L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITLIA, LA POLONIA,
IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA ROMANIA desiderosi di regolare
le questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione
della vecchia Amministrazione postale austriaca, della imperiale
e reale amministrazione pastale militare e di campo, nonché
della estione delle Amaninistrazioni postali degli Stati Successori.
volendo concludere una Convenzione a questo
riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
I QUALI, dopo essersi scambiati i loro Pieni
Poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto
segue:
Allo scopo di separare la responsabilitŕ
dell'antica Amministrazione postale austriaca da quella delle
Amministrazioni postali ad essa succedute, é fissata in
massima la data del 3 Novembre 1918, e, rispettivamente, peu i
nuovi Stati successori, quella della loro costituzione.
Tuttavia, pey eliminare le difficoltŕ
tecniche e pratiche dei conteggi, si stabilisce che, come data
di chiusura dei conti di gestione dell'antica Amministrazione
pastale austriaca, sia valevole la data del 31 ottobre 1918, cioč
la data di chiusura del mese immediatamente anteriore al 3 Novembre
1918; e che il 1 Novembre 1918 sia valevole come data di inizio
della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.
Ció, peró, non porta alcun pregiudizio
per ogni altro effetto al punto di vista adottato al riguardo
dalle Alte Parti Contraenti in altri accordi per quanto concerre
la data reale dello smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica.
Una eccezione č fatta alla regola generale
di cui al seconda alinea dell'articolo precedente per gli uffici
di posta compresi nell'elenco annessoa questa Convenzione, la
cui appartenenza sarŕ giudicata secondo le indicazioni
contenute nell'elenco stesso.
Tutti i conti mensili con le rispettive pezze
di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito
dagli articolí 1 e 2 ira le Amministrazioni interessate.
Se non esistessera piú i conti e le
relative pezze di appoggio, le Amministrazioni postali degli Stati
contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni
uffici per poter ricostrtzire il piir esattamente che sia possibile
i conti smarriti e i relativi annessi.
I conti mensili per la vecchia Amministracione
postale austxiaca saranrlo trasmessi alla nuova Amministrazione
postale austriaca.
I versamenti in contanti che non sono arrivati
all'Amministrazione postale competente secondo gli articoli 1
e 2 dovranno essere portati a credito di questa Amministrazione,
e le sovvenzioni di cassa in contanti eseguite da una Amministrazione
non competente saranno bonificate a questa.
I versamenti e i prelevamenti in conto corrente
fatti dagli uffici di posta formeranno oggetto di un conto fra
la Cassa postale di uisparmio di Vienna e l'Amministrazione postale
alla quale appartiene, in base alle disposizioni dell'articolo
1, l'ufficio che ha fatto il versamento e il prelevamenta.
Ogni Amministrazione dovrŕ trasmettere
i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di
essa, all'Amministrazione che č in grado di emettere l'autorizzazione
di pagamentoo di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima
Amministrazione trassmetterŕ i titoli regolarizzati all'Amministraaione
dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende,
e ció per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore
per i vaglia postali.
I vaglia postali che non possono essere rimborsati
al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione
dell'autorizzazione di pagamento o del vísto per data,
debbono essere considerati come perenti.
I vaglia postali emessi per rimborso di assegni
non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'Amministrazione
postale che va eorsiderata, secondo gli articoli 1 e 2, come Amministrazione
mittente dell'invia gravato di assegno.
Qualora i singoli Stati Successari avessero
trattenuto l'importo i assegni o di titoli riscossi, le loro Amministrazioni
postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagament
ai mittenti degli oggetti gravati di assegno o dei titoli da riscuotere.
A tate uopo esse devono atatorizzare le Amministrazioni
postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare
il pagamento contro deconto.
Il termine di perenzione fissato nel secondo
canoverso del presente articalo vale anche pen i vaglia per rimborso
di assegni o per riscossione di effetti.
Sui vaglia postali giá pagati e su quelli
ancora da pagarsi ai sensi dell'articolo 5, ogni Amministrazione
che effettua un pagarnento dovrá fornire all'Amministrazione
che deve essere considerata come Aznministrazione mittente ai
sensi degli articoli 1 e 2 delle speciali distinte di credito
espresso in corane austra-ungariche:
a) per i vaglia postali emessi fino al 31 ottobre
1918 inclusivo;
b) per vaglia pastali emessi dopo tale giorna.
Le destinte di credito per vaglia postali emessi
fino al 3 ottobre 1918 saranno inviate all'Amministrazione postale
Austriaca, e le altre alle Amministrazioni competenti secondo
gli articoli 1 e 2.
Per ció che riguarda la responsabilitá
per lo smarrimento, la manomissione o la avaria di invii postali
si conviene quanto segue:
In tesi generale é l'Amministrazione
postale da cansiderarsi come mittente secondo gli articoli 1 e
2, quella che deve istruire lé pratiche in materia di indennizzi
estabilire in base alle norme postali allora vigenti, il diritto
all'indennitŕ e l'ammantare di questa.
