'impegnano a prendere le disposizioni necessarie per la reciproca restituzione
prevista dall'art. 238 e dai comma a) ed f) dell'art. 297 del Trattato di pace
die Versailles, dall'art. 184 e dai comma a) ed f) dell'art. 249 del Trattato
di pace di S. Germano e dagli articoli corrispondenti degli altri trattati di
pace in quanto i beni, diritti ed interessi da restituire, secondo i detti
articoli, ai sudditi di una delle due Alte Parti contraenti, si trovino sul
territorio dell'altra. Per i diritti d'interessenza in patrimoni,
società ed impres già nemiche, per i quali sussistano le
condizioni predette, i sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti
godranno, reciprocamente, del trattamento concesso ai nazionali.
Le indennità
previste negli articoli sopra indicati rimangono a carico dello Stato al quale
esse incombono a norma dei trattati di pace.
I beni saranno
restituiti nello stato in cui si trovano, escluso ogni risarcimento a carico dello
Stato o delle persone che ebbero i beni stessi in consegna; saranno rimborsate
le spese sostenute per eventuali migliorie.
Le Alte Parti contraenti
assicurano inoltre la reciproca restituzione, salvo i diritti acquisiti dai
terzi in buona fede, dei beni, diritti ed interessi di persone già
appartenenti alla cessatta monarchia austro-ungarica le quali abbiano
acquistato o siano per acquistare, a norma delle disposizioni seguenti la nazionalità
di uno dei due Stati, in quanto questi beni, diritti ed interessi sieno stati
oggeto, da parte dei cessati governi austriaco od ungherese, di asportazione o
di requisizioni non pagate, di provvedimenti di sequestro, confisca e simili,
per ragioni politiche.
Il presente articolo non
riguarda il materiale ferroviario, che sarà oggetto di accordi
separati.
Le Alte Parti contraenti
si obbligano a prestarsi reciproco appoggio per far valere, verso gli Stati
già nemici, i loro diritti al risarcimento dei danni per tutti gli
oggetti restituiti agli Stati alleati, in applicazione delle disposizzioni
degli articoli 238 del trattato di Versailles, 184 del trattato di S. Germano
e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace.