CONVENZIONE.

L'AUSTRIA, la CECOSLOVACCHIA, l'ITALIA, la POLONIA, il REGNO SERBO- CROATO-SLOVENO, la ROMANIA, desiderosi di regolare le questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa Postale di risparmio in Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco, volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parte Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari

 

Il presidente federale della

repubblica d'Austria:

il Signor Rémi Kwiatkowski,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario,

Il presidente della repubblica

Cecoslovacca:

il Signor Vlastimil Kybal,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario,

Sua Maesta il Re d'I talia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali,

Senátore del Regno, Ambasciatore,

Il capo dello Stato Polaeco:

il Signor Maciej Loret,

Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma,

Sua Maesta il Re di Romania:

il Signor Ef Antonesco,

Consigliere all a Corto di Cassazione di Bucarest,

Sua Maesta il Re dei Serbi,

Croati e Sloveni:

il Signor Ottokar Rybár,

ex deputato,

I QUALI, doper aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Prima Parte.

Disposizioni Generali.

Articolo Primo.

Gli Stati Contraenti ai quali fu trasferito un territorio dell'anteriore Impero ďAustria o che sono sorti dal crollo dello stesso, eccettuata l'Austria, provvederanno in conformita delle disposizioni della presente Convenzione all'assunzione di tutti i crediti esistenti presso. la Cassa Postale di risparmio in Vienna, che spettano ai loro appartenenti, come pure di quelli che spettano ad autorita, uffici, istituti e simili dello Stato, civili e militari, anteriormente austriaci o austro-ungarici, situati secondo le prenotazioni della Cassa Postale di risparmio, fuori della Repubblica ďAustria sul territorio di detti Stati.

I crediti non assunti dagli altri Stati Contraenti vengono assunti dall'Austria.

Ciascuno degll Stati suaccennati incarichera uno dei propri istituti pubblici di credito dell'effettuazione di tutte le operazioni risultanti da questa convenzione.

La presente Convenzione non si applica a crediti che i proprietari dichiarano di voler lasciare presso la Cassa Postale di risparmio in Vienna.

Sara considerato come giorno di liquidazione, in quanto nelle disposizioni seguenti non sia espressamente indicato un altro termine, l'ultimo giorno del mese nel quale questa Convenzione entrera in vigore a sensi dell'art 20.

Articolo 2.

Quali appartenenti ai paesi staccati dall'anteriore territorio dell'Impero austriaco, i cui crediti debbano trasferirsi agli istituti nazionali, si considerano di regola quei depositanti a risparmio e detentori di conto-check che, al momento della conversione della valuta austriaca (26. marzo 1919), avevano la loro ordinaria residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato e da quel tempo non 1'hanno abbandonato. Un cambiamento temporaneo della dimora, specialmente se causato dallo stato di guerra, non va considerato come cambiamento dell'ordinaria residenza (sede). Per depositanti.a risparmio e detentori di contocheque che dono il termine suindicato hanno trasferito la propria residenza (sede) dal territorio di uno Stato successore in quello di unaltro, eccettuata 1'Austria, e decisiva per 'assunzione dei loro crediti la loro cittadinanza all'entrata in vigore di questa Convenzione.

Per succursali di istituti di credito e di imprese ďogni specie, per amministrazioni di proprieta fondarie e simili, va considerato come sede il loro luogo ďesercizio.

Riguardo ai cittadini che avevano la loro residenza (sede) in un territorio situato fuori dellanteriore Impero austriaco e di la si sono trasferiti nello Stato di pertinenza o sono rimasti all'estero, sono contenute disposizioni dettagliate nella parte seconda della presente Convenzione.

Riguardo ai conti tenuti dalla Cassa Postale di risparmio in vecchie corone austriache gli Stati contraenti si riservano il diritto di non riconoscere o di riconoscere solo in parte un eventuale aumento avvenuto dopo la conversione della valuta austriaca (26. marzo 1919), in quanto 1'aumento non derivi da accreditamenti degli interessi del conto, o da assegnamenti di un credito spettante allo stesso istituto nazionale.

Articolo 3.

L'importo totale dei crediti per tale modo uscenti dalla gestione della Cassa Postale di risparmio sara espresso uniformemente in corone.

A coprimento di questo importo totale la Cassa Postale di risparmio mettera a disposizione degli istituti nazionali assuntori i valori esposti nell'art. 9.

La ripartizione dq farsi fra gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria degli attivi della Cassa Postale di risparmio ceduti a coprimento, sara eseguita secondo le normi dell' art 10.

Articolo 4.

Oltre ai crediti di risparmio e di contocheck saranno trasferiti agli istituti incaricati della assunzione, a richiesta delle parti interessate, anche i depositi di titoli che sono custoditi e amministrati dalla Cassa Postale di risparmio per conto di cittadini appartenenti ai rispettivi territori e dimoranti fuori dell' Austria. Pero la cittadinanza deve essere stata acquistata in conformita alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano, diti in contanti derivanti da operazioni della Cassa Postale di risparmio in carte di valore, che sono registrati dalla stessa in vecchie corone austriache, vanno constatati secondo le massime fissate all'art. 8 e saranno aggiunti ai crediti trasferiti che derivano dai servizi di conto-check e di risparmio. All'incontro, i crediti in contanti registrati in altra valuta non verranno compresi nell'importo totale trasferito, ma saranno estradati in questa valuta.

Articolo 5.

Colla esecuzione di questa Convenzione la Cassa Postale di risparmio viene esonerata da ogni ulteriore obbligo di fronte a quelle parti, i cui crediti passano dalla sua gestione a quella dell'istituto al quale sono stati trasferiti. Gli istituti assuntori ubentreranno riguardo ai crediti assunti negli obblighi della Cassa Postale di risparmio, colla restrizione che non sara necessario di fare la conversione dei creiditi nella valuta nazionale se non dopo ricevuti tutti i conprimenti previsti nella parte IV di questa Convenzione e soltanto entro i limiti di questi coprimenti.

Resta pero rimesso agli Stati contraenti stessi di stabilire in che modo e con quale im porto l'istituto assuntore debba soddisfare gli aventi diritto.

Le attivita ricevute a copertura non potranno essere impiegate per la realizzazione di denari strettamente appartenenti allo Stato e depositati su conti di Stato, se non dopo che siano soddisfatti tutti gli altri awenti diritto.

Seconda parte.

Accertamento dei Blocchi di Credito da

Ritirarsi.

Articolo 6.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio di risparmio si osservera il procedimento seguente:

Gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, in quanto non sia gia avvenuto, inviteranno con pubblico avviso i loro cittadini (art. 2) a denunciare i loro crediti di risparmio entro un dato termine presso gli uffici da designarsi. Il termine non potra sorpassare lo spazio diternpo di tre mesi dopo l'entrata in vigore di questa convenzione. Contemporaneamente alla denuncia, i depositanti dovranno consegnare i libretti di risparmio disdetti per saldo.

In questa occasione i depositanti, che, al momento della conversione della valuta austriaca avevano la loro residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato contraente, dovranno fornire la prova di questa residenza (sede).

All'incontro i depositanti a risparmio, che,dopo la conversione della valuta hanno trasferito la loro residenza (sede) dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un altro, eccettuata l'Austria, o da un territorio situato fuori del Panteriore Impero austriaco nello Stato di pertinenza, come pure i depositanti a risparmio che hanno mantenuto la loro residenza (sede) fuori del territorio dell'anteriore Stato austriaco, dovranno comprovare tanto l'attuale residenza (sede) come la loro cittadinanza.La cittadinanza deve essere sta ta acquistata in conformita alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano o rispot tivamente dei Trattati relativi.

Se il depositante a risparmio e morto, e decisiva per l'assegnazione del suo credito la sua ultima residenza (sede) rispettivamente la sua cittadinanza (pertinenza). Per persone giuridiche che, hanno cessato di sussistere e decisiva la loro ultima sede.

Se un depositante a risparmio, che dopo la conversione della valuta austriaca ha trasferito la propria residenza (sede) nel suo Stato di pertinenza, chiede l'assunzione in un blocco nazionale, si fara luogo alla sua richiesta soltanto se dopo la conversione della valuta non fu fatto nessun versamento.Gli accreditamenti ďinteressi non si considerano come versamenti.

Se il libretto di risparmio e andato perduto, il depositante all'atto della notifica dovra fare la denuncia di perdita, chiedendo che sia iniziata la procedura di ammortizzazione a sensi dell'art. 14 della legge 28. maggio 1882, R. G. Bl. N. 56. La procedura di ammortizzazione e l'assegnazione a un blocco nazionale in base al risultato degli accertamenti sara seguita dalla Cassa Postale di risparmio di concerto col rispettivo Stato contraente.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni, il rispettivo Stato contraente notifichera alla Cassa Postale di risparmio i singoli depositanti a risparmio appartenenti al proprio blocco nazionale. Dopo la revisione contabile da parte della Cassa Postale di risparmio, i crediti di risparmio di tutti i depositanti appartenenti a un blocco nazionale, statoiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti a risparmio del rispettivo Stato contraente.

I depositi a risparmio non notificati da parte degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, spettano al blocco di crediti dell'Austria. Pero tutti i depositi che al 26. marzo 1919 erano gia prescritti o che dopo questo termine passano in prescrizione a sensi degli art. 15 et 16 della legge 28 maggio 1882, R. G. Bl. N. 56, si devolveranno allo Stato nel cui territorio e situato l'ufficio postale che ha emesso il libretto di deposito.

Articolo 7.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio dei check si osservera il procedimento seguente.

La Cassa Postale di risparmio compilera provvisoriamente secondo le direttive statuite nell'art. 2 i blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti in base alle sue registrazioni.

La Cassa Postale di risparmio d'accordo cogli istituti assuntori inf ormera i detentori di conti della loro provvisoria assegnazione a un determinato blocco di crediti. Se ne risulta che la residenza (sede) di un detentore di conto-check indicato dalla Cassa Postale di risparmio corrisponde alla residenza (sede) al momento della separazione monetaria, o che si tratta solo di un cambiamento di domicilio (sede) entro il territorio dello stesso Stato, non occorre nessun altra prova da parte del detentore di conto per la definitiva assegnazione al rispettiovo blocco nazionale. Se, invece, si tratta di un trasferimento di residenza (sede) nel territorio di un altro Stato succesore o di trasferimento, da un paese situato fuori dell'anteriore Impero austriaco, nello Stato di pertinenza allora il detentore di conto dovra comprovare la sua attuale cittadinanza e la sua residenza (sede). Nel caso che il detentore di un conto-check tenuto in banconote austriache stampigliate, il quäle dopo la conversione della valuta austriaca abbia trasferito la propria residenza (sede) nel suo Stato di pertinenza chieda l'assunzione del suo avere in un blocco nazionale, si fara luogo alla sua richiesta, dopo comprovata l'attuale cittadinanza e residenza (sede), soltanto quando il suo conto non abbia subito dei cambiamenti in seguito a ulteriore utilizzazione (versamenti, assegnamenti e prelevamenti). Gli accreditamenti di interessi non si considerano come cambiamenti.

Se il detentore di un conto e morto, e decisivo il suo ultimo domicilio prima della conversione della valuta austriaca in mancanza di questa, il suo ultimo incolato. Per le persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, e decisíva la loro ultima sede.

Se il detentore di un, conto entro il termine di un mese dopo la notificazione non dichiara espressamente di voler lasciare presso la Cassa Postale di risparmio il suo credito, si considera come definitiva la sua assegnazione al blocco nazionale, dopo fornite eventualmente le prove necessarie.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni, ciascuno Stato contraente approvera l'assegnazione dei singoli detentori di contocheck al proprio blocco di crediti. I crediti di tutti i detentori di conto-check appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti nel servizio dei check del rispettivo Stato contraente.

Parte Terza.

Assunzione dei depositi di titoli e dei crediti in contanti.

Articolo 8.

I depositi di titoli trovantisi presso la Cassa Postale di risparmio e i relativi crediti su conti in contanti di cittadini degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, saranno trasferiti secondo le massime seguenti.

I detentori di depositi di titoli, risp. di conti in contanti provenienti da tali depositi, in quanto non sia gia awenuto saranno invitati con pubblico awiso a notificare entro un adeguato termine i loro depositi e crediti in contanti e ad autorizzare il rispettivo istituto all'assunzione, assieme colla notifica si dovra fornire la prova della cittadinenza e del domicilio fuori del territorio della Repubblica austriaca.

Per l'appartenenza di depositi di titoli e crediti di conti in contanti delle masse ereditarie e decisiva la cittadinanzina, risp. la pertinenza, e l'ultima residenza del defunto, per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, la sede del detentore del conto.

Il credito su conti in contanti spettante a un deposito di titoli si considera per notificato, quando sia notificato il deposito di titoli stesso. All'atto della notifica si dovra presentare il certificato di deposito (libretto di rendita). Qualora questo documento fosse andato perduto, il depositante dovra rassegnare in iscritto la dichiariazione che egli risponde per tutti gli eventuali danni derivanti del trapasso del deposito. In luogo delle dichiarazioni singole dei depositanti puo anche subentrare una dichiarazione cumulativa dell'istituto designato per l'assunzione.

Gli Stati assuntori trasmetteranno alla Cassa Postale di risparmio le notifiche da essi rivedute e confermate in riguardo alle premesse del trasferimento (cittadinanza, residenza, risp. sede). La Cassa Postale di rispar mio esaminera le notifiche rispetto alla loro concordanza colle proprie registrazioni, eventualmente le rettifichera, e poscia procedera d'accordo coll'istituto assuntore al trapasso dei depositi e crediti in contanti.

Per i depositi da trasferirsi in tal modo, l'Austria accordera il permesso di libera esportazione senza falcidia per imposte o tasse d'altra specie. In proposito si dovranno anche osservare le istruzioni emanate dalla Commissione delle Riparazioni in data 31 agosto 1921, n. 1502, nonché eventuali altre istruzioni della stessa circa il trattamento dei titoli del debito prebellico, non assicurato, dell'anteriore Impero austriaco.

I titoli del prestito di guerra saranno trasferiti col contrassegno prescritto dall'Austria per titoli in possesso nazionale degli Stati Successori.

I titoli soggetti a vincolo cauzionale saranno trasferiti solo col consenso dell'ente giuridico (autorita amministrativa) che ha interesse alla cauzione.

I blocchi dei crediti dei conti in contanti tenuti in vecchie corone austro-ungheresi saranno aggiunti al blocco dei crediti a risparmio del rispettivo Stato e saranno quindi trattati come depositi a risparmio.

I conti in contanti tenuti in altra valuta che non sia la vecchia valuta austro-ungherese saranno trasferiti secondo la situazione nel giorno di liquidazione, della valuta nella quale sono tenuti.

Ai crediti tenuti in corone austriache stampigliate verranno aggiunti in tutti i casi gli interessi fino a questo giorno; ai crediti in altre valute saranno aggiunti gli interessi soltanto nella misura del profitto derivante della loro fruttificazione.

I depositi di titoli non notificati non godono i vantaggi del trasferimento ai sensi di questa Convenzione. I crediti non denunziati su conti in contanti che sono tenuti in vecchie corone austro-ungheresi, non vengono presi in considerazione per la copertura dei blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti a sensi della presente Convenzione.

Il trattamento dei depositi gravati da debiti lomfoardizzati e regolato nella parte IV.

QUARTA PARTE.

Copertura del blocco complessivo di crediti

degli Stati Contraenti da ritirarsi dalla ge stione della Cassa Postale di risparmio.

Articolo 9.

A copertura del blocco di crediti complessivo degli Stati contraenti da accertarsi, giusta le disposizioni contenute nella parte II e III, dovranno servire i seguenti elementi patrimoniali della Cassa Postale di risparmio:

1° in prima linea i crediti risultanti dalla chiusura dei conti della Cassa Postale di risparmio verso le amministrazioni postali degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, dopo detratti i debiti corrispondenti.

2° i titoli che giusta l'annesso elenco si trovano in effettivo possesso della Cassa Postale di risparmio per l'importo nominale complessivo di corone 110,641.560 e precisamente senza il contrasesegno usato per i titoli di possesso territoriale della Republica d'Austria. I titoli del debito prebellico del cessato Impero austriaco numerati al n. I. della lista qui acclusa saranno trasferiti con tutti i tagliandi scaduti dal 1° maggio 1919 in poi;

3° i crediti della Cassa Postale di risparmio derivanti da mutui verso pegno di titoli (mutui lombardizzati) verso quei debitori pei quali concorrono le premesse dell'art. 8 riguardo alla cittadinanza e aldomicilio(sede);

4° i crediti della Cassa Postale di risparmio provenienti dal conto corrente presso la Cassa Postale di risparmio in Sarajevo;

5° i seguenti crediti iscritti nei libri della Cassa Postale di risparmio intestati in valute estere, col loro pieno valore:

a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'Industrie en France.................... Francs Fr. 461.977.74

b) Banca Commerciale Italiana, filiale di Londra..................... Lst. 6.728/9/5

c) Swiss Bank-Verein Londra.........................................Lst. 100.000

d) Deutsche Bank, Berlino, filiale

Londra.................................... Lst. 4.833/13/9

e) Österreichische Länderbank, filiale

Londra................................ Lst. 12.839/12/9

f) Österreichisch-ungarische

Bank............................. Lst. 130.063/6/5

g) Deutsche Bank, Berlino, filiale

Londra.............................. Doli. 18.708,33

h) Société Général de Belgique, Bruxelles.. Franchi Belgi............................... 485.853,72

i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Deposito: del prestito belga di ricostruzione, nom...................... Franchi Belgi 6.100.000;

6° infine corone austriache stempigliate in contanti o in crediti allibrati.

Articolo 10.

1. I crediti i debiti risultanti dal bilancio della Cassa Postale di risparmio verso le diverse amministrazioni postali degli Stati nazionali, da cedersi in conformita all'art. 9, punto I, saranno messi in conto a copertura del blocco, separatamente per ciascun istituto nazionale al ragguaglio di corona per corona.

2. I titoli ceduti dalla Cassa Postale di risparmio in base all'art. 9, punto 2, veranno ripartiti in base al loro valore nominale, e precisamente per meta, nella proporzione dei blocchi dei crediti, diminuiti od aumentati a norma del punto I di questo articolo, per meta nella proporzione dei blocchi originari quali risultano prima del cambiamento previsto al punto I di questo articolo. A copertura dell'importo complessivo risultante da queste due note verranno assegnati anzitutto a ciascun istituto nazionale quei titoli per i quali il rispettivo Stato ha un interesse speciale, sia per la situazione dell'oggetto ipotecato, sia per la sede dello Stabilimento di emissione. L'assegnazione dei titoli ferroviari specificati al punto III dell allegato elenco dei titoli, ai quali sono interessati piu Stati nazionali, sara fatta in proporzione alla lunghezza del percorso, entro il territorio di ciascuno Stato, della ferrovia che forma oggetto di garanzia. Di poi saranno distribuite proporzionatamente le singole categorie dei titoli di rendita prebellica.

I titoli di rendita prebellica del cessato Impero austriaco cosi assunti, verranno conteggiati a copertura dei blocchi secondo il loro valore nominale al ragguaglio di corona per corona. I tagliandi scaduti dal 1° maggio 1919 in poi non formano oggetto di conteggio.

Gli altri titoli verranno valutati secondo il loro valore di borsa nel giorno di liquidazione nello Stato assuntore e computati in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.

3. I erediti lombardati della Cassa Postale di risparmio, menzionati all'art. 9, punto 3, saranno compresi dalla Cassa Postale di risparmio per ogni istituto assuntore, in un elenco speciale che verra esaminato dal rispettivo istituto nei riguardi della sudditanza e del domicilio (sede) dei titolari. I crediti lombardizzati della Cassa Postale di risparmio che saranno stati accertati in base alla rettifica eseguita di commune accordo saranno assunti dal rispettivo istituto nazionale assieme ai relativi oggetti di pegno. Per il computo nei blocchi di crediti dei singoli istituti assuntori, i crediti lombardizzati saranno distinti in tre gruppi secondo le categorie dei titoli lombardizzati.