Le pratiche in materia di indennitá,
concernenti la vecchia Amministrazione postale Austriaca dovranno
essere espletate dall'Amministrazione postale di quello Stato
Successore, nel cui territorio si trova attualmente l'ufficio
d'impostazione.
Per gli obblighi di indennitá risultanti
da queste pratiche in seguito a smarrimento, nzanomissione od
avaria di invii postali č in massima responsabile l'Amministrazione
postale competente secondo la data d'impostazione, a meno che
non risulti provato che il danno č a carico di un'altra
Amministrazione postale. In questo caso all'Amministrazione postale
mittente resta riservato il ricorso contro l'Amministrazione responsabile.
Queste domande di regresso non debbono essere
soddisfatte in contanti, ma essere inscrite in un conto speciale
in corone austroungarische. Dopo riconosciute dalla rispettiva
Amministrazione postale, queste domande di regresso saranno comprese
nel conto generale previsto dall'articolo 14.
Per quanto riguarda gli obblighi di indennitŕ
spettanti alla vecchia Amministrazione postale austriaca, si dŕ
facoltŕ alle Amministrazioni postali degli Stati Successori
di soddisfarli, o pure di riservare la loro realizazione all'atto
della regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione
austriaca. Tutte le indennitŕ pagate per conto della cessata
Amministrazione postale austriaca dovranno essere inscrite; dall'Amministrazione
che effettuó i pagamenti, in un conto espresso in corone
austro-ungariche, che verrŕ poi compreso nel conto generale
previsto dall'articolo 14.
Le domande di indennitá riconosciute
fondate, ma non soddisfatte, debbono essere raccolte per essere
comprese nella regolarizzazione generale dei debiti della cessata
Amministrazion austriaca.
I documenti (dossiers) riferentisi agli obblighi
di indennitŕ della cessata Amministrazione postale austriaca
dovranno tenersi a disposizione, allo scopo di un eventuale esame,
per la durata massima di due anni a partire dalla data della spedizione
del conto o della distinta.
Per gli invii postali provenienti dai pai che
appartenevano in precedenza all'estero rispetto all'Austria, fa
le pratiche necessarie concernenti i risarcimenti verso questi
paesi quell'Amministrazione postale alla quale appartiene l'ufficio
di cambio di entrata.
Questa Amministrazione sar anclze ncaLricata
in massima di pagare l'indennitŕ al rispettivo Stato estero,
senza pregiudizio del diritto di pretendere il rimborso della
somma lagata dall'Amministrazione sul territorio della qualle
č provato sia avvenuto il danno.
I pagamenti delle somme per regresso risultanti
a carico della vecchia Amministrazione postale austriaca sarazma
effettuati per suo conto, oppure saranno riservati alla regolarizzazione
generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca verso
l'antico estero.
Le somme per regresso, che fossero state eventualmente
pagate, non devonsi comprendere nel conto generale previsto dall'articolo
14.
I risarcimenti che sono a carico degli Stati
Sucessori dovranno essere regolati caso per caso.
Le dispasizioni di questo articolo non saranno
applicabili alle pratiche per indennizzi fra Stati Successori,
fino all momento in cui non sia stato conchiuso a questo riguardo
uno speciale accordo.
Le Amministrazioni postali degli Stati successori
dovranno ricuperare dagli impiegati passati dall'antica Amministrazione
postale austriaca, o da quella di un altro Stato successore alle
proprie diperdenze, tutti i risarcimenti di qualsiasi titolo derivanti
dal loro anteriore servizio e fondati sui regolamenti postali.
Il ricupero si effettuerŕ secondo i
principi e le norme vigenti per tali obblighi presso l'Amministrazione
da cui l'impiegato dipendeva.
Le somme ricuperate a tale titolo saranno portate
il conto dell'Amministrazione postale creditrice, e comprese nel
conto generale previsto dall'articolo 14, Viceversa, se dalla
verifica contabile risultassero in favore degli impiegatianzidetti
dei crediti, questi dovranno essere conteggiati in favore dell'Amministrazione
da cui dipendono presentemente i detti impiegati, perchč
provveda a rimborsarli.
Ogni Amministrazione dovrŕ compilare
il conto dei suoi crediti in corone austro-ungariche e trasmetterlo
all'Amministrazione debitrice. Questa potrŕ presentae le
sue osservazioni al conto entro quattro mesi dall'avvenuta spedizione.
In caso contraria il conto si considererŕ come accettato.
La data del 31 ottobre 1918 č fissata
anche come giorno di chiusura della gestione dell'antica Amministrazione
postale della Bosnia ed Erzegovina.
Tutti gli uffici postali della Bosnia d Erzegovina
sono quindi da considerar si come appartenenti al Regno dei Serbi-Croati
e Sloveni a partire dal 1 Novembre 1918.
Le dispoaizioni contenute nella prima parte
della presente Convenzione si applicano per analagia agli obblighi
risultanti dalla gestione dell'Amministrazione militare della
Bosnia Erzegovina.
Gli uffici postali da campa e di tappa sono
considerati, fino alla cessazione della loro attivitŕ,
come appartenenti alla Amministrazione imperiale e reale della
pasta da campo.
