CONVNZIONE.

L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITLIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA ROMANIA desiderosi di regolare le questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca, della imperiale e reale amministrazione pastale militare e di campo, nonché della estione delle Amaninistrazioni postali degli Stati Successori.

volendo concludere una Convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il Signor Rémi Kwiatkowski,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Il Presidente della Republlica Cecoslovacca:

il Signor Vlastimil Kybal,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maesta il re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali,

Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

il Signor Maciej Loret,

Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maesta il re di Romania:

il Signor Ef. Antonesco,

Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest;

Sua Maesta il re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni:

il Signor Ottokar Rybár,

ex deputato;

I QUALI, dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Parte Prima.

Vecchia Amministrazione postale austriaea e Amministrazioni postali degli Stati successori.

Articolo Primo.

Allo scopo di separare la responsabilitŕ dell'antica Amministrazione postale austriaca da quella delle Amministrazioni postali ad essa succedute, é fissata in massima la data del 3 Novembre 1918, e, rispettivamente, peu i nuovi Stati successori, quella della loro costituzione.

Tuttavia, pey eliminare le difficoltŕ tecniche e pratiche dei conteggi, si stabilisce che, come data di chiusura dei conti di gestione dell'antica Amministrazione pastale austriaca, sia valevole la data del 31 ottobre 1918, cioč la data di chiusura del mese immediatamente anteriore al 3 Novembre 1918; e che il 1 Novembre 1918 sia valevole come data di inizio della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.

Ció, peró, non porta alcun pregiudizio per ogni altro effetto al punto di vista adottato al riguardo dalle Alte Parti Contraenti in altri accordi per quanto concerre la data reale dello smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica.

Articolo 2.

Una eccezione č fatta alla regola generale di cui al seconda alinea dell'articolo precedente per gli uffici di posta compresi nell'elenco annessoa questa Convenzione, la cui appartenenza sarŕ giudicata secondo le indicazioni contenute nell'elenco stesso.

Articolo 3.

Tutti i conti mensili con le rispettive pezze di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito dagli articolí 1 e 2 ira le Amministrazioni interessate.

Se non esistessera piú i conti e le relative pezze di appoggio, le Amministrazioni postali degli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni uffici per poter ricostrtzire il piir esattamente che sia possibile i conti smarriti e i relativi annessi.

I conti mensili per la vecchia Amministracione postale austxiaca saranrlo trasmessi alla nuova Amministrazione postale austriaca.

Articolo 4.

I versamenti in contanti che non sono arrivati all'Amministrazione postale competente secondo gli articoli 1 e 2 dovranno essere portati a credito di questa Amministrazione, e le sovvenzioni di cassa in contanti eseguite da una Amministrazione non competente saranno bonificate a questa.

I versamenti e i prelevamenti in conto corrente fatti dagli uffici di posta formeranno oggetto di un conto fra la Cassa postale di uisparmio di Vienna e l'Amministrazione postale alla quale appartiene, in base alle disposizioni dell'articolo 1, l'ufficio che ha fatto il versamento e il prelevamenta.

Articolo 5.

Ogni Amministrazione dovrŕ trasmettere i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di essa, all'Amministrazione che č in grado di emettere l'autorizzazione di pagamentoo di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima Amministrazione trassmetterŕ i titoli regolarizzati all'Amministraaione dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende, e ció per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore per i vaglia postali.

I vaglia postali che non possono essere rimborsati al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione dell'autorizzazione di pagamento o del vísto per data, debbono essere considerati come perenti.

I vaglia postali emessi per rimborso di assegni non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'Amministrazione postale che va eorsiderata, secondo gli articoli 1 e 2, come Amministrazione mittente dell'invia gravato di assegno.

Qualora i singoli Stati Successari avessero trattenuto l'importo i assegni o di titoli riscossi, le loro Amministrazioni postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagament ai mittenti degli oggetti gravati di assegno o dei titoli da riscuotere.

A tate uopo esse devono atatorizzare le Amministrazioni postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare il pagamento contro deconto.

Il termine di perenzione fissato nel secondo canoverso del presente articalo vale anche pen i vaglia per rimborso di assegni o per riscossione di effetti.

Articolo 6.

Sui vaglia postali giá pagati e su quelli ancora da pagarsi ai sensi dell'articolo 5, ogni Amministrazione che effettua un pagarnento dovrá fornire all'Amministrazione che deve essere considerata come Aznministrazione mittente ai sensi degli articoli 1 e 2 delle speciali distinte di credito espresso in corane austra-ungariche:

a) per i vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 inclusivo;

b) per vaglia pastali emessi dopo tale giorna.

Le destinte di credito per vaglia postali emessi fino al 3 ottobre 1918 saranno inviate all'Amministrazione postale Austriaca, e le altre alle Amministrazioni competenti secondo gli articoli 1 e 2.

Articolo 7.

Per ció che riguarda la responsabilitá per lo smarrimento, la manomissione o la avaria di invii postali si conviene quanto segue:

In tesi generale é l'Amministrazione postale da cansiderarsi come mittente secondo gli articoli 1 e 2, quella che deve istruire lé pratiche in materia di indennizzi estabilire in base alle norme postali allora vigenti, il diritto all'indennitŕ e l'ammantare di questa.

Le pratiche in materia di indennitá, concernenti la vecchia Amministrazione postale Austriaca dovranno essere espletate dall'Amministrazione postale di quello Stato Successore, nel cui territorio si trova attualmente l'ufficio d'impostazione.

Per gli obblighi di indennitá risultanti da queste pratiche in seguito a smarrimento, nzanomissione od avaria di invii postali č in massima responsabile l'Amministrazione postale competente secondo la data d'impostazione, a meno che non risulti provato che il danno č a carico di un'altra Amministrazione postale. In questo caso all'Amministrazione postale mittente resta riservato il ricorso contro l'Amministrazione responsabile.

Queste domande di regresso non debbono essere soddisfatte in contanti, ma essere inscrite in un conto speciale in corone austroungarische. Dopo riconosciute dalla rispettiva Amministrazione postale, queste domande di regresso saranno comprese nel conto generale previsto dall'articolo 14.

Per quanto riguarda gli obblighi di indennitŕ spettanti alla vecchia Amministrazione postale austriaca, si dŕ facoltŕ alle Amministrazioni postali degli Stati Successori di soddisfarli, o pure di riservare la loro realizazione all'atto della regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca. Tutte le indennitŕ pagate per conto della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno essere inscrite; dall'Amministrazione che effettuó i pagamenti, in un conto espresso in corone austro-ungariche, che verrŕ poi compreso nel conto generale previsto dall'articolo 14.

Le domande di indennitá riconosciute fondate, ma non soddisfatte, debbono essere raccolte per essere comprese nella regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazion austriaca.

I documenti (dossiers) riferentisi agli obblighi di indennitŕ della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno tenersi a disposizione, allo scopo di un eventuale esame, per la durata massima di due anni a partire dalla data della spedizione del conto o della distinta.

Per gli invii postali provenienti dai pai che appartenevano in precedenza all'estero rispetto all'Austria, fa le pratiche necessarie concernenti i risarcimenti verso questi paesi quell'Amministrazione postale alla quale appartiene l'ufficio di cambio di entrata.

Questa Amministrazione sar anclze ncaLricata in massima di pagare l'indennitŕ al rispettivo Stato estero, senza pregiudizio del diritto di pretendere il rimborso della somma lagata dall'Amministrazione sul territorio della qualle č provato sia avvenuto il danno.

I pagamenti delle somme per regresso risultanti a carico della vecchia Amministrazione postale austriaca sarazma effettuati per suo conto, oppure saranno riservati alla regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca verso l'antico estero.

Le somme per regresso, che fossero state eventualmente pagate, non devonsi comprendere nel conto generale previsto dall'articolo 14.

I risarcimenti che sono a carico degli Stati Sucessori dovranno essere regolati caso per caso.

Le dispasizioni di questo articolo non saranno applicabili alle pratiche per indennizzi fra Stati Successori, fino all momento in cui non sia stato conchiuso a questo riguardo uno speciale accordo.

Articolo 8.

Le Amministrazioni postali degli Stati successori dovranno ricuperare dagli impiegati passati dall'antica Amministrazione postale austriaca, o da quella di un altro Stato successore alle proprie diperdenze, tutti i risarcimenti di qualsiasi titolo derivanti dal loro anteriore servizio e fondati sui regolamenti postali.

Il ricupero si effettuerŕ secondo i principi e le norme vigenti per tali obblighi presso l'Amministrazione da cui l'impiegato dipendeva.

Le somme ricuperate a tale titolo saranno portate il conto dell'Amministrazione postale creditrice, e comprese nel conto generale previsto dall'articolo 14, Viceversa, se dalla verifica contabile risultassero in favore degli impiegatianzidetti dei crediti, questi dovranno essere conteggiati in favore dell'Amministrazione da cui dipendono presentemente i detti impiegati, perchč provveda a rimborsarli.

Articolo 9.

Ogni Amministrazione dovrŕ compilare il conto dei suoi crediti in corone austro-ungariche e trasmetterlo all'Amministrazione debitrice. Questa potrŕ presentae le sue osservazioni al conto entro quattro mesi dall'avvenuta spedizione. In caso contraria il conto si considererŕ come accettato.

PARTE SECONDA.

Amministrazione postale militare e da campo imperiale e reale e Amminstrazioni postali degli Stati Successri.

Articolo 10.

La data del 31 ottobre 1918 č fissata anche come giorno di chiusura della gestione dell'antica Amministrazione postale della Bosnia ed Erzegovina.

Tutti gli uffici postali della Bosnia d Erzegovina sono quindi da considerar si come appartenenti al Regno dei Serbi-Croati e Sloveni a partire dal 1 Novembre 1918.

Le dispoaizioni contenute nella prima parte della presente Convenzione si applicano per analagia agli obblighi risultanti dalla gestione dell'Amministrazione militare della Bosnia Erzegovina.

Articolo 11.

Gli uffici postali da campa e di tappa sono considerati, fino alla cessazione della loro attivitŕ, come appartenenti alla Amministrazione imperiale e reale della pasta da campo.

Articolo 12.

I vaglia postali da campo non ancora pagati saranno trasmessi all'Ammnistrazione postale competente, secondo la residenza o la sede del reclamante, per l'ulteriore trattazione.

I vaglia postali da campo giŕ pagati, o che dovranno essere pagati dalle Amministrazioni postali degli Stati successori, giusta il primo alinea, sarrano riuniti in un conto separato.

Questo conto sarŕ trasmesso, per il riconoscimento, all'ufficio incaricato della liquidazione della imperiale e reale postada campo, e sarŕ campreso nel conto generale secondo l'articolo 14.

Articolo 13.

Gli obblighi di risarcimento e di regresso della vecchia Amministrazione imperiale e reale della posta da campo saranno da regolarsi in analogia all'articolo 7 dall'ufficio in caricato della liquidaziane.

PARTE TERZA.

Disposizioni finali.

Articolo 14.

L'Amministrazione postale austriaca si presta a servire comme ufficio comune per il conto generale da regolarsi in conformitŕ della presente Convenzione.

Perció sono da trasmettersi ad essa tutti i conti accettati. In base agli stessi sarŕ stabilito il saldo finale per ciascuna Amministrazione postale. Il risultato del conto generale sarŕ communicato a tutte le Amministrazioni contraenti.

L'Amministrazione postale austriaca fornirŕ, a richiesta, tutte le informazioni necessarie, e si tretterá direttamente d'accordo con gli organi delegati degli Stati contraenti.

Articolo 15.

La questione del pagamento del saldo finale č riservata alla regolarizzazione generale concernente l'adempimento degli oblighi delle Amministrazioni statali interessate.

É lasciato in facoltŕ delle Amministrazioni degli Stati contraenti di stabilire, secondo i loro regolamenti interni, il modo di soddisfare alle richieste dei reclamanti.

Articolo 16.

Se all'atto dellaesecuzione di questa Convenzione sorgessero delle divergenze d'opiniore fra gli Stati contraenti e non fosse giŕ istituita, per la soluzione di contraversie interstatali una corte arbituale stabile generale, sará nominato un apposito Tribunale arbitrale.

Questo Tribunale arbitrale sarŕ composto di un membro delegato dalla Repubblica austriaca o, se del caso, dall'ufficio incaricato della liquidazione della posta imperiale e reale militre e da campo, e di un membro nominato d'accordo con gli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggeranno un presidente, che dovrŕ appartenere ad uno degli Stati contraenti, che non sia giŕ rappresentato nel Tribunale arbitrale.

Nel caso in cui i due arbitri non riuscissero a mettersi d'accordo sulla scelta del loro presidente, questi sarŕ eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

La sede del Tribunale arbitrale sarŕ Vienna.

Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Le spese del Tribunale arbitrale saran no sopportate dagli Stati interessati im proporsione dei casi sottoposti alla sua decisione.

La quota-parte delle spese a carico di ciascuno Stato interessato sarŕ fissata caso per caso dal Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarŕ convocato a richiesta di ogni Stato interessato e deciderŕ a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.

La decisione del Tribunale arbitrale č obligattoria per tutti gli Stati firmatari e non vi sarŕ appella contro le sue decisioni.

Articola 17.

La presente convenzione sará ratificata.

Le ratifiche saranno communicate dagli Stati interessati, al piú presto possibile, al Governo Italiano. Il Governo Italiano ne darŕ, comunicazione agli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli Archivi del Governo Italiano.

Questa Convenzione entrerŕ in vigore dopo seguita la ratifica da parte di tutte le Alte Parti Contraenti.

Appena pervenute tutte le ratifiche, sarŕ redatto un apposito processo verbale, la data del quale sarŕ anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convezione.

FATTO a Roma, il sei Aprile Millenovecentoventidue, in italiano, in francese ed in tedesco; il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza, sarŕ consultato il testo tedesco. In questo caso farŕ fede quello dei due testi italiano o francese che č conforme al testo tedesco.

FATTO in un solo esemplare, che resterŕ depositato presso gli Archivi del Governo del Regno d'Italia, di cui sarŕ trasmessa copia autentica a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria:

Rémi Kwiatkowski.

La Cecoslovacchia:

Vlastimil Kybal.

L'Italia:

Imperiali.

La Polonia:

Maciej Loret.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:

Dr. Rybár.

La Rumania:

Et. Atonesco.

Protocollo finale.

Poichč l'elenco previsto all'art. 2 della, presente Convenzione, in difetto di elati esatti da parte di qualche Amministraziole Postale, non ha potuto essere definitivamente redatto, ciascuna Amministrazione Postale, dopovere ottenuto il consenso delle altre Amministrazioni interessate, č tenuta a trasmettere gli elenchi rispettivi alla Segreteria della anferenza di Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia, al piú presto possibile, e al piú tardi entro un mese dalla data della ratifica della presente Convenzione da parte del proprio Governo.

Roma, il sei Aprile Millenovecentaventidue,

Per

L'Austria:

Rémi Kwiatkowski.

La Cecoslovacchia:

Vlastimil Kybal.

L'Italia:

Imperiali.

La Polonia:

Maciej Loret.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:

Dr. Rybár.

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