CONVENZIONE

fra

l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romanu,

relativ a alle peioni che erano stale asegnate dal cessato governo del l'Austria.

L'AUSTRIA, la CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, la POLONIA, il REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO e la ROMANIA, desiderosi di regolar e le questicni che riguardano le pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria, volendo concludere una convenzione a uesto riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato eome loro plenipotenziari.

Il Presidente Federale della Republice Austriaca:

Il Signor Reani Kwiatkowski,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario,

Il Presidente depa Republice Cecoslovacca:

Il Signor Vlastimil Kybal,

Inviato Straordinario e Ministru Plenipotenziario,

Sua Maesta il re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Ipnperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore,

Il Capo delto Stato Polacco:

il Signor Maciej Loret,

Incaricato d'Affari delto Stato polacco a Roma,

Sua Maesta il re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il Signor Ottokar Rybár, ex deputato,

Sua Maesta il re di Romania:

il Signor Al. Ezn. Lahovary,

Inviato Stzaoreünario e Ministru Plenipotenzario,

I QUALI, dopo aver depositati i Zoro Pieni Poteri, troati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

A partire datla data dell'entrata in vigor del Trattato di San Germano, ciascuna delle Alte Parti contraenti prenderŕ: a suo carico le ensioni, le grazialie le indenntŕ caroviveri dei ion p sionati civili e militari che, alfa data dal novembre 1918, erano giŕ state acoordate dal cessato Governo austriaco ai beneficiari icosoiuti e diventi, in virtů del suddetto twttato, cittadini dello Stato rispettiva, sis di p ieno diritto sis per opzione o per elezione.

Alle stesse condizioni saranno a carico delle Alte Parti Contraenti le pensioni, graziali e indenntŕ caroviveri che, alla data del 3 novembre 1918, erano giŕ state assegnate de alle cessate amministrazioni comuni dell'antica Monarchia austro-ungarica, com-presa l'Administrazione provinciale della Bosnia e dell'Erzegovina, ai benefieiari che, alla data suddetta, erano cittadini dal cessato Impero d'Austria.

La presente convenzione non si applica alle pensiuni, graziall indenntŕ caroviveri dei pensionati delle ferrovie dello Stato, non si applica, inoltre a quelle dei pensionati delle altre imprese dello Stato che non erano a carico dell'erario statale, ma erano a carico di fondi autonomi di pensioni.

Articolo 2.

I pagamenti giŕ effettuati durante il periodo fra il 3 novembre 1918 il 16 giugno 1920 saranna reciprocamente eampensat, salvo le convenzioni particolari giŕ concluse in materia fra talune delle Alte Parti Contraenti.

Per quanto riguarda gli arretrati che si devono ancora pagarc per l'epoca suddetta ciascuna delle Alte Parti Contraenti si riserva di prendere disposizioni per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.

Articolo 3.

Sempreche la legislazione interna di ciascuno. Stalo non preveda eccezioni al riguardo, la insura delle pensioni, graziali e indennitŕ che dovranno essere corrisposte a ciascun pensionato, non dovrŕ essere in feriore a quella che era stala stabilita datla cessata Adminiatrazione competente. La corresponsione delle pensioni, graziali e indennitŕ caroviveri ai pensionati residenti all'estero potrŕ essere subordinata alfa condizione che il pensionato trasferisca la sua resdenza netto Stato, di cul ha acquistato la cittadinanza.

Lo Stato interessato potrŕ, nondimeno, in casi eccezionali e qzardo sia provato che il impatrio del pensionate incontra delle difficoltŕ per altri motivi particolarmente importanti, ammettere il pagamento all'estero delle prnsioni, graziali ed indennitŕ caroviveri.

Il pagamento dello pensioni potrŕ essere subordinato a determinate condizioni.

Le Alte Parti Contraenti si obbligano a prendere opportuni provvedimenti per facilitare il rimpatrio dei pensionati.

Articolo 4.

L'ammontare delle somme pagate a titolo di pensioni, graziali ed indennitŕ caroviveri, dopo la data delfentrata in vigore del Trattato di San Grmaro, da uno Stalo diverso da: quello che avrebbe dovuto effettuare il pa gamento in base alle disposizioni del'articolo I, sarŕ rimborsato della Stato o dagli Stati debitori a quello che ha effettuato i pagamenti. Il pagamento dovrŕ cessare a richiesta delto Stalo per conto del quale esso si effettua.