I vaglia postali da campo non ancora pagati
saranno trasmessi all'Ammnistrazione postale competente, secondo
la residenza o la sede del reclamante, per l'ulteriore trattazione.
I vaglia postali da campo giŕ pagati,
o che dovranno essere pagati dalle Amministrazioni postali degli
Stati successori, giusta il primo alinea, sarrano riuniti in un
conto separato.
Questo conto sarŕ trasmesso, per il
riconoscimento, all'ufficio incaricato della liquidazione della
imperiale e reale postada campo, e sarŕ campreso nel conto
generale secondo l'articolo 14.
Gli obblighi di risarcimento e di regresso
della vecchia Amministrazione imperiale e reale della posta da
campo saranno da regolarsi in analogia all'articolo 7 dall'ufficio
in caricato della liquidaziane.
L'Amministrazione postale austriaca si presta
a servire comme ufficio comune per il conto generale da regolarsi
in conformitŕ della presente Convenzione.
Perció sono da trasmettersi ad essa
tutti i conti accettati. In base agli stessi sarŕ stabilito
il saldo finale per ciascuna Amministrazione postale. Il risultato
del conto generale sarŕ communicato a tutte le Amministrazioni
contraenti.
L'Amministrazione postale austriaca fornirŕ,
a richiesta, tutte le informazioni necessarie, e si tretterá
direttamente d'accordo con gli organi delegati degli Stati contraenti.
La questione del pagamento del saldo finale
č riservata alla regolarizzazione generale concernente
l'adempimento degli oblighi delle Amministrazioni statali interessate.
É lasciato in facoltŕ delle Amministrazioni
degli Stati contraenti di stabilire, secondo i loro regolamenti
interni, il modo di soddisfare alle richieste dei reclamanti.
Se all'atto dellaesecuzione di questa Convenzione
sorgessero delle divergenze d'opiniore fra gli Stati contraenti
e non fosse giŕ istituita, per la soluzione di contraversie
interstatali una corte arbituale stabile generale, sará
nominato un apposito Tribunale arbitrale.
Questo Tribunale arbitrale sarŕ composto
di un membro delegato dalla Repubblica austriaca o, se del caso,
dall'ufficio incaricato della liquidazione della posta imperiale
e reale militre e da campo, e di un membro nominato d'accordo
con gli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggeranno
un presidente, che dovrŕ appartenere ad uno degli Stati
contraenti, che non sia giŕ rappresentato nel Tribunale
arbitrale.
Nel caso in cui i due arbitri non riuscissero
a mettersi d'accordo sulla scelta del loro presidente, questi
sarŕ eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.
La sede del Tribunale arbitrale sarŕ
Vienna.
Gli Stati contraenti si obbligano di prestare
al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento
delle sue funzioni.
Le spese del Tribunale arbitrale saran no sopportate
dagli Stati interessati im proporsione dei casi sottoposti alla
sua decisione.
La quota-parte delle spese a carico di ciascuno
Stato interessato sarŕ fissata caso per caso dal Tribunale
arbitrale.
Il Tribunale arbitrale sarŕ convocato
a richiesta di ogni Stato interessato e deciderŕ a maggioranza
di voti. Il presidente vota per ultimo.
La decisione del Tribunale arbitrale č
obligattoria per tutti gli Stati firmatari e non vi sarŕ
appella contro le sue decisioni.
La presente convenzione sará ratificata.
Le ratifiche saranno communicate dagli Stati
interessati, al piú presto possibile, al Governo Italiano.
Il Governo Italiano ne darŕ, comunicazione agli altri Stati
firmatari.
Le ratifiche saranno depositate negli Archivi
del Governo Italiano.
Questa Convenzione entrerŕ in vigore
dopo seguita la ratifica da parte di tutte le Alte Parti Contraenti.
Appena pervenute tutte le ratifiche, sarŕ
redatto un apposito processo verbale, la data del quale sarŕ
anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno
firmato la presente Convezione.
FATTO a Roma, il sei Aprile Millenovecentoventidue,
in italiano, in francese ed in tedesco; il testo italiano e francese
faranno egualmente fede. In caso di divergenza, sarŕ consultato
il testo tedesco. In questo caso farŕ fede quello dei due
testi italiano o francese che č conforme al testo tedesco.
FATTO in un solo esemplare, che resterŕ
depositato presso gli Archivi del Governo del Regno d'Italia,
di cui sarŕ trasmessa copia autentica a ciascuno degli
Stati firmatari.
Per
Poichč l'elenco previsto all'art. 2
della, presente Convenzione, in difetto di elati esatti da parte
di qualche Amministraziole Postale, non ha potuto essere definitivamente
redatto, ciascuna Amministrazione Postale, dopovere ottenuto il
consenso delle altre Amministrazioni interessate, č tenuta
a trasmettere gli elenchi rispettivi alla Segreteria della anferenza
di Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia,
al piú presto possibile, e al piú tardi entro un
mese dalla data della ratifica della presente Convenzione da parte
del proprio Governo.
Roma, il sei Aprile Millenovecentaventidue,
Per