Protocole final.

Puisque la liste visée a l'article 2 de la présente Convention, a défaut de données exactes de la part de quelques Etats contractants, n'a pu etre définitivement rédigée, chacune des Administrations postales, apres avoir obtenu le consentement des autres Administrations intéressées, est obligée de remettre les listes respectives au Secrétariat de la Conférence de Rome, aupres du Ministere des Affaires Etrangeres du Royaume d'Italie, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai d'un mois apres la ratification de la présente Convention de la part de son Gouvernement.

Rome, le six Avril Mil neuf cent vingtdeux.

Pour

L'Autriche:

Rémi Kwiatkowski.

L'Italie:

Imperiali.

La Pologne:

Maciej Loret.

Le Royaume Serbe-Croate-Slovene:

Dr Rybar.

La Tchécoslovaquie:

Vlastimil Kybal.

CONVENZIONE.

L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA ROMANIA desiderosi di regolare le questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca, della imperiale e reale amministrazione postale militare e di campo, nonche della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati Successori,

volendo concludere una Convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il Signor Rémi Kwiatkowski,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il Signor Vlastimil Kybal,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maesta il re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali,

Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

il Signor Maciej Loret,

Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maesta il re di Romania:

il Signor Ef. Antonesco,

Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest;

Sua Maesta il re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni:

il Signor Ottokar Rybár,

ex deputato;

I QUALI, dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Parte Prima.

Vecchia Amministrazione postale austriaca e Amministrazioni postali degli Stati successori.

Articolo Primo.

Allo scopo di separare la responsabilita dell'antica Amministrazione postale austriaca da quella delle Amministrazioni postali ad essa succedute, e fissata in massima la data del 3 Novembre 1918, e, rispettivamente, per i nuovi Stati successori, quella della loro costituzione.

Tuttavia, per eliminare le difficolta tecniche e pratiche dei conteggi, si stabilisce che, come data di chiusura dei conti di gestione dell'antica Amministrazione postale austriaca, sia valevole la data del 31 ottobre 1918, cioe la data di chiusura del mese immediatamente anteriore al 3 Novembre 1918; e che il 1° Novembre 1918 sia valevole come data di inizio della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.

Cio, pero, non porta alcun pregiudizio per ogni altro effetto al punto di vista adottato al riguardo dalle Alte Parti Contraenti in altri accordi per quanto concerne la data reale dello smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica.

Articolo 2.

Una eccezione e fatta alla regola generale di cui al secondo alinea dell'articolo precedente per gli uffici di posta compresi nell'elenco annesso a questa Convenzione, la cui appartenenza sara giudicata secondo le indicazioni contenute nell'elenco stesso.

Articolo 3.

Tutti i conti mensili con le rispettive pezze di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito dagli articoli 1 e 2 fra le Amministrazioni interessate.

Se non esistessero piu i conti e le relative pezze di appoggio, le Amministrazioni postah degli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni uffici per poter ricostruire il piu esattamente che sia possibile i conti smarriti e i relativi annessi.

I conti mensili per la vecchia Amministrazione postale austriaca saranno trasmessi alla nuova Amministrazione postale austriaca.

Articolo 4.

I versamenti in contanti che non sono arrivati all'Amministrazione postale competente secondo gli articoli 1 e 2 dovranno essere portati a credito di questa Amministrazione, e le sovvenzioni di cassa in contanti eseguite da una Amministrazione non competente saranno bonificate a questa.

I versamenti e i prelevamenti in conto corrente fatti dagli uffici di posta formeranno oggetto di un conto fra la Cassa postale di risparmio di Vienna e l'Amministrazione postale alla quale appartiene, in base alle disposizioni dell'articolo 1, l'ufficio che ha fatto il versamento e il prelevamento.

Articolo 5.

Ogni Amministrazione dovra trasmettere i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di essa, all'Amministrazione che e in grado di emettere l'autorizzazione di pagamento o di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima Amministrazione trasmettera i titoli regolarizzati all'Amministrazione dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende, e cio per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore per i vaglia postali.

I vaglia postali che non possono essere rimborsati al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione dell'autorizzazione di pagamento o del visto per data, debbono essere considerati come perenti.

I vaglia postali emessi per rimborso di assegni non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'Amministrazione postale che va considerata, secondo gli articoli 1 e 2, come Amministrazione mittente dell'invio gravato di assegno.

Qualora i singoli Stati Successori avessero trattenuto l'importo di assegni o di titoli riscossi, le loro Amministrazioni postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagamento ai degli oggetti gravati di assegno o dei titoli da riscuotere.

A tale uopo esse devono autorizzare le Amministrazioni postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare il pagamento contro deconto.

Il termine di perenzione fissato nel secondo capoverso del presente articolo vale anche per i vaglia per rimborso di assegni o per riscossione di effetti.

Articolo 6.

Sui vaglia postali gia pagati e su quelli ancora da pagarsi ai sensi dell'articolo 5, ogni Amministrazione che effettua un pagamento dovra fornire all'Amministrazione che deve essere considerata come Amministrazione mittente ai sensi degli articoli 1 e 2 delle speciali distinte di credito espresso in corone austro-ungariche:

a) per i vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 inclusivo;

b) per vaglia postali emessi dopo tale giorno.

Le destinte di credito per vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 saranno inviate all'Amministrazione postale Austriaca, e le altre alle Amministrazioni competenti secondo gli articoli 1 e 2.

Articolo 7.

Per cio che riguarda la responsabilita per lo smarrimento, la manomissione o la avaria di invii postali si conviene quanto segue:

In tesi generale e l'Amministrazione postale da considerarsi come mittente secondo gli articoli 1 e 2, quella che deve istruire le pratiche in materia di indénnizzi e stabilire in base alle norme postali allora vigenti, il diritto all'indennita e l'ammortare di questa.

Le pratiche in materia di indennita, concernenti la vecchia Amministrazione postale Austriaca dovranno essere espletate dall'Amministrazione postale di quello Stato Successore, nel cui territorio si trova attualmente l'ufficio d'impostazione.

Per gli obblighi di indennita risultanti da queste pratiche in seguito a smarrimento, manomissione od avaria di invii postali e in massima responsabile l'Amministrazione postale competente secondo la data, d'impostazione, a meno che non risulti provato che il danno e a carico di un'altra Amministrazione postale. In questo caso all'Amministrazione postale mittente resta riservato il ricorso contro l'Amministrazione responsabile.

Queste domande di regresso non debbono essere soddisfatte in contanti, ma essere inscrite in un conto speciale in corone austro-ungarische. Dopo riconosciute dalla rispettiva Amministrazione postale, queste domande di regresso saranno comprese nel conto generale previsto dall'articolo 14.

Per quanto riguarda gli obblighi di indennita spettanti alla vecchia Amministrazione postale austriaca, si da facolta alle Amministrazioni postali degli Stati Successori di soddisfarli, o pure di riservare la loro realizzazione all'atto della regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca. Tutte le indennita pagate per conto della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno essere inscrite, dall'Amministrazione che effettuo i pagamenti, in un conto espresso in corone austro-ungariche, che verra poi compreso nel conto generale previsto dall'articolo 14.

Le domande di indennita riconosciute fondate, ma non soddisfatte, debbono essere raccolte per essere comprese nella regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca.

I documenti (dossiers) riferentisi agli obblighi di indennita della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno tenersi a disposizione, allo scopo di un eventuale esame, per la durata massima di due anni a partire dalla data della spedizione del conto o della distinta.

Per gli invii postali provenienti dai paesi che appartenevano in precedenza all'estero rispetto all'Austria, fa le pratiche necessarie concernenti i risarcimenti verso questi paesi quell'Amministrazione postale alla quale appartiene l'ufficio di cambio di entrata.

Questa Amministrazione sara anche incaricata in massima di pagare l'indennita al rispettivo Stato estero, senza pregiudizio del diritto di pretendere il rimborso della somma pagata dall'Amministrazione sul territorio della qualle e provato sia avvenuto il danno.

I pagamenti delle somme per regresso risultanti a carico della vecchia Amministrazione postale austriaca saranno effettuati per suo conto, oppure saranno riservati alla regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca verso l'antico estero.

Le somme per regresso, che fossero state eventualmente pagate, non devonsi comprendere nel conto generale previsto dall'articolo 14.

I risarcimenti che sono a carico degli Stati Successori dovranno essere regolati caso per caso.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alle pratiche per indennizzi fra Stati Successori, fino all momento in cui non sia stato conchiuso a questo riguardo uno speciale accordo.

Articolo 8.

Le Amministrazioni postali degli Stati successori dovranno ricuperare dagli impiegati passati dall'antica Amministrazione postale austriaca, o da quella di un altro Stato successore alle proprie dipendenze, tutti i risarcimenti di qualsiasi titolo derivanti dal loro anteriore servizio e fondati sui regolamenti postali.

Il ricupero si effettuera secondo i principî e le norme vigenti per tali obblighi presso l'Amministrazione da cui l'impiegato dipendeva.

Le somme ricuperate a tale titolo saranno portate il conto dell'Amministrazione postale creditrice, e comprese nel conto generale previsto dall'articolo 14, Viceversa, se dalla verifica contabile risultassero in favore degli impiegati anzidetti dei crediti, questi dovranno essere conteggiati in favore dell'Amministrazione da cui dipendono presentemente i detti impiegati, perche provveda a rimborsarli.

Articolo 9.

Ogni Amministrazione dovra, compilare il conto dei suoi crediti in corone austro-ungariche e trasmetterlo all'Amministrazione debitrice. Questa potra presentare le sue osservazioni al conto entro quattro mesi dall'avvenuta spedizione. In caso contrario il conto si considerera come accettato.

PARTE SECONDA.

Amministrazione postale militare e da campo imperiale e reale e Amministrazioni postali degli Stati Successori.

Articolo 10.

La data del 31 ottobre 1918 e fissata anche come giorno di chiusura della gestione dell'antica Amministrazione postale della Bosnia ed Erzegovina.

Tutti gli uffici postali della Bosnia ed Erzegovina sono quindi da considerarsi come appartenenti al Regno dei Serbi-Croati e Sloveni a partire dal 1o Novembre 1918.

Le disposizioni contenute nella prima parte della presente Convenzione si applicano per analogia agli obblighi risultanti dalla gestione dell'Amministrazione militare della Bosnia Erzegovina.

Articolo 11.

Gli uffici postali da campo e di tappa sono considerati, fino alla cessazione della loro attivita, come appartenenti alla Amministrazione imperiale e reale della posta da campo.

Articolo 12.

I vaglia postali da campo non ancora pagati saranno trasmessi all'Ammnistrazione postale competente, secondo la residenza o la sede del reclamante, per l'ulteriore trattazione.

I vaglia postali da campo gia pagati, o che dovranno essere pagati dalle Amministrazioni postali degli Stati successori, giusta il primo alinea, sarrano riuniti in un conto separato.

Questo conto sara trasmesso, per il riconoscimento, all' ufficio incaricato della liquidazione della imperiale e reale posta da campo, e sara compreso nel conto generale secondo l'articolo 14.

Articolo 13.

Gli obblighi di risarcimento e di regresso della vecchia Amministrazione imperiale e reale della posta da campo saranno da regolarsi in analogia all'articolo 7 dall'ufficio incaricato della liquidazione.

PARTE TERZA.

Disposizioni finali.

Articolo 14.

L'Amministrazione postale austriaca si presta a servire comme ufficio comune per il conto generale da regolarsi in conformita della presente Convenzione.

Percio sono da trasmettersi ad essa tutti i conti accettati. In base agli stessi sara stabilito il saldo finale per ciascuna Amministrazione postale. Il risultato del conto generale sara communicato a tutte le Amministrazioni contraenti.

L'Amministrazione postale austriaca fornira, a richiesta, tutte le informazioni necessarie, e si mettera direttamente d'accordo con gli organi delegati degli Stati contraenti.

Articolo 15.

La questione del pagamento del saldo finale e riservata alla regolarizzazione generale concernente l'adempimento degli oblighi delle Amministrazioni statali interessate.

E lasciato in facolta delle Amministrazioni degli Stati contraenti di stabilire, secondo i loro regolamenti interni, il modo di soddisfare alle richieste dei reclamanti.

Articolo 16.

Se all'atto della esecuzione di questa Convenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse gia istituita per la soluzione di controversie interstatali una corte arbitrale stabile generale, sara nominato un apposito Tribunale arbitrale.

Questo Tribunale arbitrale sara composto di un membro delegato dalla Repubblica austriaca o, se del caso, dall'ufficio incaricato della liquidazione della posta imperiale e reale militare e da campo, e di un membro nominato d'accordo con gli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggeranno un presidente, che dovra appartenere ad uno degli Stati contraenti, che non sia gia rappresentato nel Tribunale arbitrale.

Nel caso in cui i due arbitri non riuscissero a mettersi d'accordo sulla scelta del loro presidente, questi sara eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

La sede del Tribunale arbitrale sara Vienna.

Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione dei casi sottoposti alla sua decisione.

La quota-parte delle spese a carico di ciascuno Stato interessato sara fissata caso per caso dal Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sara convocato a richiesta di ogni Stato interessato e decidera a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.

La decisione del Tribunale arbitrale e obligattoria per tutti gli Stati firmatari e non vi sara appello contro le sue decisioni.

Articolo 17.

La presente convenzione sara ratificata.

Le ratifiche saranno communicate dagli Stati interessati, al piu presto possibile, al Governo Italiano. Il Governo Italiano ne dara comunicazione agli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli Archivi del Governo Italiano.

Questa Convenzione entrera in vigore dopo seguita la ratifica da parte di tutte le Alte Parti Contraenti.

Appena pervenute tutte le ratifiche, sara redatto un apposito processo verbale, la data del quale sara anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, il sei Aprile Millenovecentoventidue, in italiano, in francese ed in tedesco; il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza, sara consultato il testo tedesco. In questo caso fara fede quello dei due testi italiano o francese che e conforme al testo tedesco.

FATTO in un solo esemplare, che restera depositato presso gli Archivi del Governo del Regno d'Italia, di cui sara trasmessa copia autentica a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria:

Rémi Kwiatkowski.

La Cecoslovacchia:

Vlastimil Kybal.

L'Italia:

Imperiali.

La Polonia:

Maciej Loret.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:

Dr. Rybár.

La Rumania:

Ef. Antonesco.

Protocollo finale.

Poiche l'elenco previsto all'art. 2 della presente Convenzione, in difetto di dati esatti da parte di qualche Amministrazione Postale, non ha potuto essere definitivamente redatto, ciascuna Amministrazione Postale, dopo avere ottenuto il consenso delle altre Amministrazioni interessate, e tenuta a trasmettere gli elenchi rispettivi alla Segreteria della Conferenza di Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia, al piu presto possibile, e al piu tardi entro un mese dalla data della ratifica della presente Convenzione da parte del proprio Governo.

Roma, il sei Aprile Millenovecentoventidue,

Per

L'Austria:

Rémi Kwiatkowski.

La Cecoslovacchia:

Vlastimil Kybal.

L'Italia:

Imperiali.

La Polonia:

Maciej Loret.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:

Dr. Rybár.

ÜBEREINKOMMEN.

ITALIEN, ÖSTERREICH, POLEN, RUMÄNIEN, DAS KÖNIGREICH DER SERBEN, KROATEN UND SLOVENEN, UND DIE ÈECHOSLOVAKEI, vom Wunsche beseelt, die Fragen zu regeln, welche auf die aus der Gebarung der altösterreichischen Postverwaltung, dann der k. u. k. Militär- und Feldpostverwaltung, sowie aus der Gebarung der Postverwaltungen der Nachfolgestaaten sich ergebenden Verbindlichkeiten Bezug haben,

in dem Willen, ein diesbezügliches Übereinkommen abzuschließen, haben als ihre Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Italien:

S. E. den Marquis Guglielmo Imperiali,

Senator des Königreichs, a. o. Botschafter und bevollmächtigter Minister;

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Rémi Kwiatkowski,

außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister;

Der Chef des polnischen Staates:

Herrn Maciej Loret;

Charge d'affaire dies Polnischen Staates in Rom;

Seine Majestät der König von Rumänien:

Herrn Antonesco,

Präsident des Appellationsgerichtes in Bukarest;

Seine Majestät der König der Serben, Kroaten und Slovenen:

Herrn Ottokar Rybár,

ex-Abgeordneter;

Der Präsident der Èechoslovakischen Republik:

Herrn Vlastimil Kybal,

außerordentlicher Gesandter;

WELCHE nach Austausch ihrer Vollmachten, welche gut und gültig erkannt wurden, beschlossen haben, wie folgt:

ERSTER TEIL.

Alte österreichische Postverwaltung und Postverwaltung der Nachfolgestaaten,

Erster Artikel.

Für die Trennung der Verantwortlichkeit der altösterreichischen Postverwaltung und jener der ihr nachgefolgten Postverwaltungen wird grundsätzlich der 3. November 1918, beziehungsweise für die neuen Nachfolgestaaten der Tag der Entstehung derselben bestimmt.

Um jedoch den technischen und praktischen Schwierigkeiten der Abrechnung auszuweichen, wird festgesetzt, daß als Gebarungsschluß der altösterreichischen Postverwaltung der 31. Oktober 1918, d. i. der unmittelbare Monatsschluß vor dem 3. November 1918, und als Gebarungsanfang der Postverwaltungen der Nachfolgestaaten der 1. November 1918 zu gelten hat.

Hiedurch wird der in anderen Vereinbarungen diesbezüglich von den Hohen Vertragschließenden Teilen hinsichtlich des tatsächlichen Datums des Zerfalles der alten österreichisch-ungarischen Monarchie eingenommene Standpunkt in keiner Weise berührt.

Artikel 2.

Ausgenommen von der im 2. Absatze des vorstehenden Artikels angeführten allgemeinen Regel sind die in der Beilage zu diesem Übereinkommen aufgezählten Postämter, deren Zugehörigkeit nach den darin enthaltenen Angaben zu beurteilen ist.

Artikel 3.

Alle Monatsrechnungen mit den dazu gehörigen Belegen, sind nach dem in den Artikeln 1 und 2 festgelegten Stichtage zwischen den beteiligten Postverwaltungen auszutauschen. Sollten die Monatsrechnungen oder deren Beilagen nicht vorhanden sein, verpflichten sich die Postverwaltungen der vertragschließenden Staaten, sich gegenseitig die möglichst weitgehende Hilfe zur tunlichst genauen Wiederaufstellung der in Verlust geratenen Rechnungen und Belege zu leisten. Die Monatsrechnungen für die altösterreichische Postverwaltung sind an die österreichische Post Verwaltung zu übermitteln.

Artikel 4.

Die Bar-Abfuhren, die nicht der nach Artikel 1 und 2 zuständigen Postverwaltung zugekommen sind, müssen dieser gutgeschrieben und die von einer nichtzuständigen Postverwaltung abgegebenen Bar-Verläge an diese zurückverrechnet werden.

Giroerläge und Giroabhebungen der Postämter sind vom Postsparkassen-Amt in Wien mit derjenigen Pastverwaltung abzurechnen, der das erlegende oder abhebende Postamt nach den Bestimmungen der Artikel 1 und 2 angehört.


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