La compensazione reciproca ed il rimkyorso dei pagamenti suddetti saranno fatti nella, valuta, dello Stato debitore, in base alle convenzioni che verranno concluse, tra gli Stati nteressati. Tale dispozizione non pregiudica menomamente le convenzioni particolari giŕ esistenti in materia.

Articolo 5.

Ove sorgessero fra le Alte Parti Contraenti delle contestazioni nei riguardi della cittadinanza dei pensionati delle cessate amministrazioni, le Alte Parti Contraentisi obbligano a non sospendere ne ridurre i pagamenti in corso fino a che la cittadinanza del pensiorato si stata riconosciuta e salvo il diritto di pretendere da parte dello Stato di cui il pensionato avrŕ acquistato la cittadinanza, il rimborso dei pagamenti fatti.

La eontestazione sarŕ portata a richiesta clel pensionato o depo Stato interessato, avanti al Tribunale Arbitrale che sarŕ competente per le questioni di cittadinanza, entro il termine di un anno.

Articolo 6.

Per quanto riguarda le pensioni suddette, e inteso che la presente convenzione si applica per analogia anche alle pensioni delle vedove e degli orfani, ai sussidi per l'edueazione di questi ultimi ed ai "quartali mortuari" (Sterbequartal).

Al ribuardo, si dovrŕ prendere per base la cittadinanza dell'impiegato defunto, nei casi di opzione fatta da parte della vedova in conformitŕ ai Trattati di Pace, si prenderŕ per mase la cittadinanza acquistŕta da quest'-ultima.

Articolo 7.

Il pagamento delle pensioni ai pensionati delle Amministrazioni provineiali e comunali sarŕ regolato da accorddiretti fra gli Stati interessati.

Articolo 8.

La presente convenzione non pregiudica menomamente le leggi ed i regolamenti interni, nei rapporti tra eiascuna delle Alte Parti Contraenti ed i propri cittadini.

Articolo 9.

La presente convenzione sarŕ ratificata al piu presto possibile.

Ciascuno Stato transmetterŕ la propria ratifica al Governo italiano, che ne darŕ comunicazione a tutti glaltri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente convenzione entrerŕ in vigore, per ogni Stato firmatario, alfa data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrŕ efficacia fra gli Stati ehe avranno proceduto al deposito deile loro ratifiche.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, ilsei aprile Millenovecentoventidue in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solci emplare che rimarrŕ depositaro negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli stati firmatari.

Per

L'Austria:

Remi Kwiatkowski.

La Cecoslavacehia:

Vlastimil Kybal:

L'Italia:

Imperiali.

La Polonia:

Maciej Loret.

Il Regno Serbo-Croata-Sloveno:

Dr. Rybŕ.

La Romania: A. Em. Lahovary.

Dichiarazione della Delegazione d'Austria.

La Delegazione d'Austria dichiara che e prosta a firmare la convenzione per le pensioni sel suo testo attuale, ma che fa riserve non soltanto per quanto riguarda la ratifica, della Convenzione, in generale ma particolarmente per quanto concerne la stipulazione secondo la quale i pensionati della Bosnia Erzegovina sono compresi sotto le disposizioni dell'articolo I.

FATTO a Roma il sei aprile Millenovecentoventidue.

Per

L'Austria:

Rémi Kwiatkowski.

Dichiarazione della Delegazione ďi Cecoslovacchia.

La Delegazione della Republica Cecoslovacca, presa notizia della riserva austriaca, dichiara che firma la presente convenzione sotto riserva che il Governo austriaco ammetta che i pensionati della Bosnia-Erzegovina siano compresi nelle disposizioni dell'articolo I.

I Delegaci della Polonia, della R:amania e del B,egno Serbo-Croato-Sloveno aderiseono alfa dichiarazione della Delegaione cecoslovacca.

FATTO a Roma, il sei aprue Millenovecentoventidue.

Per La Cecoslovacchia:

Vlastimil Kybal.

La Polonia:

Maciej Loret.

La Romania:

A. Em. Lahovary.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:

Dr: Rybár.

Dichiarazione della Delegazione di Romania:

La Delegazione di Romania dichiara ehe il R. Governo romeno non potrŕ accettare Part. 2 sen non sarŕ stato stipulato, prima della ratificazione della convenzione, mediante un accordo speciale tra l'Austria e la Romania, che i pagamenti giŕ effettuati durante il periodo fra il 3 novembre 1918 ed il 16 luglio 1920 vengano reciprocamente compensati e che qualsiasi convenzione particolare in contrario viene annullata.

FATTO a Roma il sei aprile Millenovecentoventidue.

Per

La Romania:

A. Em. Lahovary.



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