Art. 15.

 

Qualora nell' interpretazione e nell' appli­cazione degli articoli precedenti sorgessero delle differenze di vedute che non potessero essere appianate a mezzo di una intesa imme­diata fra i fattori competenti, queste saranno sottoposte a S. E. il Commissario Generale civile in Trieste per la decisione.

 

Art. 16.

 

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua ratifica e rimarrà frattanto in vigore la Convenzione 23 agosto 1919, con le modificazioni apportatevi nella Confe­renza italo-cecoslovacca del gennaio 1920.

 

Art. 17.

 

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lin­gua ceca, sarà ratificata e le ratificazioni sa­ranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.

 

Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Pleni­potenziari.

 

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli.

 

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

 

(L. S.) Lodovico Luciolli m. p.

(L. S.) Angelo di Nola m. p.

(L. S.) Zdeněk Fierlinger m. p.

(L. S.) Zdeněk Fafl m. p.

 

 

Convenzione

giuridico-finanziaria.

 

Col fine di regolare alcuni rapporti di ca­rattere giuridico-finanziaro fra l'Italia e la Cecoslavacchia, i sottoscritti:

 

Lodovico Luciolli,

Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle Finanze del Regno d'Italia;

 

Arturo Ricci Busatti,

Segretario Generale del Consiglio del Contenzioso Diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia;

 

Zdeněk Fierlinger,

Direttore Generale della Sezione economica del Mini­stero degli Affari Esteri della Repubblica Ceco­slovacca;

 

Zdeněk Fafl,

Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero della Re­pubblica Cecoslovacca;

 

in virtù dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

 

Art. 1.

 

§ 1. - I debiti espressi in corone austro­-ungariche, sorti per qualsiasi titolo prima del 3 novembre 1918, fra persone fisiche, giuri­diche, società commerciali od enti di diritto pubblico, residenti, al momento della firma della presente convenzione, da un lato, nei territori annessi all'Italia a norma dei trat­tati di S. Germano e di Rapallo; dall' altro, nel territorio cecoslovacco, saranno pagati, independentemente dal giorno della scadenza, secondo le disposizioni seguenti:

 

a) I debitori residenti nei territori annessi ­all'Italia pagheranno per ogni, corona austro­ungarica, lire italiane 0,568 (cinquecentoses­santotto millesimi).

 

b) I debitori residenti nel territorio ceco­slovacco pagheranno, per ogni corona austro-­ungarica in valuta cecoslovacca, l'equivalente di lire italiane 0,568 (cinquecentosessantotto millesimi) al sagiio del cambio di Ginevra, fra la lira italiana e la corona cecoslovacca, del giorno del pagamento.

 

§ 2. - I debiti espressi in corone austro-­ungariche, sorti per qualsiasi titolo fra le parti predette dopo il 3 novembre 1918, sa­ranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, salva patti speciali, sia dai debitori residenti nei territori annessi all' Italia, sia dai debitori residenti nei territorio cecoslovacco, in valuta cecoslovacca, alla pari, osia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

 

§ 3. - I debiti di qualunque genere es­pressi in corone austro-ungariche, esistenti fra persone fisiche, giuridiche, società com­merciali od enti di diritto pubblico che al mo­mento della firma della presente convenzione risiedono, da un lato, nel territorio delle an­tiche provincie d'Italia, dall'altro pel terri­torio cecoslovacco, saranno pagati, da ambo le parti, indipendentemente dai giorno della scadenza, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

 

§ 4. - Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, le persone, le imprese, le società e gli istituti cecoslovacchi, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giu­dizialmente nelle nuove provincie annesse all' Italia, e, rispettivamente, le persone, le im­prese, le società e gli istituti delle nuove pro­vincie italiane, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succur­sali registrate giudizialmente nel territorio cecoslovacco, saranno considerati, per le obli­gazioni contratte da dette succursali, come residenti nel territorio ove la succursale è od era registrata.

 

§ 5. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con effetto retroattivo, nei casi in cui sia stato eseguito dal debitore il deposito giudiziale delle somme dovute.

 

§ 6. - Le disposizioni del presente arti­colo non si applicano:

 

a) alle polizze di assicurazione stilate in corone austro-ungariche, fra residenti nelle nuove provincie del Regno d'Italia e residenti nel territorio cecoslovacco;

 

b) ai rapporti di debito e credito che sono regolati dagli uffici di verifica e di compen­sazione, a norma dei trattati di pace.

 

Art. 2.

 

I pagamenti di cui all'articolo precedente potranno essere prorogati a favore del debi­tore, che sia vittima di danni diretti di guerra, per un termine non maggiore di mesi sei dall'entrata in vigore della presente conven­zione.

 

Art. 3.

 

L'Italia prende atto che la Cecoslovacchia, fin dall'inizio della sua liberazione, ha abro­gato con decreto 9 novembre 1918, i provvedi­menti eccezionali di guerra emanati dai ces­sati governi dell'Austria e dell'Ungheria contro i sudditi italiani.

 

La Cecoslovacchia, a sua volta, prende atto dei provvedimenti adottati in Italia, a favore dei sudditi cecoslovacchi, fino dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1919.

 

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere le disposizioni necessarie per la reciproca restituzione prevista dall'art. 238 e dai comma a) ed f) dell'art. 297 del Trat­tato di pace die Versailles, dall'art. 184 e dai comma a) ed f) dell'art. 249 del Trattato di pace di S. Germano e dagli articoli corris­pondenti degli altri trattati di pace in quanto i beni, diritti ed interessi da restituire, se­condo i detti articoli, ai sudditi di una delle due Alte Parti contraenti, si trovino sul terri­torio dell'altra. Per i diritti d'interessenza in patrimoni, società ed impres già nemiche, per i quali sussistano le condizioni predette, i sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, del trattamento concesso ai nazionali.

 

Le indennità previste negli articoli sopra indicati rimangono a carico dello Stato al quale esse incombono a norma dei trattati di pace.

 

I beni saranno restituiti nello stato in cui si trovano, escluso ogni risarcimento a carico ­dello Stato o delle persone che ebbero i beni stessi in consegna; saranno rimborsate le spese sostenute per eventuali migliorie.

 

Le Alte Parti contraenti assicurano inoltre la reciproca restituzione, salvo i diritti acqui­siti dai terzi in buona fede, dei beni, diritti ed interessi di persone già appartenenti alla cessatta monarchia austro-ungarica le quali abbiano acquistato o siano per acquistare, a norma delle disposizioni seguenti la nazio­nalità di uno dei due Stati, in quanto questi beni, diritti ed interessi sieno stati oggeto, da parte dei cessati governi austriaco od ungherese, di asportazione o di requisizioni non pagate, di provvedimenti di sequestro, confisca e simili, per ragioni politiche.

 

Il presente articolo non riguarda il mate­riale ferroviario, che sarà oggetto di accordi separati.

 

Le Alte Parti contraenti si obbligano a prestarsi reciproco appoggio per far valere, verso gli Stati già nemici, i loro diritti al risarcimento dei danni per tutti gli oggetti restituiti agli Stati alleati, in applicazione delle disposizzioni degli articoli 238 del trat­tato di Versailles, 184 del trattato di S. Ger­mano e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace.

 

 


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