Art. 4.

 

Per l'applicazione dell'art. 3 saranno con­siderate suditti cecoslovacchi le persone fi­siche che, entro tre mesi dall'entrata in vi­gore della presente convenzione, avranno di­mostrato di avere acquistato la cittadinanza cecoslovacca, sia di pienno diritto, sia me­diante opzione, in conformità delle dispasi­zioni dei trattati di pace.

 

Le persone che potranno acquistare la citta­dinanza cecoslovacca in applicazione del trat­tato di pace di Trianon, dovranno provarne l'acquisto, al più tardi entro sei mesi dal­l'entrata in vigore del trattato medesimo.

 

Per profittare delle disposizioni dell'art. 3 gli interessati dovranno rinunciare alla fa­coltà che i trattati di pace possano riservare loro di optare per la nazionalità già nemica.

 

Il riconoscimento della nazionalità ceco­slovacca alle società per azioni sarà fatto caso per caso, di comune accordo.

 

Art 5.

 

Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 pre­cedenti gli interessati presenteranno domanda documentata al Ministero degli affari esteri del rispettivo Stato, il quale ne farà tras­missione a quello dell'altro Stato. Il Mini­stero ricevente avrà cura che la domanda abbia corso nel più breve termine.

 

Le condizioni da provare a termini del primo e del secondo comma dell'art. 4 sa­ranno dimostrate con certificati del Ministero degli affari esteri cecoslovacco trasmessi per via diplomatica.

 

Art. 6.

 

La Cechoslovacchia dichiara di riconoscere senz'altro come italiane le persone fisiche o giuridiche e le società commerciali, che dalle autorità del Regno d'Italia, in relazione ai trattati di pace di S. Germano e di Trianon e al trattato di Rapallo, siano, riconosciute come di nazionalità italiana.

Art. 7.

 

Le società commerciali e civili delle an­tiche provincie italiane, già ammesse dai ces­sati governi austriaco, ungherese o germa­nico, all'esercizio del commercio e dell'in­dustria nei territori dell'antica monarchia austro-ungarica o dell'antico Regno di Prus­sia, dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, domanda di ammissione alle autorità ceco­slovacche competenti, le quali decideranno secsondo i criteri stabiliti nell'art. 6 del Trattato di commercio italo cecoslovacco concluso in data d'oggi.

 

Fino alla decisione definitiva in merito alla domanda d'ammissione, le società predette potranno continuare l'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio della Ceco­slovacchia.

 

Per le società delle antiche e delle nuove provincie italiene, che avevano già il 24 mag­gio 1915 una succursale nel territorio fa­cente parte attualmente della Repubblica cecoslovacca, l'ammissione sarà concessa obbli­gatoriamente dal Governo della Repubblica. Non sarà fatto dall'Italia un trattamento meno favorevole alle società cecoslovacche in condizioni analoghe.

Resta inteso che le disposizioni dell'art. 6 del trattato concluso a Sèvres il 1° agosto 1920, fra d'Italia e gli Stati cessionari di territori già appartenenti all'antica monar­chia austro-ungarica, in quanto siano più favorevoli, non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

 

I sudditi delle Alte Parti contraenti go­dranno dello stesso trattamento stabilito, in ciascuno dei due Stati, in favore dei propri nazionali, per tutto quanto concerne l'annul­lamento degli atti emanati o compiuti dal nemico nei territori da esso occupati.

 

Art. 9.

 

Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbi­trale misto, previsto nella parte X sezione VI.

del trattato di pace di S. Germano e nelle sezioni corrispondenti degli altri trattati di pace, comme definitive, e di renderle obbli­gatorie nel proprio territorio, in conformità delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Stati, rispettivamente, circa l'esecuzione delle sentenze straniere.

 

Art. 10.

 

Le Alte Parti contraenti si impegnano di concludere al più presto una convenzione spe­ciale diretta ad evitare le doppie imposizioni e la evasione dalle imposte.

 

Per un periodo di almeno tre mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, qualora quella speciale di cui sopra non fosse conchiusa prima di questo termine, nessun provvedimento definitivo sarà preso dal Go­verno cecoslovacco a carico di cittadini ita­liani, circa l'applicazione dell'imposta sul pa­trimonio.

 

Lo Stato cecoslovacco resta libero di adot­tare provvedimenti di cautela per la esazione dell'imposta che rimarrà sospesa, per somme non eccedenti l'ammontare dell'imposta me­desima.

 

Art. 11.

 

Fino a che i fedecommessi saranno conser­vati dalla legislazione delle Alte Parti con­traenti, i sudditi di una di esse non potranno essere esclusi, dalle leggi dell'altra, dal diritto di percepirne le rendite, salvo le disposizioni particolari degli statuti vigenti per i singoli fedecommessi.

 

Quando da una dell due Alte Parti fosse provveduto per legge alla soppressione dei fedecommessi e allo scioglimento del vincolo fedecommissario, o in altro modo fosse tolto tale vincolo, i sudditi dell'altra Parte non saranno trattati meno favorevolmente dei na­zionali.

 

Art. 12.

 

Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte ad un arbitro che sarà designato d'accordo fra le Alte Parti con­traenti.

 

Art. 13.

 

La presente conventione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana l'altro in lingua ceca, sarà ratificata e entrerà in vi­gore il giorno stesso dello scambio delle rati­fiche che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

 

In caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Pleni­potenziari.

 

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

 

Fattò a Roma, il 23 marzo 1921.

 

 

Protocollo

 

per la definizione del credito dell'Italia a carico nel Governo cecoslovacco per somministrazioni di materiali da guerra e viveri.

 

Col fine di stabilire le modalità per la de­finizione del credito dell'Italia a carico del Governo cecoslovacco in dipendenza di som­ministrazioni a questo fatte dal Governo itali­ano in materiali da guerra e viveri, e per fissare i modi e il tempo per l'estinzione del debito da parte del Governo cecoslovacco, i sottoscritti:

 

Lodovico Luciolli,

Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle Finanze del Regno d'Italia;

 

Carlo Conti Rossini,

Direttore Generale del Tesoro nel Ministero del Tesoro del Regno d'Italia;

 

Zdeněk Fierlinger,

Direttore Generale della Sezione economica del Mi­nistero degli Affari Esteri della Repubblica Ceco­slovacca;

 

Zdeněk Fafl,

Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Uffizio del Commercio estero della Re­pubblica Cecoslovacca;

 

in virtú dei pieni poteri di cui sono stati mu­niti dai loro Governi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

 

 


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