Per l'applicazione
dell'art. 3 saranno considerate suditti cecoslovacchi le persone fisiche che,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, avranno dimostrato
di avere acquistato la cittadinanza cecoslovacca, sia di pienno diritto, sia mediante
opzione, in conformità delle dispasizioni dei trattati di pace.
Le persone che potranno
acquistare la cittadinanza cecoslovacca in applicazione del trattato di pace
di Trianon, dovranno provarne l'acquisto, al più tardi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del trattato medesimo.
Per profittare delle
disposizioni dell'art. 3 gli interessati dovranno rinunciare alla facoltà
che i trattati di pace possano riservare loro di optare per la
nazionalità già nemica.
Il riconoscimento della
nazionalità cecoslovacca alle società per azioni sarà
fatto caso per caso, di comune accordo.
Per l'applicazione degli
articoli 3 e 4 precedenti gli interessati presenteranno domanda documentata al
Ministero degli affari esteri del rispettivo Stato, il quale ne farà
trasmissione a quello dell'altro Stato. Il Ministero ricevente avrà
cura che la domanda abbia corso nel più breve termine.
Le condizioni da provare
a termini del primo e del secondo comma dell'art. 4 saranno dimostrate con
certificati del Ministero degli affari esteri cecoslovacco trasmessi per via
diplomatica.
La Cechoslovacchia
dichiara di riconoscere senz'altro come italiane le persone fisiche o
giuridiche e le società commerciali, che dalle autorità del Regno
d'Italia, in relazione ai trattati di pace di S. Germano e di Trianon e al
trattato di Rapallo, siano, riconosciute come di nazionalità italiana.
Le società
commerciali e civili delle antiche provincie italiane, già ammesse dai
cessati governi austriaco, ungherese o germanico, all'esercizio del commercio
e dell'industria nei territori dell'antica monarchia austro-ungarica o
dell'antico Regno di Prussia, dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente convenzione, domanda di ammissione alle autorità
cecoslovacche competenti, le quali decideranno secsondo i criteri stabiliti
nell'art. 6 del Trattato di commercio italo cecoslovacco concluso in data
d'oggi.
Fino alla decisione
definitiva in merito alla domanda d'ammissione, le società predette
potranno continuare l'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio
della Cecoslovacchia.
Per le società
delle antiche e delle nuove provincie italiene, che avevano già il 24
maggio 1915 una succursale nel territorio facente parte attualmente della
Repubblica cecoslovacca, l'ammissione sarà concessa obbligatoriamente
dal Governo della Repubblica. Non sarà fatto dall'Italia un trattamento
meno favorevole alle società cecoslovacche in condizioni analoghe.
Resta inteso che le
disposizioni dell'art. 6 del trattato concluso a Sèvres il 1° agosto
1920, fra d'Italia e gli Stati cessionari di territori già appartenenti
all'antica monarchia austro-ungarica, in quanto siano più favorevoli,
non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.
I sudditi delle Alte
Parti contraenti godranno dello stesso trattamento stabilito, in ciascuno dei
due Stati, in favore dei propri nazionali, per tutto quanto concerne l'annullamento
degli atti emanati o compiuti dal nemico nei territori da esso occupati.
Le Alte Parti contraenti
convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto, previsto
nella parte X sezione VI.
del trattato di pace di
S. Germano e nelle sezioni corrispondenti degli altri trattati di pace, comme definitive,
e di renderle obbligatorie nel proprio territorio, in conformità delle
disposizioni in vigore in ciascuno dei due Stati, rispettivamente, circa
l'esecuzione delle sentenze straniere.
Le Alte Parti contraenti
si impegnano di concludere al più presto una convenzione speciale
diretta ad evitare le doppie imposizioni e la evasione dalle imposte.
Per un periodo di almeno
tre mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, qualora quella
speciale di cui sopra non fosse conchiusa prima di questo termine, nessun
provvedimento definitivo sarà preso dal Governo cecoslovacco a carico
di cittadini italiani, circa l'applicazione dell'imposta sul patrimonio.
Lo Stato cecoslovacco
resta libero di adottare provvedimenti di cautela per la esazione dell'imposta
che rimarrà sospesa, per somme non eccedenti l'ammontare dell'imposta medesima.
Fino a che i
fedecommessi saranno conservati dalla legislazione delle Alte Parti contraenti,
i sudditi di una di esse non potranno essere esclusi, dalle leggi dell'altra,
dal diritto di percepirne le rendite, salvo le disposizioni particolari degli
statuti vigenti per i singoli fedecommessi.
Quando da una dell due
Alte Parti fosse provveduto per legge alla soppressione dei fedecommessi e allo
scioglimento del vincolo fedecommissario, o in altro modo fosse tolto tale
vincolo, i sudditi dell'altra Parte non saranno trattati meno favorevolmente
dei nazionali.
Le controversie relative
all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione saranno
sottoposte ad un arbitro che sarà designato d'accordo fra le Alte Parti
contraenti.
La presente conventione,
redatta in due esemplari, uno in lingua italiana l'altro in lingua ceca,
sarà ratificata e entrerà in vigore il giorno stesso dello
scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il più presto
possibile.
In caso di divergenza
farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.
In fede di che i
Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno
apposto i loro sigilli.
Fattò a Roma, il 23
marzo 1921.
Protocollo
Col fine di stabilire le
modalità per la definizione del credito dell'Italia a carico del
Governo cecoslovacco in dipendenza di somministrazioni a questo fatte dal
Governo italiano in materiali da guerra e viveri, e per fissare i modi e il
tempo per l'estinzione del debito da parte del Governo cecoslovacco, i
sottoscritti:
in virtú dei pieni poteri di
cui sono stati muniti dai loro Governi, si sono accordati sulle seguenti
disposizioni: