Le regole stabilite da uno degli Stati contraenti per l'ammissione sul suo territorio degli aeromobili degli altri Stati contraenti, devono esser e applicate senza distinzione di nazionalità.
Articolo 3.
Ogni Stato contraente ha il diritto di vietare, per ragioni d'ordine militare o nell'interesse della sicurezza pubblica, il volo al disopra di determinate zone del suo territorio agli aeromobili degli altri Stati contraenti, sotto minaccia delle pene sancite datle proprie leggi e con la riserva che non sarà fatta sanzi distinzione, a questo riguardo, tra i suoi aeromobili privati e quelli degli altri Stati contraenti.
In questo caso dovrà pubblicare e notificare in precedenza agli altriStati contraenti la posizione e l'estensione delle zone vietate.
Articolo 4.
Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata dovrà, appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto al paragrafo 17 dell'allegato D, e atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, in uno degli aerodromi più vicini delto Stato sul quale indebitamente volava.
CAPITOLO II.
NAZIONALITA DEGLI AEROMOBILI.
Articolo 5.
Nessuno Stato contraente permetterà la circolazione, al dispora del suo territorio, d'un aeromobile che non abbia la nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, salvo la concessione di un permesso speciale e temporaneo.
Articolo 6.
Ogni aeromobile ha la nazionalità dello Stato sul registro del quale è iscritto, secondo le disposizioni dell'allegato A, sezione I, lettera c).
Articolo 7.
Gli aer omobili saranno iscritti nel registro di uno degli Stati contraenti soltanto se appartengorio per intiero a cittadini del detto Stato.
Una società non potrà essere registrata come proprietaria di un aeromobile se non possiede la nazionalità dello Stato nel quale l'aeromobile è inscritto, se il presidente e i due terzi almeno degli amministratori non hanno la detta nazionalità e se non adempie tutte le altre condizioni stabilite dalle leggi del detto Stato.
Articolo 8.
Un aeromobile non può essere validamente iscritto in più di uno Stato.
Articolo 9.
Gli Stati contraenti dovranno ogni mese scambiarsi tra loro e trasmettere alla Commissione internazionale di navigazione aerea prevista all'articolo 34 copia delle iscrizioni e delle radiazioni che sono state effettuate sul loro registro-matricola durante il mese precedente.
Articolo 10.
Nella navigazione internazionale, gli aeromobili dovranno portare distintivi di nazionalità e di immatricolazione, il nome il domicilio, del proprietario, a norma delle disposizioni dell'allegato A.
CAPITOLO III.
CERTIFICATI DI NAVIGABILITA E DI ABILITAZIONE.
Articola 11.
Nella navigazione internazionale, ogni aeromobile dovrà essere munito di un certificato di navigabilità rilasciato o reso valido, nelle condizioni stabilite all'allegato B, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.
Articolo 12.
Il comandante, i piloti, i motoristi e gli altri membri del personale di bordo di ogni aeromobile devono essere provvisti delle patenti di abilitazione e licenze rilasciate o rese valide, a norma dell'allegato E, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.
Articolo 13.
I certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate o rese valide dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità, a norma degli allegati B ed E, e in seguito dalla Commissione internazioriale di navigazione aerea saranno riconosciute valide agli altri Stati.
Ogni Stato ha il diritto di noh riconoscere, per la circolazione aerea nei limiti e al disopra del proprio territorio, le patenti di abilitazione e le licenze conferite a un suo cittadino da un altro Stato contraente.
Articolo 14.
Nessun apparecchio radiotelegrafico potrà essere portato a bordo, senza licenza speciale rilasciata dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità. Tali apparecchi saranno usati soltanto da personne dell'eqnzipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo.
Ogni aeromobile addetto a trasporti pubblici e capace di portare almeno dieci persone dovrà essere munito di apparecchi radiotelegrafici trasmettenti e riceventi, quando le modalità, dell'uso dei detti apparecchi saranno state stabilite della Commissione internazionale di navigazione aerea.
La commissione potrà estendere in seguito l'obbligo degli apparecchi radiotelegrafici anche a tutte le altre categorie di aeromobili, nelle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite.
CAPITOLO IV.
AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE AEREA SOPRA UN TERRITORIO ESTERO.
Articolo 15.
Ogni aeromobile di uno Stato contraente ha diritto di attraversare l'atmosfera d'un altro Stato contraente senza atterrare, ma deve, in caso seguire la rotta stabilita dallo Stato attraversato. Tuttavia, per ragioni di sicurezza generale sarà tenuto ad atterare, se ne riceve l'ordine per mezzo dei segnali previsti nell'allegato D.
Ogni aeromobile che passa da uno Stato in un altro deve, se i regolamenti di quest'ultimo lo esigono, atterrare in uno degli aeroporti stabiliti dal medesimo. Sarà data notificazione di detti aeroporti, dagli Stati contraenti alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la trasmetterà a tutti gli altri Stati contraenti.
L'impianto delle linee aeree internazionali è subordinato al consenso degli Stati da attraversare.
Articolo 16.
Ogni Stato contraente avrà il diritto di stabilire, in favore dei suoi aeromobili nazionali, riserve e restrizioni circa i trasporti commerciali di persone e di merci fra due punti del suo territorio.
Le restrizioni e le riserve saranno immediatamente pubblicate e comunicate alla Commissione internazionale di navigazione aerea che le notificherà agli altri Stati contraenti.
Articolo 17.
Se uno degli Stati contraenti stabilisce restrizioni o riserve a norma dell'articolo 16, i suoi aeromobili potranno essere soggetti alle stesse restrizioni e riserve in qualunque degli altri Stati contraenti, anche se questi non le abbiano imposte agli altri aeromobili esteri.
Articolo 18.
Durante il passaggio o il transito attraverso l'atmosfera di uno Stato contraente, comprese le fermate ragionevolmente necessarie un aeromobile potrà sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, mercà il deposito di una cauzione, l'importo della quale sarà stabilito nel più breve termine, in mancanza di accordo amichevole, dall'autorità competente del luogo dove il sequestro dovrebbe esseree esuguito.
CAPITOLO V.
REGOLE DA OSSERVARE ALLA PARTENZA, ALL'ATTERRAMENTO
ED IN ROTTA.
Articolo 19.
Ogni aeromobile addetto alla navigazione aerea internazionale dev'essere munito:
a) del certificato di registrazione, a norma dell'allegato A;
b) del certificato di navigabilità, a norma dell'allegato B;
c) delle patenti di abilitazione del comandante, dei piloti e delle persone dell'equi paggio, a norma dell'allegato E;
d) se trasporta passaggeri, dell'elenco d essi;
e) se trasporta merci, delle polizze di carico e del manifesto;
f) dei libri di bordo, a norma dell'alle gato C;
g) della licenza speciale prescritta all'articolo 14, se ha a bordo apparecchi radiotelegrafici.
Articolo 20.
I libri di bordo devono essere conservati per due anni dupu l'ultima iscrizione.
Articolo 21.
Alla partenza e all'atterramento di un aeromobile, le autorità locali avranno sempre il diritto di visitarlo e di verificare tutti i documenti dei quali dev' essere munito.
Articolo 22.
Gli aeromobili degli Stati contraenti avranno diritto, per l'atterramento, agli stessi provvedimenti di assistenza, specie in caso di pericolo, degli aeromobili nazionali.
Articolo 23.
Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sarà regolato, salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo.
Articolo 24.
In tutti gli Stati contraenti, ogni aeroporto aperto al servizio pubblico degli aeromobili nazionali contro pagamento di certi diritti, dovrà esserlo, nelle stesse condizioni, a quello degli aeromobili di tutti gli altri Stati predetti.
Per ognuno di questi aeroporti vi sarà un'unica tariffa di atterramento e di soggiorno, applicabile egualmente agli aeromobili nazionali e a quelli esteri.
Articolo 25.
Ogni Stato contraente si obbliga a prendere i provvedimenti opportuni per garantire che ogni aeromobile navigante al disopra del suo territorio o munito del contrassegno della sua nazionalità dovunque si trovi, si conformerà alle regole contenute nell'allegato D.
Ogni Stato contraente si impegna a procedere a carico dei contravventori e a punirli.
CAPITOLO VI.
TRISPORTI VIETATI.
Articolo 26.
Il trasporto per via aerea degli esplosivi, delle armi e delle munizioni da guerra è vietato, nella navigazione aerea internazionale. Non sarà permesso ad aeromobili esteri di trasportare i detti materiali fra due punti qualunque di uno stesso Stato contraente.
Articolo 27.
Ogni Stato potrà vietare o regolare il trasporto e l'uso, in navigazione aerea, di apparecchi fotografici. Ogni disposizioni di questo genere dovrà essere notificata immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la communicherà agli altri Stati contraenti.
Articolo 28.
Per ragioni d'ordine pubblico, il trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli 26 e 27 potrà essere sottoposto a restrizioni da ogni Stato contraente. Ogni disposizione di questo genere dovrà essere notificata immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la comunicherà agli altri Stati contraenti.
Articolo 29.
Tutte le restrizioni indicate nell'articolo 28 devono essere applicate egualmente agli aeromobili nazionali e a quelli esteri.
CAPITOLO VII.
AEROMOBILI DI STATO.
Articolo 30.
Saranno considerati aeromobili di Stato:
a) gli aeromobili militari;
b) gli aeromobili destinati esclusivamente a servizi di Stato, come la posta, le dogane e la polizia.
Ogni altro aeromobile sarà reputato aeromobile privato.
Tutti gli aeromobili di Stato, ecceto quelli militari, di dogana o di polizia, saranno considerati aeromobili privati e come tali soggetti a tutte le norme della presente convenzione.
Articolo 31.
Ogni aeromobile comandato da una persona in ser vizio militare, adibita a questo ufficio, sarà considerato aeromobile militare.
Articolo 32.
Nessun aeromobile militare di uno degli Stati contraenti potrà volare al disopra di un altro dei detti Stati o atterrarvi, senza autorizzazione speciale. In tal caso, l'aeromobile militare godrà, in massima, in mancanza di speciali stipulazioni, dei privilegi concessi, secondo l'uso, alle navi da guerra estere.
Un aeromobile militare costretto ad atterrare, o a cui è stato fatto segno o è stato im postu di atterrare, non acquisterà perciò alcuno dei privilegi indicati nel comma precedente.
Articolo 33.
Speciali accordi tra gli Stati interessati determineranno in quali casi gli aeromobili di polizia s di dogana potranno essere autorizzati a passar la frontiera. In nessun caso essi godranno dei privilegi di cui all'articolo 32.
CAPITOLO VIII.
COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI NAVIGAZIONE AEREA.
Articolo 34.
Sarà istituita, cul nome di >Commissione internazionale di navigazione aerea<, sotto l'autorità della Società delle Nazioni, una Commissione internazionale permanente, così composta:
due rappresentanti per ciascuno dei seguenti Stati: Stati Uniti d'America, Francia, Giappone e Italia;
un rappresentante della Gran Bretagna e uno per ciascuno dei Domini britannici e per l'India;
un rappresentante per ciascuno degli altri Stati contraenti.
Ciascuno dei cinque primi Stati (la Gran Bretagna coi suoi Domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avrà il più piccolo numero intiero di voti che, moltiplicato per cinque, ecceda di almeno uno la somma dei voti di tutti gli altri Stati contraenti.
Ciascuno degli altri Stati avrà un votu.
La Commissione internazionale di navigazione aerea stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente; ma sarà libera di riunirsi dovunque lo riterrà apportuno. La sua prima riunione avverrà a Parigi. La convocazione ne sarà fatta dal Governo francese, appena la maggioranza degli Stati firmatari gli avrà notificato la ratifica della presente convenzione.
Alla Commissione internazionale di navigazione aerea competerà:
a) ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o far loro le proposte di modificazioni o di emendamenti alle disposizioni della presente convenzione, e notificare le variazioni adotate;
b) esercitare le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo e dagli articoli 9, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 36 e 37 della presente convenzione;
c) emendare le disposizioni degli allegati A-G;
d) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti le informazioni di ogni genere con cernenti la navigazione aerea internazionale;
e) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti tutte le notizie relative alla radiotelegraphia, meteorologia e scienze mediche, interessanti la navigazione aerea;
f) assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione aerea, a norma delle disposizioni dell'allegato F;
g) dar parere sulle questioni che gli Stati sottoporranno al suo esame.
Le modificazioni degli allegati potranno essere adottate dalla Commissione internazionale di navigazione aerea soltanto se saranno approvate dai tre quarti del totale assoluto dei voti, cioè del totale dei voti che potrebbero esser e raccolti, se tutti i rappresentanti degli Stati fossero presenti; esse avranno pieno effetto dal momento che saranno state notificate dalla Commissione a tutti gli Stati contraenti.
Le modificazioni proposte agli articoli della convenzione saranno esaminate dalla Commissione internazionale di navigazione aerea, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissione medesima. Tali proposte non potranno essere presentate per l'accettazione agli Stati contraenti, se non saranno approvate coi due terzi almeno del totale assoluto dei voti.
Le modificazioni agli articoli della convenzione, - non quelle degli allegati, - dovranno essere adottate ufficialmente dagli Stati contraenti, prima di divenire esecutorie.
Le spese di organizzazione e di funzionamento della Commissione internazionale di navigazone aerea saranno sostenute dagli Stati contraenti in proporzione del numero dei voti di cui dispongono.
Le spese derivanti dall'invio di delegazioni tecniche saranno sostenute dagli Stati rispettivi.
CAPITOLO IX.
DISPOSIZION FINALI.
Articolo 35.
Le Alte Parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto la concerne, a cooperare per quanto è possible ai provvedimenti di carattere internazionale relativi:
a) alla raccolta e diffusione di dati statistici meteorologici, correnti o speciali, secondo le disposizioni dell'allegato G;
b) alla pubblicazione di carte aeronautiche e all'impianto di un sistema uniforme di segnali aeronautici al suolo, secondo le disposizioni dell'allegato F;
c) all'uso della radiotelegrafia nella navigazione aerea, all'impianto delle stazioni radiotelegrafiche occorrenti, e all'osservanza dei regolamenti internazionali di radiotelegrafia.
Articolo 36.
Disposizioni generali relative alle dogane e concernenti la navigazione aerea internazionale sono oggetto di accordi particolari, contenuti nell'allegato II alla presente convenzione.
Nessuna clausola della presente convenzione sarà interpretata come contraria alla conclusione, da parte degli Stati contraenti, in conformità dei principi stabiliti dalla convenzione stessa, di accordi speciali fra Stato e Stato circa le dogane, la polizia, le poste e altri argomenti d'interesse comune, in attinenza con la navigazione aerea. Ogni protocollo di tal genere dovrà essere notificato immediatamente alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la comunicherà, agli altri Stati contraenti.
Articolo 37.
In caso di dissenso fra due o più Stati, relativamente all'interpretazione della presente convenzione, la controversia serà, definita dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che sarà, stabilita dalla Società delle Nazioni, e fino alfa costituzione di questa Corte, per vià di arbitrato.
Se le parti non si accordano direttamente sulla scelta degli arbitri, esse procederanno nel modo seguente.
Ciascuna delle parti in causa nominerà un arbitro e gli arbitri si riuniranno per scegliere il soprarbitro. Se gli arbitri non si accordano, le parti designeranno ciascuna un terzo Stato e gli Stati cosi designati procederanno alla nomina del soprarbitro, o di comune accordo, o proponendo ciascuna un nome e lasciando alla sorto la scelta.
In caso di dissenso relativo a uno dei regolamenti tecnici allegati alla presente convenzione, la controversia sarà definita dalla Commissione internazionale di navigazione aerea, a maggioranza.
Nel caso in cui il dissenso verta sul punto, se la controversia concerne a interpretazione della convenzione o di un regolamento, la decisione finale spetterà a un tribunale arbitrale, a norma del primo comma del presente articolo.
Articolo 38.
In caso di guerra, le stipulazioni della presente convenzione non pregiudicheranno la libertà di azione degli Stati contraenti, sia come belligeranti, sia come neutrali.
Articolo 39.
Le disposizioni della presente convenzione sono completate dagli allegati A-H che, salvo quanto è dispoto all'articolo 34, lettera c), hanno la stessa efficacia ed entreranno in vigore contemporaneamente ad essa.
Articolo 40.
Ai fini della presente convenzione, i dominî britannici e l'India sarano considerati come Stati.
Ai fini della presente convenzione, il territorio e i cittadini dei territori protetti o amministrati in nome della Società delle Nazio ni saranno assimilati al territorio e ai cittadini dello Stato protettore o mandatario.
Articolo 41.
Gli Stati che non hanno preso parte alla guerra del 1914-1919 saranno ammessi a aderire alla presente convenzione.
Questa adesione sarà notificata in via diplomatica al Governo della Repubblica francese e da questo a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
Articolo 42.
Ogni Stato che abbia preso parte alla guerra del 1914-1919, ma che non sia firmatario della presente convenzione, non potrà essere ammesso a aderirvi se non è membro della Società delle Nazioni, o, fino al 1° gennaio 1923, se la sua adesione non ottiene il consenso delle Potenze alleate e associate, firmatarie del trattato di pace conchiuso col detto Stato. Dopo il 1° gennaio 1923, questa adesione potrà essere ammessa se è consentita almeno da tre quarti degli Stati firmatari e aderenti, netle condizioni stabilite all'articolo 34 della presente convenzione.
Le domande di adesione saranno dirette al Governo della Repubblica francese, che le comunicherà alle altre Potenze contraenti; salvo che lo Stato richiedente sia ammesso di pieno dritto come membro della Società delle Nazioni, il Governo francese raccoglierà i voti delle dette Potenze e farà loro conoscere il risultato della votazione.
Articolo 43.
La presente convenzione non potrà essere denunciata fino al 1° gennaio 1922. In caso di denuncia, questa dovrà essere notificata al Governo della Repubblica francese, che ne darà comunicazione alle altre Parti contraenti. Essa non avrà effetto che un anno dopo la notificazione e varrà soltanto nei riguardi della Potenza che vi avrà proceduto.
La presente Conveizzione sarà ratificata.
Ciascuna Potenza invierà la propria ratifica al Governo francese, a cura del quale ne sarà dato avviso alle altre Potenze firmatarie.
Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo francese.
La presente convenzione entrerà in vigore, per ciascuna Potenza firmataria, di fronte alle altre Potenze che l'abbiano già ratificata, quaranta giorni dogo il deposito della sua ratifica.
Appena la convenzione sarà entrata in vigore, il Governo francese ne invierà copia autentica alle Potenze che, in Torza dei trattati di pace, si sono impegnate a saneire norme di navigazione aerea conformi a quelle di questa convenzione.
FATTA a Parigi il tredici ottobre mdle novecento diciannove, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, e copie autentiche del quale saranno rimesse agli Stati contraenti.
L'esemplare datato come sopra potrà essere sottoscritto fino al il dodici aprile mille novecento venti inclusivamente.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari, i poteri dei quali sono stati riconosciuti in buona e debita forma, hanno sottoscritto la presente convenzione, redatta in francese, in inglese e in italiano: i tre testi avranno par i efficacia.
(L. S.) ROLIN-JAEQUEMYNS.
(L. S.) ISMAEL MONTES.
(L. S.) RAUL FERNANDES.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) V. K. WELLINGTON KOO.
(L. S.) RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.
(L. S.) E. DORN Y DE ALSUA.
(L. S.) S. PICHON.
(L. S.) VITTORIO SCIALOJA.
(L. S.) ANTONIO BURGOS.
(L. S.) I. J. PADEREWSKI.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) ALEX. VAIDA VOEVOD.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.)
(L. S.) J. A. BUERO.
ALLEGATO A.
MARCHE DEGLI AEROMOBILI.
I.
GENERALITÀ
a) La marca di nazionalità sarà rappresentatà da una lettera maiuscola in caratteri romani, p. es:
Francia....F
La marca di registrazione sarà rappresentata da un gruppo di quattro lettere maiuscole; ogni gruppo conterrà almeno una vocale, la lettera Y essendo considerata come tale. Il gruppo complessivo delle cinque lettere sarà usato come nominativo dell'aeromobile nel fare o ricevere segnali di radiotelegrafia o di ogni altro menzo di comunicazione, eccettuato il caso di comunicazioni per menzo di segnali ottici, nelle quali si useranno i metodi ordinari.
Le marche di nazionalità e di registrazione sono assegnate secondo la tabella della sezione VIII di questo allegato.
b) Negli aeromobili che non siano di Stato o commerciali, la marca di registrazione dev'essere sottolineata can una linea nera.
c) L'iscrizione nel registro e il certificato di registrazione devono contener e una descrizione dell'aeromobile e indicare il numero o le altre marche d'identificazione dategli dal costruttore; le marche di nazionalità e di registrazione predette; l'aeroporto abituale dell'aeromobile; il nome e cognome, la nazionalità e la residenza del proprietario, e la data di registrazione.
d) Ogni aeromobile deve portare fissata alfa navicella o alla fusoliera, in posizione visibile, una tanga di metallo sulla quale siano incisi il nome a cognome a le residenza del proprietario e le marche di nazionalità e di registrazione.
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE.
(Modulo provvisorio.)
Nazionalità...........................
Marca di nazionalità....................
Marca di registrazione...................
Data di registrazione.....................
Tipo dell'aeromobile turistico o da diporto...
commerciale.........
di Stato.............
Costruttore...........................
Numero dato dal costruttore.............
Descrizione..........................
Nome e cognome del proprieťario..........
Nazionalità del proprietario...............
Aeroporto dell'aeromobile................
Firma e bollo dell'autorità che rilascia il certificato............
II.
POSITIONE DELLE MARCHE.
Le marche di nazionalità e di registrazione devono essere tracciate in nero su fondo bianco nella maniera seguente:
a) Velivoli. - Le marche devono essere dipinte sopra la superficie inferiore dei piani principali inferiori e sopza la superficie superiore dei piani principali superiori, col vertice delle lettere dalla parte del bordo anteriore. Esse saranno dipinte anche lungo i lati della fusoliera fra i piani principali e quelli di coda. Se il velivolo non ha fusoliera, le marche saranno dipinte suna carlinga.
b) Dirigibili e palloni. - Per i dirigibili, le marche saranno dipinte verso la sezione maestra ai due lati e sulla superficie superiore; i tre distintivi saranno fra loro equidistanti. Per i palloni, le marche saranno dipinte su due punti oggosti della circonferenza orizzontale massima. In entrambi i casi le marche laterali devono essere visibili dai lati e dal suolo.