L'AUSTRIA, la CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, la
POLONIA, il REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO e la ROMANIA, desiderosi
di regolar e le questicni che riguardano le pensioni che erano
state assegnate dal cessato Governo dell'Austria, volendo concludere
una convenzione a uesto riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno
nominato eome loro plenipotenziari.
I QUALI, dopo aver depositati i Zoro Pieni
Poteri, troati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto
segue:
A partire datla data dell'entrata in vigor
del Trattato di San Germano, ciascuna delle Alte Parti contraenti
prenderŕ: a suo carico le ensioni, le grazialie le indenntŕ
caroviveri dei ion p sionati civili e militari che, alfa data
dal novembre 1918, erano giŕ state acoordate dal cessato
Governo austriaco ai beneficiari icosoiuti
e diventi, in virtů del suddetto twttato, cittadini dello
Stato rispettiva, sis di p ieno diritto sis per opzione o per
elezione.
Alle stesse condizioni saranno a carico delle
Alte Parti Contraenti le pensioni, graziali e indenntŕ
caroviveri che, alla data del 3 novembre 1918, erano giŕ
state assegnate de alle cessate amministrazioni comuni dell'antica
Monarchia austro-ungarica, com-presa l'Administrazione provinciale
della Bosnia e dell'Erzegovina, ai benefieiari che, alla
data suddetta, erano cittadini dal cessato Impero d'Austria.
La presente convenzione non si applica alle pensiuni, graziall
indenntŕ caroviveri dei pensionati delle ferrovie dello
Stato, non si applica, inoltre a quelle dei pensionati delle altre
imprese dello Stato che non erano a carico
dell'erario statale, ma erano a carico di fondi autonomi di pensioni.
I pagamenti giŕ effettuati durante il periodo fra il 3
novembre 1918 il 16 giugno 1920 saranna reciprocamente eampensat,
salvo le convenzioni particolari giŕ concluse in materia
fra talune delle Alte Parti Contraenti.
Per quanto riguarda gli arretrati che si devono
ancora pagarc per l'epoca suddetta ciascuna delle Alte Parti Contraenti
si riserva di prendere disposizioni per salvaguardare gli interessi
dei propri cittadini.
Sempreche la legislazione interna di ciascuno. Stalo non preveda
eccezioni al riguardo, la insura delle pensioni, graziali e indennitŕ
che dovranno essere corrisposte a ciascun pensionato, non dovrŕ
essere in feriore a quella che era stala stabilita datla cessata
Adminiatrazione competente. La corresponsione delle pensioni,
graziali e indennitŕ caroviveri ai pensionati residenti
all'estero potrŕ essere subordinata alfa condizione che
il pensionato trasferisca la sua resdenza netto
Stato, di cul ha acquistato la cittadinanza.
Lo Stato interessato potrŕ, nondimeno, in casi eccezionali
e qzardo sia provato che il impatrio del pensionate incontra delle
difficoltŕ per altri motivi particolarmente importanti,
ammettere il pagamento all'estero delle prnsioni, graziali ed
indennitŕ caroviveri.
Il pagamento dello pensioni potrŕ essere subordinato a
determinate condizioni.
Le Alte Parti Contraenti si obbligano a prendere
opportuni provvedimenti per facilitare il rimpatrio dei pensionati.
L'ammontare delle somme pagate a titolo di pensioni, graziali
ed indennitŕ caroviveri, dopo la data delfentrata in vigore
del Trattato di San Grmaro, da uno Stalo diverso da: quello che
avrebbe dovuto effettuare il pa gamento in base alle disposizioni
del'articolo I, sarŕ rimborsato della Stato o dagli Stati
debitori a quello che ha effettuato i pagamenti. Il pagamento
dovrŕ cessare a richiesta delto Stalo per conto del quale
esso si effettua.
La compensazione reciproca ed il rimkyorso
dei pagamenti suddetti saranno fatti nella, valuta, dello Stato
debitore, in base alle convenzioni che verranno concluse, tra
gli Stati nteressati. Tale dispozizione non pregiudica menomamente
le convenzioni particolari giŕ esistenti in
materia.
Ove sorgessero fra le Alte Parti Contraenti
delle contestazioni nei riguardi della cittadinanza dei pensionati
delle cessate amministrazioni, le Alte Parti Contraentisi obbligano
a non sospendere ne ridurre i pagamenti in corso fino a
che la cittadinanza del pensiorato si stata riconosciuta e salvo
il diritto di pretendere da parte dello Stato di cui il pensionato
avrŕ acquistato la cittadinanza, il rimborso dei pagamenti
fatti.
La eontestazione sarŕ portata a richiesta clel pensionato
o depo Stato interessato, avanti al Tribunale Arbitrale che sarŕ
competente per le questioni di cittadinanza, entro il termine
di un anno.
Per quanto riguarda le pensioni suddette, e
inteso che la presente convenzione si applica per analogia anche
alle pensioni delle vedove e degli orfani, ai sussidi per l'edueazione
di questi ultimi ed ai "quartali mortuari" (Sterbequartal).
Al ribuardo, si dovrŕ prendere per base la cittadinanza
dell'impiegato defunto, nei casi di opzione fatta da parte della
vedova in conformitŕ ai Trattati di Pace, si prenderŕ
per mase la cittadinanza acquistŕta da quest'-ultima.
Il pagamento delle pensioni ai pensionati delle Amministrazioni
provineiali e comunali sarŕ regolato da accorddiretti fra
gli Stati interessati.
La presente convenzione non pregiudica menomamente
le leggi ed i regolamenti interni, nei rapporti tra eiascuna delle
Alte Parti Contraenti ed i propri cittadini.
La presente convenzione sarŕ ratificata al piu presto
possibile.
Ciascuno Stato transmetterŕ la propria ratifica al Governo
italiano, che ne darŕ comunicazione a tutti glaltri Stati
firmatari.
Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi
del Governo italiano.
La presente convenzione entrerŕ in vigore, per ogni Stato
firmatario, alfa data del deposito della propria ratifica, e da
questo momento avrŕ efficacia fra gli Stati ehe avranno
proceduto al deposito deile loro ratifiche.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno
firmato la presente convenzione.
Fatto a Roma, ilsei aprile Millenovecentoventidue in italiano
e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solci
emplare che rimarrŕ depositaro negli Archivi del Governo
del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse
a ciascuno degli stati firmatari.
Per
La Delegazione d'Austria dichiara che e prosta
a firmare la convenzione per le pensioni sel suo testo attuale,
ma che fa riserve non soltanto per quanto riguarda la ratifica,
della Convenzione, in generale ma particolarmente per quanto concerne
la stipulazione secondo la quale i pensionati della Bosnia Erzegovina
sono compresi sotto le disposizioni dell'articolo I.
FATTO a Roma il sei aprile Millenovecentoventidue.
Per
La Delegazione della Republica Cecoslovacca,
presa notizia della riserva austriaca, dichiara che firma la presente
convenzione sotto riserva che il Governo austriaco ammetta che
i pensionati della Bosnia-Erzegovina siano compresi nelle disposizioni
dell'articolo I.
I Delegaci della Polonia, della R:amania e
del B,egno Serbo-Croato-Sloveno aderiseono alfa dichiarazione
della Delegaione cecoslovacca.
FATTO a Roma, il sei aprue Millenovecentoventidue.
La Delegazione di Romania dichiara ehe il R.
Governo romeno non potrŕ accettare Part. 2 sen non
sarŕ stato stipulato, prima della ratificazione della convenzione,
mediante un accordo speciale tra l'Austria e la Romania, che i
pagamenti giŕ effettuati durante il periodo fra il 3 novembre
1918 ed il 16 luglio 1920 vengano reciprocamente
compensati e che qualsiasi convenzione particolare in contrario
viene annullata.
FATTO a Roma il sei aprile Millenovecentoventidue.
Per