I. gruppo: Saranno conteggiati sui blocchi di crediti corona per corona i crediti lombardati su titoli indigeni o su titoli appartenenti a categorie per le quali la nazionalizzazione (nostrificazione) e prevista, fino al giorno della liquidazione, sia dai Trattati di pace, sia dalla legislazione interna dello Stato assuntore; nonché i crediti lombardizzati su titoli, che sono estesi in una valuta di ragguaglio eguale o superiore alla valuta del paese.

II. gruppo: I crediti lombardizzati su titoli estesi in una valuta ragguaglio inferiore alla valuta del paese, saranno valutati con quell'importo che sara coperto dal corso di borsa che questi titoli avranno nel, giorno di liquidazione nel rispettivo Stato. In caso che in questo Stato non vi fosse un corso di borsa per tali titoli, si prendera come base il corso di borsa di quello Sato sul cui territorio il titolo fu emesso, conteggiato al ragguaglio della valuta die questo Stato rispetto a quella. dello Stato assuntore. Gli importi cosi calcolati verranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nello Stato assuntore per la conversione delle corone austro-ungariche.

III. gruppo: I crediti della Cassa Postale di risparmio lombardati su titoli di prestiti diguerra saranno valutati secondo il cambio della corona austriaca stampigliata in rapporto alla valuta del rispettivo Stato nel giorno della liquidazione; se pero il corso della corona austriaca stampigliata superasse il corso della valuta dello Stato assuntore la valutazione verra fatta sulla base della valuta dello Stato assuntore; in questo caso gli importi cosi determinati saranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.

Se per uno o piu prestiti lombardizzati di uno stesso debitore sono impegnati vari titoli di uno stesso gruppo, questi titoli sonq da riguardarsi come pegno comune per il debito totale. In questi casi la valutazione, e il computo nei blocchi, dei crediti cosi conglobati sara effettuata secondo le norme valevoli per il rispettivo gruppo.

La conglobazione di crediti lombardizzati di diversi gruppi sara effettuata soltanto se si tratta di crediti lombardizzati del I e II gruppo. In questi casi saranno applicate ai crediti lombardizzati del I e II gruppo, per quanto riguarda la valutazione od il computo cumulativo, le disposizioni fissate per il II gruppo.

4. Il credito in contocorrente verso la Cassa Postale di risparmio in Sarajevo menzionato all'art. 9, punto 4, sara impiegato a coprimento per il blocco di crediti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

5. Coi crediti verso l'estero ceduti dalla Cassa Postale di risparmio in conformita all'art. 9, punto 5, premessa la loro liberazione dal sequestro saranno pagati anzitutto i depositi dei cittadini di paesi che di fronte all'anteriore territorio dell'Impero austriaco furono estero nemico. Questi obblighi della Cassa Postale di risparmio dovranno essere soddisfatti come se si trattasse di debiti di un istituto austriaco. A copertura di questi obblighi, verso l'estero sara messa a disposizione della Cassa Postale di risparmio la parte occorrente dei crediti verso l'estero.

Le parti dei crediti esteri della Cassa Postale di risparmio non impiegate in base al precedente capoverso, saranno impiegate a ulteriore coprimento dei blocchi nazionali.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti sara fatta secondo i numeri proporzionali che risulteranno moltiplicando i residui di crediti rimasti ancora scoperti col corso medio della valuta nazionale secondo il listino ufficiale della borsa di Zurigo durante gli ultimi due mesi precedenti al giorno della liquidazione.

Il computo di queste note dei crediti esteri cedute ai singoli istituti nazionali a copertura del blocco di crediti sara fatto secondo il loro valore medio in valuta nazionale notato alla borsa di Zurigo nel giorno dell'accreditamento prendendo per base il ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per il cambio delle vecchie corone austriache.

6. II residuo rimanente dopo il computo dei valori indicati nei punti 1 - 5 di questo articolo sara coperto in corone austriache stampigliate in contanti o in crediti allibrati per un importo quintuplicato. Pero limporto da pagarsi in questo modo non dovra superare la somma di ottocento milioni (800,000.000) di corone austriache stampigliate. In questa somma saranno compresi gli importi da calcolarsi in corone austriache stampigliate in conformita all'art. 16.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti si effettuera secondo le disposizioni del penultimo alinea del punto 5 di questo articolo.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP